FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.266/AA del 13/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOLOCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 205 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele BOLOCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GABRIELE BOLOCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Albenga Unione Sportiva e attualmente tesserato per la società U.C. Albinoleffe s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e 17, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Sportivi della F.I.G.C., per aver conferito incarico al sig. Antonio Ruiu ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento Agenti Sportivi senza aver verificato che quest’ultimo fosse iscritto nel Registro degli Agenti di cui all’art. 1 dello stesso Regolamento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele BOLOCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per il Sig. Gabriele BOLOCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.