F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0103/CSA pubblicata del 17 Gennaio 2025 – Feralpisalò S.r.l. – calciatore Kashari Klaus
Decisione/0103/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0147/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Alberto Urso – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0147/CSA/2024-2025, proposto dalla società Feralpisalò S.r.l. in data 24.12.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 105 del 18.12.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.01.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e udita l'Avv. Francesca Auci per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Feralpisalò ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Klaus Kashari, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 105 del 18 dicembre 2024), in relazione alla gara Sudtirol-Feralpisalò valevole per il Campionato Primavera 2.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per 10 giornate effettive di gara il Kashari «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 28° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria un insulto espressivo di discriminazione razziale».
La società sostiene l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure rispetto alla condotta tenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa.
La reclamante, infatti, pur riconoscendo che il comportamento del proprio tesserato sia da considerare oltraggioso, deduce che il Kashari abbia risposto con epiteto discriminatorio sotto il profilo razziale a seguito di un insulto a lui rivolto da un avversario e che questa circostanza possa essere considerata quale attenuante.
Il sodalizio lombardo riferisce, tra l’altro, di aver attivato per il calciatore un percorso formativo e rieducativo, presso la cooperativa COGESS, al fine di poter comprendere concretamente l’ingiustizia delle discriminazioni presso alcuni centri che si occupano dell’inserimento di stranieri, curati da organismi nazionali, sensibili alle tematiche dell’inclusione e della lotta ai pregiudizi di ogni genere.
Pertanto, chiede, in via principale, di sospendere con effetto immediato l’esecuzione della sanzione della squalifica, onde consentire al signor Klaus Kashari di portare a termine un percorso alternativo della pena mediante l’attività di volontariato COGESS; in via subordinata, previo accertamento della condotta, applicare le circostanze attenuanti ex art. 13 comma 1 lettera a) e/o comma 2 C.G.S. FIGC e quindi anche con la sanzione nella misura ritenuta di giustizia anche al di sotto del minimo edittale per i motivi evidenziati.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, ai quali deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., emerge che il calciatore sanzionato è stato espulso per aver rivolto una espressione di matrice razzista nei confronti dell’avversario, e non si evince, come invece sostenuto dalla reclamante e dai compagni di squadra, alcuna specifica espressione ingiuriosa nei suoi confronti.
Orbene, l’art. 28, comma 2, C.G.S., in tema di comportamenti discriminatori, statuisce che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 e ̀ punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara».
I margini per un’applicazione di circostanze attenuanti sono estremamente limitati. In questa direzione depongono diversi precedenti giurisprudenziali della Corte federale di appello, chiamata a dirimere ogni dubbio sulla materia, e che hanno confermato la congruita ̀ della sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara.
In particolare, la Corte ha argomentato la propria netta posizione sostenendo che «la fattispecie prevista dall’art. 28 C.G.S. riguarda un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 e ̀, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 C.G.S. Il quadro normativo, anche internazionale, e ̀ stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia e ̀sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021)» (cosi ̀, Corte fed. app., Sez. un., 26 settembre 2022, n. 28/CFA/2022-2023/A).
La nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente e in sintonia con quella adottata dagli Organismi e dalle Istituzioni internazionali. Con tale previsione si e ̀ voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di tutela «in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”» (Corte fed. app., 18 giugno 2021, dec. n. 114).
In tale prospettiva va ricordato altro arresto giurisprudenziale, ove si afferma che «l’intero ordinamento sportivo – in questo conformandosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale – e ̀ informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica.
La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non puo ̀ non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così)̀, Corte federale d’appello Sezioni Unite C.U. n. 90/CFA 2017/2018)» (in questi termini, Corte fed. app., Sez. unite, 31 gennaio 2022, n. 64/CFA/2021-2022/D; in precedenza, vedi già, Corte fed. app., 11 maggio 2021, n. 105/CFA/2020-2021/A; cfr. anche Corte sportiva d’appello, 23 marzo 2023, dec. n. 179/CSA/2022-2023).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce