FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.259/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANUELLI BARTOLUCCI SSD TRE PONTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 133 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Omar MANUELLI, Gino BARTOLUCCI, e della società S.S.D. TRE PONTI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

OMAR MANUELLI, dal 1° luglio 2023 al 19 marzo 2024 soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società A.S.D Accademia Granata L.E., nonché successivamente tesserato, dal 20 marzo 2024 al 29 aprile 2024, come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto le mansioni di dirigente della società A.S.D. Accademia Granata L.E., quale responsabile del settore giovanile, senza averne titolo, dapprima perché non regolarmente tesserato (in relazione al periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024) e successivamente perché tesserato come tecnico collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906 (in relazione al periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024), in violazione del divieto di svolgere attività per più di una società, anche se con mansioni diverse; in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’avere inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Accademia Granata L.E., svolto in mancanza di un valido titolo con le modalità descritte al capo a) dell’incolpazione, al fine di convincere gli atleti del settore giovanile della predetta società a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., sottolineando la bontà dell’impiantistica sportiva a disposizione di quest’ultima e la circostanza che parte della dirigenza della società A.S.D. Accademia Granata L.E. della stagione sportiva 2023-2024 si sarebbe tesserata, nella successiva stagione sportiva 2024-2025, con la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;

GINO BARTOLUCCI, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e/o comunque non impedito al tecnico Sig. Omar Manuelli, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la società Alma Juventus Fano 1906, di svolgere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023- 2024, un’attività di proselitismo, consistita nell’avere inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della stessa, svolto in mancanza di un valido titolo, al fine di convincere gli atleti a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;

S.S.D. TRE PONTI S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Omar MANUELLI e Gino Bartolucci in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. TRE PONTI S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Omar MANUELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gino BARTOLUCCI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. TRE PONTI S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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