C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 03/10/2024 – Delibera – gara del 22/ 9/2024 SORESINESE CALCIO A.S.D. – SPORT CASAZZA
gara del 22/ 9/2024 SORESINESE CALCIO A.S.D. - SPORT CASAZZA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 30.11.2023 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni di merito in ordine alla gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della società Soresinese calcio. Dato atto che con nota pec in data 25-9-2024 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Soresinese calcio sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Bodje Bodje Michele nato il23/01/2004 matricola 2102330, il calciatore in oggetto, all'epoca tesserato per l'Aurora Seriate 1967, risulta colpito da squalifica per una giornata per recidività in ammonizione come riportato nel Comunicato Ufficiale del C.R.L. n.86 del 23/05/2024, a seguito delle gare del 18/05/2024 del Campionato Regionale (ultime della Stagione Sportiva 2023-24). Poiché il calciatore ha preso validamente parte agli incontri: SPORT CASAZZA - SCANZOROSCIATE del 08/09/2024 n.7 dal 1' p.t.; SPORT CASAZZA - OFFANENGHESE del 15/09/2024 n.17 dal 10' s.t. e U.S. SORESINESE - SPORT CASAZZA del 22/09/2024 n.19 dal 38' s.t. la sanzione non può dirsi certamente scontata. Si chiede pertanto che la società SSDARL SPORT CASAZZA sia sanzionata con la perdita della gara come previsto dall'Art.10, comma 6, lettera a del C.G.S. La società Sport Casazza ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali mentre osserva che" La Società U.S. Soresinese Calcio A.S.D. ricorda giustamente che per limite di età non può giocare questa stagione nella Juniores Regionale ma il nostro atleta Bodje Bodje Michele è un calciatore della nostra Juniores provinciale (la quale consente 4 fuoriquota nati dal 1 gennaio 2004 in poi), pertanto la prima partita di Campionato della suddetta categoria giocatasi Venerdì 20/09/24 alle ore 20.30, contro Oratori Alzanese presso il Centro Sportivo Comunale di Casazza in via Broli, non è stato convocato per poter scontare la sanzione. Domenica 22/09/24 per la partita in questione dunque risultava regolarmente utilizzabile avendo scontato la squalifica con la categoria Juniores il giorno 20/09/24. Si chiede pertanto di rendere nullo il ricorso presentato dalla società U.S. Soresinese Calcio A.S.D. in quanto non sussiste nessun tipo di posizione irregolare di un nostro tesserato.". Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Sport Casazza ha iscritto nella distinta della gara in oggetto il calciatore Bodje Bodje Michele nato il 23/01/2004 matricola 2102330 col nº 19; tale calciatore ha attivamente partecipato alla gara sostituendo al trentasettesimo minuto del secondo tempo il calciatore numero 11 Fratus Simone. Come riportato nel Comunicato Ufficiale del C.R.L. n.86 del 23/05/2024, a seguito delle gare Play Off del 18/05/2024 Verolese - Aurora Seriate del Campionato Regionale il calciatore Bodje Bodje Michele, all'epoca tesserato per l'Aurora Seriate 1967, risulta effettivamente colpito da squalifica per una giornata per recidività in ammonizione. L’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva dispone quanto segue:” Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici omissis 2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto al comma 6 e 7. Omissis 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica, abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Beretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. Quindi il calciatore Bodje Bodje Michele sanzionato nella gara Play Off del 18/05/2024 quale tesserato per l'Aurora Seriate 1967 risulta svincolato da tale società dal 01 luglio 2024 e tesserato per la società SSDARL Sport Casazza dal 27 agosto 2024. Per tale motivo in virtù della su indicata norma la squalifica pendente dalla scorsa stagione agonistica doveva necessariamente essere scontata nella presente stagione in osservanza del comma 7 dell'articolo 21 del CGS, ", in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società". La sanzione di che trattasi (residuo della stagione scorsa) doveva essere eseguita fin dalla prima giornata in cui si disputava la prima gara ufficiale del campionato della prima squadra: poiché tale sanzione non risulta essere mai stata eseguita ne consegue che nella gara in oggetto il calciatore Bodje Bodje Michele nato il 23/01/2004 non aveva titolo a partecipare. Il ricorso è fondato e quindi va accolto. Visti gli articoli 10, e 21 del CGS.
PQM DELIBERA
a) di comminare alla Società Sport Casazza la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di comminare alla società Sport Casazza l'ammenda di Euro 150,00. c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Bodje Bodje Michele della società Sport Casazza. d) di inibire fino al 30-10-2024 il dirigente accompagnatore della società Sport Casazza sig. Oliverio Andrea. e) di accreditare la tassa ricorso, se versata.