C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 04/07/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 22.04.2024, prot. n. 26649/553 nei confronti di: BOURAS RAYEN

Deferimento della Procura Federale datato 22.04.2024, prot. n. 26649/553

nei confronti di: BOURAS RAYEN, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.C. Asola ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 5.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C. Asola ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere A.C. ASOLA ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bouras Rayen, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. 1 Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - alla riunione del 27.06.2024 sono comparsi, a mezzo collegamento telematico tramite l’applicativo “Google Meet”: per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli; per la società deferita A.C. Asola ASD, il sig. Massimo Tozzo quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza; nessuno è comparso per il deferito Bouras Rayen; - nonostante la mancata comparizione del deferito sig. Bouras Rayen, risulta depositata in atti una memoria difensiva nell’interesse del medesimo soggetto, presentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sull’atleta minorenne, a mezzo della quale il genitore -sig. Bouras Moncef – deduce che il giovane ragazzo, giunto dalla Tunisia a seguito di ricongiungimento familiare, veniva iscritto presso la società AC Asola ASD per fini di integrazione territoriale; all’epoca dei fatti contestati, il giovane atleta non comprendeva bene la lingua italiana. - Il rappresentante della Procura si riporta integralmente al deferimento, ove risulta documentata ed ampiamente delineata la condotta contestata e chiede pertanto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Bouras Rayen: 4 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza; per AC Asola ASD: € 500 di ammenda. - Il Presidente della società deferita evidenzia che l’errore è stato compiuto dalla società in totale buona fede e che, nel corso delle operazioni di tesseramento, non è emersa nessuna criticità. Il Presidente chiede una significativa riduzione dell’ammenda, per un importo in ogni caso non superiore ad € 200,00. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge per tabulas che il giocatore Bouras Rayen, classe 2009, all’epoca della richiesta di tesseramento presso la società Ac Asola ASD, risultava tesserato con il Club Olympique Kram, società affiliata alla Federazione Tunisina. Risulta altresì che il giovane calciatore, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Ac Asola ASD per la stagione 2023/2024, abbia dichiarato (unitamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale) di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, concretizzando quindi una dichiarazione non veritiera. Da ciò discende la responsabilità sia del calciatore Bouras Rayen, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., sia della società Ac Asola ASD ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CGS. Fatto salvo quanto sopra, il caso in esame richiede anche una disamina degli elementi di fatto significativi ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS. In primo luogo il soggetto a cui è direttamente ascrivibile la condotta contestata è un giovane giocatore classe 2009, di nazionalità tunisina, trasferitosi in Italia in seguito al buon esito della procedura di ricongiungimento familiare e che, come si evince dalle dichiarazioni del padre inserite negli atti del fascicolo, aveva necessità di trovare una squadra di calcio ove potesse giocare per favorire l’integrazione del ragazzo, anche da un punto vista linguistico e di rapporti con coetanei. A ciò si aggiunga l’errore in buona fede posto in essere dalla società deferita all’epoca della richiesta del tesseramento finalizzata ad inserire il giovane atleta nella squadra militante ad un campionato provinciale di Giovanissimi U15. Infine giova evidenziare che il giovane calciatore non ha partecipato ad alcuna gara in forza della società deferita. Ferma restando la violazione delle norme sopra richiamate, le circostanze di fatto sopra riportate sono ritenute idonee a giustificare una significativa diminuzione della sanzione rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

condanna

BOURAS RAYEN alla sanzione della squalifica per 1 (una) gara effettiva da scontare nel primo campionato utile successivo al tesseramento. la società A.C. ASOLA ASD a Euro 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

 

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