C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 03/09/2024 – Delibera – gara del 1/ 9/2024 GERENZANESE – ATLETICO LOMAZZO 1907
gara del 1/ 9/2024 GERENZANESE - ATLETICO LOMAZZO 1907
Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 7 del 8-8-2024 che riprende integralmente il CU Nº 85 del 31-8-2024 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 46/A del 31-8-2024 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) omissis,,, 3) omissis . La società Atletico Lomazzo 1907 con nota a mezzo pec in data 2-9-2024 ore 11,15 ha inviato preannuncio di ricorso con nota a mezzo pec in data 2-9-2024 ore 11,59 ha inviato alle motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto. Con il ricorso, la citata società sostiene che la società Gerenzanese ha violato la normativa vigente perché durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-24 punto 24 pag. 49 e come riportato sul CU n 10 del CR Lombardia del 27-8-2024 " Norme comuni" nº 6 pag 19/10. Pertanto la gara di che trattasi dal 21º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare. Il ricorso pertanto è fondato e va accolto. GIRONE 08 - 2 Giornata - A GERENZANESE - ATLETICO LOMAZZO 1907 0 - 3 D La società Gerenzanese non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visto l'art.10 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società Gerenzanese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.