C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 12/09/2024 – Delibera – gara del 10/ 9/2024 AS VARZI – PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.

gara del 10/ 9/2024 AS VARZI - PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 7 del 8-8-2024 che riprende integralmente il CU Nº 85 del 31-8-2024 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 46/A del 31-8-2024 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) omissis,,, 3) omissis . La società AS Varzi con nota a mezzo pec in data 11-9-2024 ore 22,57 ha inviato preannuncio di ricorso unitamente e con nota pec in data 11-9-2024 ore 23,03 ha inviato motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto. Si rileva che sia il preannuncio di ricorso sia le motivazioni sono state inviate oltre il termine perentorio di cui al su indicato CU Figc nº 46/A del 31-8-2024: ed a tal proposito la società AS Varzi si limita a precisare che "… Non è stato possibile inviare per tempo il preannuncio a causa di  problematiche legate alla connessione internet in zona…" . Tale comunicazione della società AS Varzi non è tuttavia supportata da prova documentale del fatto indicato proveniente da ente pubblico o ancor meglio dall'ente gestore della linea internet; pertanto è dichiarazione di parte che non riveste pieno valore probatorio. Infatti la società che intende invocare eventuale causa di forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione. La società Pavia 1911 non ha fatto pervenire controdeduzioni. Si dà atto che il ricorso è stato preannunciato e depositato oltre i termini perentori di cui sopra pertanto è inammissibile e non si entra nel merito e di trasmettere gli atti di gara ed il ricorso alla On Proc Federale per quanto di competenza.

PQM DELIBERA

di dichiarare inammissibile il ricorso e di addebitare la tassa, se non versata. di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo AS Varzi - Pavia 1911: 3-4. di trasmettere gli atti di gara ed il ricorso alla On Proc Federale. di dare atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente Comunicato Ufficiale.

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