C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – gara del 6/10/2024 PARATICO 2009 – PADERNESE

gara del 6/10/2024 PARATICO 2009 - PADERNESE

Dagli atti di gara risulta che il Sig. Fettolini Gianmario della società Paratico 2009 il quale durante la gara ha svolto la funzione di assistente di parte ed a fine gara ha tenuto comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio il Sig. Fettolini Gianmario non risulta tesserato per la società in questione. L'articolo 10 comma 6 del CGS dispone quanto segue: "6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: b) utilizza quali assistenti di parte dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;". Pertanto tale persona non tesserata non aveva titolo a partecipare alla gara. La gara è dunque stata giocata in modo irregolare. Visti gli articoli 4, 10, del CGS.

P.Q.S. DELIBERA

- di comminare alla Società Paratico 2009 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 per aver utilizzato soggetto non tesserato che a fine gara ha tenuto comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro. -di inibire fino al 6-11-2024 il Presidente della società Paratico 2009 Sig. Tengattini Roberto in assenza del dirigente accompagnatore ufficiale -si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

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