FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.255/AA del 09/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IANNUZZI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Manuel IANNUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MANUEL IANNUZZI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il calcio a 11 per la società S.C. Porto Infreschi, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi agli incontri S.C. Porto Infreschi – Futsal Pietro Villani del 12.2.2024, S.C. Porto Infreschi – Santa Marina del 27.2.2024 ed S.C. Porto Infreschi – Le Cavalline del 24.3.2024, tutti valevoli per il girone A del campionato di Calcio a 5 Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato per l'attività di calcio a 5 per tale società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Manuel IANNUZZI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Manuel IANNUZZI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.