FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.261/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PALUMBO NUSCIS ASD GERENZANESE CALCIO 1950

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 177 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio PALUMBO, Giorgio NUSCIS, e della società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO PALUMBO, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. Gerenzanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, formulato commenti con i quali schernisce e deride i calciatori facenti parte della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della A.S.D. Gerenzanese, pubblicati su sua richiesta sulla chat WhatsApp del gruppo di tale compagine dal dirigente accompagnatore tesserato per la stessa società Sig. Giorgio Nuscis in data 22.6.2024;

GIORGIO NUSCIS, all’epoca dei fatti dirigente-accompagnatore della società A.S.D. Gerenzanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso pubblicato in data 22.6.2024, sulla chat WhatsApp del gruppo della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della società A.S.D. Gerenzanese, su richiesta del sig. Claudio Palumbo, dirigente allenatore tesserato per la stessa società, i commenti dal contenuto denigratorio da quest’ultimo formulati sui calciatori minori della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della società A.S.D. Gerenzanese;

A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Claudio Palumbo e Giorgio Nuscis;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PALUMBO, Giorgio NUSCIS, e Flavio LEARDINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Claudio PALUMBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio NUSCIS, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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