FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.263/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRIBOLATI FERRI RIZZO MORETTI GIOVANALE CIVITA CASTELLANA ATLETICO CAPRANICA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Enzo TRIBOLATI, Alessandro FERRI, Stefano RIZZO, Franco MORETTI, Vittorio GIOVANALE, e delle società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ENZO TRIBOLATI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito, al direttore sportivo Sig. Alessandro Ferri di contattare nei primi giorni di giugno del 2024 il Sig. Stefano Rizzo ed aver fatto sottoscrivere allo stesso un contratto valido per la stagione sportiva 2024 - 2025, pubblicando poi in data 7.6.2024 sulla pagina Instagram della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e sulla rivista online Calcio della Tuscia la notizia del trasferimento di tale calciatore, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società Ronciglione United;
ALESSANDRO FERRI, Direttore Sportivo tesserato per la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere contattato nei primi giorni di giugno del 2024 il Sig. Stefano Rizzo, ed aver fatto sottoscrivere allo stesso un contratto valido per la stagione sportiva 2024 - 2025, pubblicando poi in data 7.6.2024 sulla pagina Instagram della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e sulla rivista online Calcio della Tuscia la notizia del trasferimento di tale calciatore, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società RONCIGLIONE UNITED;
STEFANO RIZZO, Calciatore tesserato per la società RONCIGLIONE UNITED all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nei primi giorni di giugno del 2024, sottoscritto un contratto valido per la stagione sportiva 2024 – 2025 con la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società RONCIGLIONE UNITED; FRANCO MORETTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al direttore sportivo Sig. Vittorio Giovanale di svolgere nei mesi di maggio e giugno 2024, quando lo stesso era ancora tesserato per la RONCIGLIONE UNITED, attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per tale ultima società al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. ATLETICO CAPRANICA nella successiva stagione sportiva 2024 - 2025;
VITTORIO GIOVANALE, Direttore Sportivo tesserato per la società RONCIGLIONE UNITED all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere nei mesi di maggio e di giugno 2024, in costanza di tesseramento per la società RONCIGLIONE UNITED, attività di proselitismo nei confronti dei calciatori Sigg. Zappalà Riccardo, Tomassi Flavio, Angelucci Luigi e Gentilucci Alessandro, tutti tesserati per tale società, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA nella successiva stagione sportiva 2024 – 2025; attività di proselitismo consistita nel contattare i calciatori e metterli a conoscenza del progetto della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, nonché ancora, dopo aver preso con loro accordi verbali per il tesseramento con tale ultima società, fornendo la notizia alla rivista on line Calcio della Tuscia che la pubblicava il 7.6.2024;
A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i Sigg. Enzo TRIBOLATI e Alessandro FERRI, al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Franco MORETTI, al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alessandro FERRI, Stefano RIZZO, e dal Sig. Enzo TRIBOLATI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, dal Sig. Vittorio GIOVANALE, e dal Sig. Franco MORETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enzo TRIBOLATI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FERRI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano RIZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco MORETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio GIOVANALE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, e di 350,00 (trecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.