FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.256/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AZZOLINO ASD CASSANO SYBARIS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 332 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe AZZOLINO e della società ASD CASSANO SYBARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE AZZOLINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cassano Sybaris, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara ASD Cassano Sybaris – DB Rossoblu del 3.11.2024 valevole per il campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro dell’arbitro che ha diretto tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso, con le dichiarazioni espresse nel corso di un’intervista rilasciata in data 3 novembre 2024 pubblicata sulla pagina Facebook di TLC Sport 2022/2023 e sulla pagina Facebook della ASD Cassano Sybaris;
ASD CASSANO SYBARIS, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Azzolino all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe AZZOLINO, in proprio e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD CASSANO SYBARIS;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe AZZOLINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASSANO SYBARIS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.