C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 08.08.2024 Prot. 3742/998 pfi23-24 a carico di: NAVA Gianluca

Deferimento della Procura Federale datato 08.08.2024 Prot. 3742/998 pfi23-24 a carico di:

NAVA Gianluca, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Oratorio S.F. Neri e S. Agnese, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023- 2024, omesso di informare immediatamente la Segreteria Generale della F.I.G.C., il Comitato Regionale Lombardia e la Sezione Medica del Settore Tecnico della accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata sig. Andrea Gilardi; ORATORIO S.F. NERI e S. AGNESE a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca NAVA, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - alla riunione del 03.10.2024 nessuno è comparso per deferiti nonostante regolare convocazione; - per la Procura è comparso l’avv. Francesco Vignoli il quale si è riportato integralmente agli atti del deferimento, che confermano l’omissione di informare immediatamente la Segreteria Generale della F.I.G.C., il Comitato Regionale Lombardia e la Sezione Medica del Settore Tecnico della accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore tesserato sig. Andrea Gilardi, dando comunque atto che la società ha documentalmente dimostrato che il tesserato Gilardi non ha mai partecipato ad alcuna gara ufficiale. La Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: 1) per NAVA Gianluca, Presidente dell’ORATORIO S.F. NERI e S. AGNESE., l’inibizione di due mesi; 2) per la società ORATORIO S.F. NERI e S.AGNESE l’ammenda di Euro 300,00. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge, senza dubbio alcuno, che il presidente NAVA Gianluca ha omesso di informare la Segreteria Generale della F.I.G.C., il Comitato Regionale Lombardia e la Sezione Medica del Settore Tecnico della accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore tesserato sig. Andrea Gilardi, ma emerge altresì, molto chiaramente, che il tesserato Andrea Gilardi non ha mai partecipato nella stagione 2023-2024 ad alcuna gara ufficiale e non ha mai svolto alcuna attività. Dal predetto comportamento del presidente NAVA Gianluca discende la responsabilità della società ORATORIO S.F. NERI e S.AGNESE. ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

NAVA Gianluca alla sanzione dell’inibizione per mesi due; la società ORATORIO S.F. NERI alla sanzione dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta).

 

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