FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.252/AA del 09/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALFIERO MONACO SSDARL FC POMPEI ASD SPORTISPICA MARCO MONACO ASD EMPOLI GIOVANI FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giorgio ALFIERO, Orazio MONACO, e delle società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, F.C. EMPOLI GIOVANI, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIORGIO ALFIERO, Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo CEDROTTO D’ORO, nonostante la categoria “Giovanissimi” e la S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
ORAZIO MONACO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo CEDROTTO D’ORO nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;
S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Giorgio ALFIERO al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Orazio MONACO al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; F.C. EMPOLI GIOVANI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Virgilio Salvatore MINNITI avvisato nel presente procedimento; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio ALFIERO, dal Sig. Rosario D’AVINO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, dal Sig. Orazio MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, e dal Sig. Pietro LA ROCCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. EMPOLI GIOVANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio ALFIERO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Orazio MONACO, di € 300,00 (trecento/00) per la società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, di € 300,00 (trecento/00) per la società A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. EMPOLI GIOVANI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.