C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 12/09/2024 – Delibera – Reclamo della società G.S.D. PALADINA CALCIO – Coppa Lombardia 1A Categoria – Gir. 19 GARA del 28.8.2024 – GSD PALADINA – BREMBATE SOPRA C. 1947 ASD C.U. n. 13 del C.R.L. datato 30.08.2024 La società G.S.D. PALADINA CALCIO ha avanzato reclamo avverso la decisione in epigrafe, con cui il Giudice Sportivo di 1°Grado ha comminato nei confronti del giocatore GUALTIERI MATTIA la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive, per condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara ai sensi dell’art. 36, co. 1, CGS.

Reclamo della società G.S.D. PALADINA CALCIO – Coppa Lombardia 1A Categoria – Gir. 19 GARA del 28.8.2024 – GSD PALADINA – BREMBATE SOPRA C. 1947 ASD C.U. n. 13 del C.R.L. datato 30.08.2024 La società G.S.D. PALADINA CALCIO ha avanzato reclamo avverso la decisione in epigrafe, con cui il Giudice Sportivo di 1°Grado ha comminato nei confronti del giocatore GUALTIERI MATTIA la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive, per condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara ai sensi dell’art. 36, co. 1, CGS.

Nel proprio reclamo, la società sostiene che il calciatore non abbia proferito alcuna frase ingiuriosa o diffamatoria nei confronti dell’arbitro, essendosi asseritamente limitato ad esclamare la frase “Ma cosa stai facendo?”, ed essendo stato in seguito espulso dallo stesso ufficiale di gara. Su tali basi, ritenendo che non debba trovare applicazione al caso di specie l’art. 36, co. 1, CGS, la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica, dando applicazione alla diversa fattispecie di cui all’art. 39, co. 2, CGS. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, osservato che il reclamo è stato proposto nei termini di Regolamento OSSERVA Come noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione ai fatti accaduti (sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019). Nel caso in esame, il referto riporta in modo letterale l’espressione proferita dal calciatore nei confronti dell’ufficiale di gara, espressione che, a differenza di quanto affermato in modo apodittico e inesatto dalla reclamante nel proprio atto di impugnazione, deve ritenersi certamente connotata da contenuto irriguardoso e pertanto tale da imporre l’applicazione dell’art. 36, co. 1, CGS. Ciò chiarito, tenuto conto che a seguito del raddoppio delle sanzioni disposto con CU n. 165/A del 20/04/2023, la sanzione minima prevista dal CGS per condotte irriguardose nei confronti dell’arbitro è pari a n. 4 giornate di squalifica, ne consegue che la delibera del GS deve trovare piena conferma, avendo applicato la sanzione, appunto, nel minimo, e non essendo emersi elementi che consentano di discostarsi da tale riferimento edittale. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo. Si dispone l’addebito della relativa tassa

 

 

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