C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 03/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 11.07.2024 – Prot.1047/826 pfi 23-24, nei confronti di: il sig. Manuel Groe,

Deferimento della Procura Federale datato 11.07.2024 – Prot.1047/826 pfi 23-24, nei confronti di:  il sig. Manuel Groe, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, commi 1 e 2, del CGS per avere lo stesso, nel corso della gara Pol. Oratoriana Vittuone – A.C.D. Pro Novate disputata il 22.10.2023 e valevole per il girone B del campionato Allievi Provinciali Under 17 della Delegazione Distrettuale di Legnano, proferito all’indirizzo del calciatore che indossava la maglia n. 18 della squadra della A.C.D. Pro Novate, sig. E. T. P., la seguente espressione: “Non ho paura di voi anche se siete negri, quando è finita la partita ci vediamo fuori”. la società Pol. Oratoriana Vittuone, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Manuel Groe, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che Alla riunione del 5.09.2024 sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Fabio Esposito, per la Pol. Oratoriana Vittuone il sig. Ariello Massimo, Presidente e legale rappresentante della società; nessuno è invece comparso per il sig. Groe Manuel;  la Procura Federale, richiamati gli atti del deferimento e la delibera già assunta da questo Tribunale Federale in relazione ad altri fatti intercorsi durante e all’esito dello stesso incontro tra Oratoriana Vittuone e Pro Novate del 22.10.2023, pubblicata sul C.U. n. 90 del C.R. Lombardia del 13.06.2024, concludeva richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: n. 10 (dieci) giornate di squalifica nei confronti del calciatore Groe Manuel, ai sensi dell’art. 28 CGS, nonché ammenda pari ad € 900,00 (novecento,00) nei confronti della Pol. Oratoriana Vittuone;  il Presidente della Pol. Oratoriana Vittuone si richiamava alle memorie depositate in atti, ed esponeva dettagliatamente le ragioni a supporto della propria difesa, richiamandosi in primo luogo al fatto che nel referto di gara l’Arbitro nulla aveva riferito in relazione ai fatti oggetto del deferimento, quale circostanza che smentisce le Accuse; adduceva, inoltre, che la situazione di tensione venutasi a creare durante la partita tra i calciatori della deferita e quelli della A.C.D. Pro-Novate sarebbe in realtà dovuta al comportamento di quest’ultimi, che avrebbero compiuto numerosi falli violenti e gesti provocatori durante tutto l’incontro; a riprova di quanto argomentato, il Presidente osservava come la partita di ritorno tra le due società non si sarebbe disputata, come risulta dai Comunicati Ufficiali, per decisione unilaterale della ProNovate, legata al fatto che i propri calciatori violenti, già allontanati dalla squadra per il proprio comportamento, avrebbero minacciato ulteriori comportamenti intimidatori e violenti ove la partita si fosse disputata; tutto questo renderebbe del tutto inattendibili le dichiarazioni dei calciatori della Pro-Novate rispetto all’insulto razziale proferito dal Groe, sicché lo stesso e parimenti la società dovrebbero essere mandate assolte per assenza di prova dei fatti contestati; il sig. Ariello ricordava, inoltre, come la sua società sia stata già severamente – e a suo dire ingiustamente – sanzionata in relazione anche ad altri episodi verificatisi durante e al termine di quello stesso incontro, sottolineando come anche questa vicenda risulti sproporzionata e ingiustificata rispetto alle responsabilità della società, che si è prodigata in azioni volte a stigmatizzare e evitare il ripetersi di fatti analoghi a quelli accaduti durante l’incontro del 22.10.2023 concludeva richiedendo, quindi, il proscioglimento o l’applicazione di una pena commisurata ai fatti; osserva come ben noto, il canone di valutazione tipizzato per i procedimenti endo-federali avviati su iniziativa della Procura si articola nei seguenti termini: “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi, sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping, in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio)” (cfr. Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012; v. anche da ultimo TFN, Sezione disciplinare, dec. 0029/TFNSD-2023-2024 del 2 agosto 2023). In sintesi, i principi enunciati dalle Sezioni Unite endo-federali collocano l’asticella dello standard probatorio al di sotto del “oltre ogni ragionevole dubbio” ed esigono una “ragionevole certezza”, che sia fondata su “indizi gravi, precisi e concordanti”. Su tali basi, Questo Tribunale ritiene dimostrata con ampio grado di certezza la responsabilità del calciatore deferito per il fatto così come descritto all’interno del deferimento, in virtù delle considerazioni che seguono. In primo luogo, va qui richiamata la delibera assunta da Questo Tribunale in relazione ad altri gravi fatti di razzismo e violenza verificatisi durante e al termine dell’incontro tra Pol. Oratoriana Vittuone e Pro-Novate del 22.10.2023, pubblicata sul C.U. n. 90 del C.R. Lombardia del 13.06.2024 e non impugnata, quindi da ritenersi definitiva rispetto all’accertamento dei fatti così come ivi riportati. L’episodio qui in esame va, pertanto, inserito in quel contesto di tensione, violenza e episodi di razzismo che ha già portato Questo Tribunale a sanzionare la Pol. Oratoriana Vittuone per i gravi fatti verificatisi e ne rappresenta un segmento che deve essere valutato in modo unitario rispetto a tutta la vicenda in questione. A questo proposito, è bene ricordare anche il principio di diritto della giurisprudenza endofederale secondo cui il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro non può come tale significare che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta dagli altri atti di indagine compiuti, ove abbia ad oggetto circostanze che non sono rientrate nella sfera di conoscenza diretta dell’Ufficiale di gara (cfr., in tal senso, CFA, SU/n. 51/2019-2020). Nel caso in esame, l’epiteto a contenuto razziale proferito dal Groe Manuel è stato descritto in modo coerente e convergente da due tesserati della Pro-Novate, E.T.P. (cfr. verbali di audizione del 12.12.2023 e del 17.04.2024, in atti), e N.A. (verbale di audizione del 23.04.2024, in atti). Entrambi hanno descritto in modo coerente il contesto entro cui si sarebbe verificato l’episodio, hanno riportato in modo pressoché identico la frase proferita, l’hanno attribuita al calciatore avente la maglia n. 8 della Pol. Oratoriana Vittuone e lo hanno poi identificato riconoscendolo entrambi dall’osservazione di alcune foto di calciatori della squadra avversaria. Anche il Groe è stato sentito (cfr. verbale del 4.4.2024), e pur negando il fatto, ha riferito a sua volta di aver indossato in quella partita la maglia n. 8. Se, pertanto, le dichiarazioni dei due calciatori appaiono già di per sé attendibili e reciprocamente coerenti, vi è un ulteriore elemento che corrobora in modo decisivo la fondatezza dell’accusa. Invero, il dirigente sig. ANTONIO MIGLIO, tesserato per la Pol. Oratoriana Vittuone, in sede di indagini aveva a sua volta ammesso che “il nostro dirigente LUCA CASSANI mi ha riferito di alcune frasi effettivamente di insulto razziale pronunciate dai nostri ragazzi in campo all’indirizzo degli avversari”. Pur non trattandosi di un riferimento specifico all’episodio, è chiaro che tale ammissione risulta essere un riscontro ulteriore ai fatti e corrobora in modo ancor più convincente il quadro probatorio, giustificando pienamente l’applicazione di una sanzione ai soggetti deferiti. Accertata la responsabilità della deferita per i fatti occorsi, occorre soffermarsi sul profilo sanzionatorio, come già avvenuto per la precedente delibera di Questo Tribunale in relazione agli altri fatti verificatisi durante l’incontro Oratoriana Vittuone – Pro Novate. Per quanto riguarda il calciatore deferito, Questo Tribunale ritiene di condividere la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale, disponendo l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 28 CGS per episodi a contenuto razziale, equivalente a n. 10 (dieci) giornate di squalifica. Più articolata deve essere, invece, la valutazione inerente alla società Pol. Oratoriana Vittuone, per plurimi ordini di ragioni. In primo luogo, va qui richiamato quanto già osservato con la prima delibera già richiamata, ove si è riconosciuto alla POL. ORATORIANA VITTUONE di aver posto in essere comportamenti positivi sia nell’immediatezza dei fatti, sia nel prosieguo, andando a scusarsi con gli avversari per quanto avvenuto e stigmatizzando i comportamenti dei propri genitori/sostenitori nelle settimane successive. Inoltre, sono stati gli stessi dirigenti della deferita a chiamare i carabinieri e a cercare di contribuire fattivamente affinché la situazione di grave pericolo per l’incolumità dei presenti cessasse immediatamente. Tali comportamenti avevano indotto Questo Tribunale a mitigare il contenuto sanzionatorio della delibera riferita agli altri fatti verificatisi durante l’incontro tra Pol. Oratoriana Vittuone e Pro-Novate del 22.10.2023 e devono essere nuovamente tenuti in debita considerazione in questa sede, visto l’identico contesto spaziotemporale in cui tutte le condotte si sono verificate. Sempre in quest’ottica, Questo Tribunale ritiene di dover tenere doverosamente conto anche delle sanzioni già applicate con la delibera pubblicata in CU n. 90 del CR Lombardia del 13.06.2024, poiché appare indubbio che il carico afflittivo complessivo della vicenda debba valutare in modo unitario le condotte illecite considerate, verificatesi in un unico contesto spazio-temporale e giudicate separatamente solo per ragioni processuali contingenti alle indagini espletate. Per questi motivi, Questo Tribunale ritiene congrua rispetto alla posizione della società deferita la seguente sanzione: € 500,00 di ammenda. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

IRROGA

nei confronti di  GROE MANUEL la sanzione della squalifica per n. 10 (dieci) giornate, ai sensi dell’art. 28 CGS;  POL. ORATORIANA VITTUONE la sanzione dell’ammenda pari ad € 500,00 (cinquecento,00).

 

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