C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 07.08.2024, Prot. 3657/976 pfi 23/24, a carico di: Colombo Ivan,

Deferimento della Procura Federale datato 07.08.2024, Prot. 3657/976 pfi 23/24, a carico di:

Colombo Ivan, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Vailate ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2023 al termine del campionato della stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2023 al termine del campionato della stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, al sig. Fabio Lorenzi nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; Lorenzi Fabio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società AC Vailate ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2023 al termine del campionato della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C. Vailate A.S.D., militante nel campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; AC Vailate ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Colombo Ivan e Lorenzi Fabio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che Alla riunione del 3 ottobre 2024, sono comparsi: per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli; il sig. Colombo Ivan e il sig. Manenti Cesare Achille, in qualità di Presidente della AC Vailate ASD. Nessuno è comparso per il sig. Fabio Lorenzi Il rappresentante della Procura Federale ha riferito che le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 127 del CGS, nei termini che seguono: COLOMBO IVAN: sanzione base pari a mesi 6 (sei) di inibizione, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale pari a mesi 4 (quattro) di inibizione; AC VAILATE ASD: sanzione base pari a €600,00 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale pari a € 400,00 di ammenda. Dato atto di quanto sopra, in relazione al deferimento del sig. Lorenzi Fabio, il rappresentante della Procura Federale, a conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, ha chiesto l’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione. osserva Gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 127 C.G.S. prima dell’apertura del dibattimento tra la Procura e i soggetti deferiti, Colombo Ivan e AC Vailate ASD, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l’equità delle sanzioni concordate, devono essere dichiarati efficaci. Per quanto concerne le contestazioni mosse nei confronti del sig. Lorenzi Fabio, risulta provato per tabulas, nonché ammesso in sede di audizione davanti alla Procura Federale dall’allora Presidente, Ivan Colombo: “A quel punto ho chiesto io ai due ragazzi MARAZZI e LORENZI di condurre loro la squadra sino a quando fosse stato possibile il rimpiazzo. Tuttavia non abbiamo trovato nessuno ed il campionato è terminato”, e dallo stesso Lorenzi “Ricordo di aver puntualizzato al presidente di non essere abilitato: mi ha chiesto una mano temporanea, come già detto. In pratica l’allenatore ero io, mentre MARAZZI era in sostanza il secondo”, che il tesserato, tra il dicembre 2023 e il termine del campionato relativo alla S.S. 2023-2024, avesse svolto il ruolo di allenatore della prima squadra della società AC VAILATE ASD, militante nel campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica, così come prevista delle vigenti Norme Federali del Regolamento del Settore Tecnico. Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S. dichiara l’efficacia degli accordi tra le parti sull’applicazione a carico di: COLOMBO IVAN della sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 4 (quattro); AC VAILATE ASD della sanzione dell’ammenda dell’importo di euro 400,00 (quattrocento)

CONDANNA

 LORENZI FABIO alla sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 6 (sei).

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