C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 03/10/2024 – Delibera – Reclamo presentato da A.S.D. SAN PANCRAZIO CALCIO – Coppa Italia Promozione – Girone 29 GARA del 18.9.2024 – A.S.D. SAN PANCRAZIO CALCIO – G.S. VILLA S.S.D.R.L. C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024
Reclamo presentato da A.S.D. SAN PANCRAZIO CALCIO – Coppa Italia Promozione - Girone 29 GARA del 18.9.2024 – A.S.D. SAN PANCRAZIO CALCIO – G.S. VILLA S.S.D.R.L. C.U. n. 21 del C.R.L. datato 26.09.2024
La A.S.D. SAN PANCRAZIO CALCIO propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha inflitto ai propri calciatori tesserati le seguenti squalifiche: 1) al Sig. Romanini Matteo sette giornate; 2) al Sig. Andreoli Nicola, sino al 20.11.2024; 3) al Sig. El Hassani Azzeddine, sino al 20.11.2024. Nel proprio ricorso la Società San Pancrazio Calcio contesta la durata delle sanzioni inflitte; con riferimento al contegno del Sig. Romanini, ritiene eccessiva la sanzione inflitta per avere proferito un’espressione blasfema. Per gli altri due calciatori, richiedendo la riduzione della sanzione oppure comunque la rideterminazione a giornate anziché a tempo, contesta che gli stessi abbiano posto in essere atteggiamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro. Per la posizione specifica del Sig. Nicola Andreoli, la reclamante, pur precisando che lo stesso non aveva preso parte alla gara, riferisce che l’atleta avrebbe avvicinato l’Arbitro al termine della gara, in qualità di capitano della squadra.
Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale OSSERVA Nell’esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato. Debbono quindi essere disattese le considerazioni poste a fondamento del reclamo che mirano a negare la dinamica degli eventi e le parole pronunziate, così come riportate dall’Ufficiale di Gara nel suo referto. Ad abundantiam, si osserva. Quanto alla posizione del Sig. Romanini, il reclamo si limita a sostenere la ritenuta eccessività della sanzione per avere proferito una bestemmia. Trascura la reclamante che il referto arbitrale riporta, oltre all’espressione blasfema ammessa nel corpo dello stesso ricorso, che il calciatore, in quella stessa occasione, aveva pesantemente e gravemente insultato la persona dell’Arbitro. Infondata è pure l’argomentazione -che però di fatto conferma l’ingiustificato confronto verbale con l’Arbitro ad iniziativa del tesserato- secondo cui il calciatore Andreoli, che non aveva preso parte alla gara, avrebbe ritenuto di interloquire con il Direttore di Gara in funzione della sua qualifica di capitano della compagine. Mette conto rilevare che, a norma di Regolamento del Giuoco del Calcio, il ruolo di capitano, per una specifica gara, può essere rivestito unicamente da un calciatore che ad essa prenda parte. Anche le condotte dei Signori Andreoli e El Hassani, quindi, così come descritte nel rapporto di gara, devono intendersi pienamente provate. Neppure può accogliersi la subordinata richiesta di determinazione della squalifica, per questi ultimi, a giornate anziché a tempo. La loro condotta, infatti, si è concretizzata in un intollerabile atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro, tale per cui la commisurazione della sanzione a tempo trova piena giustificazione nella gravità intrinseca della loro condotta. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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