F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0125/TFN – SD del 17 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD Rotonda Calcio – Reg. Prot. 117/TFN-SD

Decisione/0125/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0117/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14876/796 pf23-24/GC/SA/mg del 13 dicembre 2024, depositato il 16 dicembre 2024, nei confronti della società ASD Rotonda Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 14876/796 pf23-24/GC/SA/mg del 13 dicembre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la società ASD Rotonda Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al sig. Di Tomaso Rocco, all’epoca dei fatti suo Presidente e legale rappresentante, nonché per le condotte poste in essere dai signori Bruno Francesco Giuseppe, De Franco Biagio e Natale Pasquale.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Presunta condotta antiregolamentare della società ASD Rotonda Calcio per aver escluso dall’attività sportiva, ponendolo fuori rosa, il calciatore Walter Cozza in assenza di motivazioni”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5 marzo 2024 al n. 796 pf 23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- comunicazione del 28 febbraio 2024 trasmessa alla Procura Federale con pec del 28 febbraio 2024, dall’avv. Nicola Paolini, in nome e per conto del proprio assistito, Walter Cozza, corredato dei seguenti allegati: riscontro alla risposta della società ASD Rotonda Calcio alla nuova richiesta di reintegro del calciatore Walter Cozza, valida anche come integrazione alla denuncia alla Procura Federale della FIGC, già notificata in data 12 febbraio 2024; contestazione disciplinare – mancata partecipazione alla gara Rotonda – Fasano del 7 febbraio 2024, inviata a mezzo raccomandata, a Walter Cozza dalla ASD Rotonda Calcio; osservazioni del 12 febbraio 2024 formulate a seguito della contestazione disciplinare del 7 febbraio 2024 avente ad oggetto la mancata partecipazione alla gara Rotonda – Fasano, redatte dall’avvocato Nicola Paolini e sottoscritte dal calciatore Walter Cozza e inviate alla ASD Rotonda Calcio; mail del 4 febbraio 2024 avente ad oggetto “Convocazione gara Rotonda – Città di Fasano”, inviata a Walter Cozza alla ASD Rotonda Calcio; attestato di malattia telematico rilasciato dalla dott.ssa Fiorentino Agata Rita in data 4 febbraio 2024 a Cozza Walter; convocazione gara Juniores Nazionale U-19 Rotonda - Città di Fasano del 17 febbraio 2024, inviata dalla ASD Rotonda Calcio a Walter Cozza; osservazioni a seguito della convocazione per la gara Juniores Nazionale U19 Rotonda Città di Fasano del 17 febbraio 2024, redatte in data 19 febbraio 2024 dall’avv. Nicola Paolini e sottoscritte da Walter Cozza e inviata alla ASD Rotonda Calcio; lettera di messa in mora del 19 febbraio 2024 a firma Walter Cozza, inviata alla società ASD Rotonda Calcio e per conoscenza alla LND – Dipartimento Interregionale;

- foglio di censimento della ASD Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2023-2024 completo degli allegati e del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra ASD Rotonda Calcio e Cozza Walter;

- distinte di gara relative agli incontri disputati dalla Società ASD Rotonda Calcio dal giorno 10 settembre 2023 al giorno 3 marzo 2024;

- convocazione per audizione diretta al sig. Bruno Francesco Giuseppe e verbale di mancata presentazione innanzi al Collaboratore per il giorno 18 maggio 2024.

Sono stati sentiti, quali calciatori tesserati per la società ASD Rotonda Calcio, come da verbali di audizione versati in atti, i signori:

Fernandez Cipolla Lautaro Eloy; Marchetti Domenico; Callegari Rodrigo; Alari Alberto; Cozza Walter.

Sono stati altresì sentiti i signori: Pagana Giuseppe, tesserato in qualità di tecnico 1^ squadra per la società ASD Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2023 – 2024; Natale Pasquale, tecnico preparatore atletico abilitato presso il Settore Tecnico FIGC, sentito in qualità di persona sottoposta a indagini in quanto consulente dell’allenatore della società ASD Rotonda Calcio; Di Tomaso Rocco, tesserato in qualità di Presidente per la società ASD Rotonda Calcio; De Franco Biagio, abilitato tecnico UEFA C, in qualità di persona sottoposta a indagini e tesserato con la società Freedom FC SSD A RL per la stagione sportiva 2023 - 2024; Paladino Angelo, tesserato in qualità di Dirigente con la società ASD Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2023 – 2024.

Sono inoltre stati acquisiti:

- copia della documentazione trasmessa dal legale del sig. Walter Cozza, avv. Nicola Paolini, a seguito dell’audizione del proprio assistito;

- fogli di censimento della società Freedom FC SSD A RL per la stagione sportiva 2023-2024 completo degli allegati;

- dichiarazione di prestazione di natura volontaria, valida per una sola stagione sportiva sottoscritta in data 1° febbraio 2024 tra il sig. De Franco Biagio e la società Freedom FC SSD A RL – matr. 953635.

I signori Bruno Francesco Giuseppe, De Franco Biagio e Natale Pasquale, tutti regolarmente attinti dall’avviso della comunicazione di conclusione delle indagini, hanno definito le loro posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva. Il sig. Di Tomaso Rocco, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Rotonda Calcio, in proprio e per conto della predetta società, presentava una richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva.

La Procura Generale dello Sport nulla ha rilevato sul contenuto delle proposte di cui sopra.

In data 26 agosto 2024, con Comunicato Ufficiale n. 89/AA, gli accordi ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva sono stati ritualmente pubblicati sul sito della FIGC.

In data 19 novembre 2024 la FIGC con C.U. n. 224/AA, ha dato atto della mancata ottemperanza all’accordo intervenuto con la società ASD Rotonda Calcio con conseguente risoluzione dello stesso.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 8 gennaio 2025, la società deferita non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 gennaio 2025, svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Alessandro Avagliano.

Nessuno è comparso per la società ASD Rotonda Calcio.

L’avv. Alessandro Avagliano, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della società la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La Società ASD Rotonda Calcio è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al sig. Di Tomaso Rocco, all’epoca dei fatti suo Presidente e legale rappresentante, ed ai signori Bruno Francesco Giuseppe, De Franco Biagio e Natale Pasquale, tutte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento.

Il deferimento è stato originato dalla comunicazione inviata dall’avv. Paolini nell’interesse del calciatore Walter Cozza, tesserato per la stagione sportiva 2023-2024 e contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di serie D per il periodo 23 agosto 2023-30 giugno 2024, che lamentava l’esclusione dalle convocazioni in prima squadra in via permanente a far data dal 7 dicembre 2024 e la imposizione del suo utilizzo nel campionato della squadra Juniores 19 per lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato.

Le indagini svolte hanno confermato l’impianto accusatorio.

Di Tommaso Rocco: a) ha formalmente disposto l’esclusione del calciatore Cozza, in tal guisa violando il precetto dell’art. 4, co. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF; b) ha consentito e, comunque, non impedito, in violazione dell’art. 4, co. 1, CGS che Bruno Francesco Giuseppe, soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse dell’ASD Rotonda Calcio, disponesse l’esclusione del calciatore dalle convocazioni in prima squadra in via permanente a far data dal 7 dicembre 2024 e la imposizione del suo utilizzo nel campionato della squadra Juniores 19 per lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; c) ha consentito e non impedito, in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle NOIF, che il sig. De Franco Biagio, soggetto abilitato in qualità di tecnico UEFA C, ma non abilitato quale preparatore atletico, svolgesse in assenza di tesseramento per la società ASD Rotonda Calcio per la stagione sportiva in corso, dal mese di agosto 2023 e sino a fine gennaio 2024, il ruolo di preparatore atletico della squadra militante nel campionato di Serie D; d) ha consentito e non impedito, in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle NOIF, che il sig. Natale Pasquale, soggetto abilitato in qualità di preparatore atletico presso il Settore Tecnico FIGC, ma non tesserato per la società ASD Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2023 - 2024, svolgesse, a partire dal 1° febbraio 2024 e sino quantomeno al giorno della sua audizione (20 maggio 2024), il ruolo di consulente dell’allenatore della prima squadra, Pagana Giuseppe, per la preparazione atletica della squadra militante nel campionato di Serie D, in assenza di regolare tesseramento.

Bruno Francesco Giuseppe, soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse dell’ASD Rotonda Calcio, in violazione dell’art. 4, co1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF, senza averne titolo, ha disposto l’esclusione del calciatore Walter Cozza dalle convocazioni in prima squadra in via permanente a far data dal 7.12.2024 e la imposizione del suo utilizzo nel campionato della squadra Juniores 19 per lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato.

De Franco Biagio, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato con la società ASD Rotonda Calcio e tesserato dal 2 febbraio 2024 per la società Freedom FC SSD A RL per la stagione sportiva 2023 – 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 29, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle NOIF, in qualità di tecnico abilitato UEFA C presso il Settore Tecnico, dal mese di agosto 2023 e sino a fine gennaio 2024, in assenza della necessaria abilitazione di preparatore atletico e di tesseramento, ha svolto indebitamente il ruolo di preparatore atletico della squadra militante nel campionato di Serie D.

Natale Pasquale, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato con la società ASD Rotonda Calcio e che in ogni caso svolgeva attività tecnica nell’ambito e nell’interesse della ridetta società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 1, delle NOIF a partire dal 1° febbraio 2024 e quanto meno sino al giorno della sua audizione (20 maggio 2024), pur essendo abilitato in qualità di tecnico preparatore atletico presso il settore tecnico FIGC, ha svolto il ruolo di consulente dell’allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento. L’esclusione del calciatore Cozza dalle convocazioni per le gare della prima squadra successive al 7 dicembre 2023, per quanto occorra, risulta confermata dai calciatori Cipolla, Marchetti, Callegari ed Alari che in sede di audizione hanno anche precisato che, successivamente al 7 dicembre 2023, il Cozza partecipava solo all’allenamento atletico iniziale con il preparatore atletico Natale Pasquale, ma non agli allenamenti tecnico-tattici; che adoperava uno spogliatoio adiacente a quello utilizzato dalla prima squadra, in cui si recava, a volte, solo per la doccia; che le convocazioni per le gare erano diramate su una chat WhatsApp di cui Cozza non faceva parte.

Il Presidente della società, i dirigenti e l’allenatore della prima squadra hanno collegato le mancate convocazioni del calciatore a motivi tecnici. Tuttavia, le dichiarazioni dei compagni di squadra, la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti e l’esclusione di fatto da ogni attività della prima squadra, evidenziano il tentativo di mettere il calciatore in condizioni di rescindere il contratto per motivi economici.

Tanto trova conferma nel messaggio WhatsApp inviatogli da Bruno Francesco Giuseppe, soggetto non tesserato per la società, ma svolgente per la stessa attività rilevante per l’ordinamento sportivo, che senza averne titolo di fatto e senza che tanto fosse quanto meno impedito dal legale rappresentante della società, ne disponeva l’esclusione dalla rosa di prima squadra, in violazione dell’art. 4, co. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF (1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.).

Dalle dichiarazioni dei calciatori, oltre che per ammissione dei soggetti auditi, è inoltre emerso che la preparazione atletica veniva seguita dapprima da De Franco Biagio e, successivamente al suo allontanamento, da Natale Pasquale.

A tanto il primo, tecnico abilitato UEFA C presso il Settore Tecnico, aveva provveduto in assenza di abilitazione come preparatore atletico ed in assenza di tesseramento, in chiara violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1 (I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), 37, comma 1 (I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) e 29, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori), nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF (I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività). Lo stesso dicasi quanto a Natale Pasquale, come da questi pure ammesso, abilitato quale tecnico preparatore atletico presso il settore tecnico FIGC, ma che ha svolto tale ruolo in assenza di tesseramento, nonostante le chiare previsioni degli artt. 33, co. 1, e 37, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, co. 1, delle NOIF, che impongono ai tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico di chiedere il tesseramento per la società presso la quale intendono svolgere la propria attività (artt. 33, co. 1, R.S.T., e 38, co. 1, NOIF), nonché l’obbligo di rispettare lo Statuto e le norme federali (art. 37, co. 1, R.S.T.).

L’accertamento dei fatti ascritti alle persone fisiche, che hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 CGS, consente di affermare la responsabilità della ASD Rotonda Calcio, che ne risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS.

In punto sanzioni il Collegio ritiene di aderire alla richiesta di irrogazione della sanzione di 2.000,00 formulata dalla Procura Federale, a nulla rilevando che in sede di accordo ex art. 126 CGS fosse stata prevista una sanzione base minore nella misura di 1.500,00.

Tanto, in applicazione del “principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali” tenuto conto di tutte le circostanze di fatto.

Rientra, tra le circostanze da considerare, infatti, anche il comportamento della parte nella fase precontenziosa ed in quella successiva, onde commisurare la sanzione alla gravità dell'illecito, essendo ormai pacifico ed acquisito che, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, la sanzione deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Nella vicenda in scrutinio la maggiorazione della sanzione base si appalesa viepiù doverosa per la “necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento” (Decisione n. 50/CFA-2023-2024).

Mette conto evidenziare, alfine, che gli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, soddisfano l’esigenza di accelerare i tempi di risposta della Giustizia sportiva (cfr. dec. nn. 25-80/TFNSD/2021- 2022) e che il loro inadempimento comporta una ineluttabile quanto inutile duplicazione di attività, onde sanzione congrua, si ribadisce in adesione alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Rotonda Calcio la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.

 

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Roberto Proietti

 

Depositato in data 17 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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