C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 05.08.2024, Prot. 3251/436 pfi 23/24, a carico di: F.C. VIGE MILANO A.S.D.

Deferimento della Procura Federale datato 05.08.2024, Prot. 3251/436 pfi 23/24, a carico di:

F.C. VIGE MILANO A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Attisani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale società, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. [omissis] non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la FC Vige Milano ASD in data 5.10.2023”. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che Alla riunione del 26 settembre 2024, sono comparsi: per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli; il sig. Libraro Raffaele, in qualità di Presidente della Vige Milano, e il sig. Marco Attisani, in qualità di Presidente Onorario e Legale Rappresentante p.t. della Vige Milano. Il rappresentante della Procura si è riportato integralmente agli atti a supporto del deferimento e ha chiesto di comminare alla società deferita la sanzione di € 666,00 di ammenda, determinata partendo dalla pena base di € 500,00 (già oggetto di accordo ex art. 126 CGS) aumentata di 1/3, aggravamento determinato in ragione del mancato adempimento del richiamato accordo. Il rappresentante della Società ha riferito di non aver provveduto al pagamento della sanzione così come concordata con la Procura Federale, meramente per un problema di comunicazione interna, e si è quindi rimesso alla decisione del Tribunale. osserva l’istruttoria svolta ha consentito di appurare i fatti nella loro interezza. È infatti provato per tabulas che il calciatore minorenne, all’epoca del tesseramento con la Società Vige Milano, fosse già stato tesserato per altra Società affiliata alla Federazione. Da tale condotta deriva la violazione delle norme sportive, come richiamate in epigrafe, del sig. Marco Attisani, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Vige Milano e, in conseguenza, anche la responsabilità diretta della stessa Società. Occorre, d’altra parte, valutare se sia accoglibile la richiesta della Procura di applicare una sanzione “maggiorata” in virtù del mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, inizialmente raggiunto dalla società deferita e poi non eseguito, così come documentato in atti. In proposito, si ritiene di richiamare l’orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (decisione/0115/CFA-2022-2023), la quale ha fatto proprio e validato nella formazione più autorevole il principio di diritto prima affermato da altra decisione (Sez. I, decisione 0100/CFA-2022-2023 dell’8.5.2023), secondo cui “l’inciso «se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure»” – previsto dagli artt. 73, 78 e 106 CGS per i giudizi in grado d’appello – “depone nel senso di consentire l’aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo”. Ciò “porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento”. Su tali basi le SS.UU. della CFA hanno censurato la decisione del Tribunale di incrementare la sanzione pecuniaria “base” in virtù del fatto che “l’inadempimento dell’accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell’ammenda […] merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari”. Al riguardo, si è poi osservato come tale giustificazione non tenga conto “del fatto che in primisl’attività degli Uffici Federali è l’effetto naturale dell’impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure aveva considerato” delle specifiche circostanze in fatto evidenziate dalla reclamante che comportavano una valutazione più mite della violazione riscontrata e una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura. Questo Tribunale ritiene di aderire all’orientamento affermato dalla CFA a Sezioni Unite, in quanto maggiormente rispondente alla struttura procedurale del rito disciplinare sportivo e ai parametri normativi fissati dal Codice di Giustizia FIGC. Invero, è lo stesso art. 126 CGS a prevedere, di fatto, che l’accordo così raggiunto, prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, acquisisca forma definitiva solo con la completa esecuzione dello stesso, secondo una procedura che ricorda quella prevista in materia penale per l’oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p. In caso di mancato adempimento, la Procura non possiede alcuna facoltà di procedere in modo coattivo all’esecuzione dell’accordo e il procedimento riprende il suo corso naturale, seguendo le forme del rito “ordinario”, rispetto al quale la cognizione attribuita al Tribunale Federale è pacificamente piena, tanto che – a livello teorico – potrebbe anche concludersi con un proscioglimento e che comunque, come ricordato dalle SS.UU. nella citata delibera, non pone alcun vincolo rispetto alla dosimetria della sanzione, in melius o anche in peius, purché la stessa sia ancorata alle risultanze in fatto e in diritto del procedimento. Di converso, non è ravvisabile nel CGS alcuna disposizione che preveda una “ulteriore” sanzione nei confronti del deferito, qualora non dia completa esecuzione all’accordo raggiunto. Del resto, risulterebbe paradossale che il Tribunale Federale adito abbia il potere/dovere di valutare la congruità dell’accordo sulla pena eventualmente raggiunto in limine all’udienza ex art. 127 CGS, potendolo anche rigettare laddove ritenga non corretta la qualificazione dei fatti o congrua la sanzione applicata, ma al contempo sia vincolato alla richiesta della Procura federale nel rito ordinario in ragione di un previo accordo sulla pena raggiunto ante deferimento e non portato a completa esecuzione, sul quale non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione ove fosse divenuto definitivo. Su tali basi giuridiche, questo Tribunale ritiene che il fatto così come contestato e accertato giudizialmente giustifichi in fatto e in diritto l’applicazione della sanzione dell’ammenda pari ad € 500,00, da ritenersi congrua rispetto al comportamento ascritto alla società deferita. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

F.C. VIGE MILANO A.S.D. alla sanzione dell’ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento).

 

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