F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0084/CFA pubblicata il 24 Gennaio 2025 (motivazioni) – sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto/Sig. Antonino Santoro

Decisione/0084/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0084/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0084/CFA/2024-2025 proposto dal sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0119/TFNSD/2024-2025 del 20.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli della causa;

Relatore all’udienza del 23.01.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Luigi Edoardo Ferlito per il reclamante e l’Avv. Salvatore Sangiorgio per il Sig. Antonino Santoro; sono presenti altresì il Sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto e il Sig. Antonino Santoro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2024, l’O.A. Antonino Santoro ha impugnato il verbale dell’assemblea elettiva della Sezione AIA di Catania tenutasi il 20 novembre 2024 e la proclamazione del Presidente nella persona dell’altro candidato A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, che aveva ricevuto 93 voti validi a fronte dei 90 del ricorrente. Nel petitum, il signor Santoro ha chiesto, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la riforma della decisione con cui l’Ufficio di Presidenza della medesima assemblea aveva rigettato il reclamo da lui presentato e, per l’effetto, il rinnovo totale dell’assemblea elettiva.

2. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’assemblea in questione e della relativa delibera di proclamazione del Presidente di Sezione.

3. Il signor Taranto ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado chiedendone la riforma, con conseguente conferma della sua proclamazione a presidente della Sezione AIA. Il reclamante ha riproposto due eccezioni preliminari, l’una dichiarata inammissibile per tardività dal TFN ed entrambe comunque ritenute infondate, e ha censurato nel merito la pronuncia impugnata.

4. All’udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi in videoconferenza, è comparso e si è costituito il signor Santoro. Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In sede di discussione orale, la difesa del signor Santoro ha sollevato un’eccezione di inammissibilità del reclamo per asserita tardività rispetto al termine di deposito e di notifica alla controparte previsto dall’art. 101, comma 2, CGS FIGC.

Comunicata la decisione in data 20 dicembre, dunque con termine a scadenza il giorno 27, il reclamo sarebbe stato notificato via PEC al reclamato il 31 dicembre e depositato il successivo 3 gennaio 2025.

Il Collegio dà atto che il reclamo risultato depositato nei termini, il 27 dicembre, nel portale della Corte sportiva d’appello e solo il 3 gennaio 2025 in quello di questa Corte federale d’appello. Ritiene però che sia superfluo esaminare nel dettaglio il punto controverso, come pure quello della tempestività, a sua volta, dell’eccezione stessa in rapporto al termine dell’art. 103, comma 1, CGS FIGC, e per altro verso della rilevabilità d’ufficio della regolare costituzione del rapporto processuale, perché il reclamo appare infondato e perciò da respingere.

6. Con il primo motivo del reclamo, il signor Taranto contesta la valutazione di inammissibilità delle eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, fatta dal primo giudice sul rilievo della tardività della costituzione in giudizio.

Il motivo è infondato.

Dal portale PST FIGC risulta che la memoria di costituzione e risposta del signor Taranto è stata caricata nel sistema informatico alle ore 9:50 del 10 dicembre scorso, dunque intempestivamente rispetto al termine a ritroso di tre giorni dall’udienza (svoltasi il 12 dicembre) posto dall’art. 103, comma 1, CGS FIGC.

Pertanto, il TFN ha dato coerente seguito alla giurisprudenza consolidata di questa Corte federale d’appello, secondo la quale lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. Essa non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte resistente, cui però è consentito semplicemente difendersi dalle richieste della parte ricorrente, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e né ampliare in alcun modo la materia del contendere (da ultimo: CFA, Sez. I, n. 57/20242025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024).

Le eccezioni in discorso, peraltro, sono anche infondate.

7. Con il secondo motivo, il reclamante ripropone una eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto la decisione dell’Ufficio di Presidenza circa il suo reclamo avrebbe carattere definitivo e sarebbe inoppugnabile a norma dell’art. 60 del regolamento AIA.

L’eccezione non può essere accolta.

La previsione dell’art. 60, comma 1, di tale regolamento - secondo la quale la decisione dell’Ufficio di Presidenza avverso i reclami relativi alle assemblee elettive è inoppugnabile e definitiva - va intesa limitatamente al sistema giustiziale interno dell’AIA e, in particolare, esclude la possibilità di reclamo di fronte al Collegio nazionale dei probiviri, circoscritto alle ipotesi previste dal comma 2. Tale previsione, infatti, non può derogare alla generale attribuzione a tutti i soggetti dell’ordinamento federale del “diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo” (art. 47, comma 1, CGS FIGC, nonché art. 30, comma 1, CGS CONI).

Da ciò, dunque, l’infondatezza dell’eccezione in questione.

8. Con il terzo motivo, il reclamante ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Collegio di garanzia dello sport; eccezione che il TFN ha considerato tardiva ma comunque vagliabile nel merito, in quanto rilevabile d’ufficio (conforme Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2021-2022).

Anche questa eccezione è infondata.

Correttamente il primo giudice ha osservato che il Collegio di garanzia dello sport è tendenzialmente giudice di ultima istanza delle controversie sportive (art. 54, comma 1, CGS CONI) e che la sua competenza funzionale in unico grado (art. 54, comma 3, CGS CONI) ha carattere eccezionale e deve trovare una espressa base normativa (CFA, SS.UU. n. 96/2021-2022).

Ora, al contrario di quanto pretende il reclamante, questa base non può essere rappresentata dall’art. 56, comma 2, lett. c), CGS CONI, che si limita a disporre in materia di organizzazione interna del Collegio di garanzia senza per nulla espandere i confini della giurisdizione dell’organo. La disposizione, dunque, non rappresenta, ma presuppone la norma attributiva della giurisdizione. Ne segue, appunto, l’infondatezza dell’eccezione.

9. Il quarto motivo del reclamo riguarda il merito della controversia.

L’originario ricorrente ha sostenuto che vi sarebbe una palese discrepanza fra il numero dei presenti aventi diritto al voto (176), il numero dei votanti (181) e il numero delle schede riscontrate a fine scrutinio (184, tenuto conto di 1 scheda nulla). Pertanto, sarebbe evidente la possibilità che qualcuno dei votanti avesse esercitato più volte il proprio diritto di voto.

A questo proposito, il TFN ha richiamato il principio di strumentalità delle forme, che, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In materia elettorale, in ragione dell’operatività dell’istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali, ovvero i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, inerenti alla corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 53).

In tale contesto, un ruolo determinante assume il principio della prova di resistenza, il quale, nel quadro appunto di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura là dove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (giurisprudenza costante: da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).

10. Date tali premesse, il TFN ha accolto il ricorso sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che il reclamante contesta.

Ora, nella specie, il numero dei presenti e dei votanti non compare nel verbale dell’assemblea elettiva, che sembra peraltro redatto in conformità a un verbale-tipo predisposto dall’AIA, ma solo in un pro-memoria a uso interno, c.d. “brogliaccio”. Questo non costituisce un vero e proprio verbale, non fosse altro perché manca della sottoscrizione, che è elemento costitutivo della verbalizzazione (Cons. Stato, Sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544).

Dell’assoluta accuratezza del brogliaccio è lecito dubitare visto che, ad esempio, esso considera votanti 5 associati dati per non presenti. Tuttavia dal brogliaccio non è possibile prescindere, dato che esso costituisce l’unica documentazione disponibile sul punto controverso e che sulle sue risultanze si è basato l’Ufficio di Presidenza per rigettare il reclamo immediatamente proposto dall’odierno reclamato.

Tale decisione, impugnata con il ricorso introduttivo, appare però intrinsecamente contraddittoria.

Nella pronuncia si legge che i presenti e votanti erano 176, ai quali dopo le contestazioni sarebbero stati aggiunti 2. Rimane una differenza di almeno 6 voti rispetto al numero delle schede scrutinate, differenza che va bene al di là della necessaria prova di resistenza pure a voler dare per buona la dichiarazione di aver votato, resa successivamente dal signor Mattia Catania e prodotta in atti dal reclamante (hanno diverso contenuto le dichiarazioni del segretario dell’Ufficio di Presidenza, signor Carnevale, e dello scrutatore signor Blanco).

Il reclamante sostiene che lo scarto sarebbe dovuto a mere dimenticanze o errori materiali, privi di qualunque rilevanza. Ma questa è una affermazione apodittica; anche perché, considerato l’indiscusso clima di confusione in cui le operazioni di voto si sono svolte, non appaiono credibili le dichiarazioni del segretario dell’Ufficio di Presidenza e dello scrutatore nella parte in cui escludono che qualche associato avesse votato due volte.

Anche il quarto motivo del reclamo è perciò da respingere.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato nella sua interezza e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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