C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 10/10/2024 – Delibera – GARA: Voluntas Montichiari – Real Calepina

GARA: Voluntas Montichiari – Real Calepina

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 3.10.2024 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni di merito in ordine alla gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della società Real Calepina. Dato atto che la segreteria del S.G.S. ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Real Calepina sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Kula Matia nato il 22/01/2008, il calciatore in oggetto, risulta colpito da squalifica per una giornata per recidività in ammonizione come riportato nel Comunicato Ufficiale del C.R.L. n.76 del 2/05/2024, a seguito delle gare del 27/04/2024 del Campionato Regionale Under 16 (ultime della Stagione Sportiva 2023-24). Inoltre come da CU n° 83 del 16/5/2024 veniva squalificato per 2^ ammonizione riportata nella gara del 12/5/2024 di play out della categoria Under 17 Ghedi – Voluntas Montichiari. “Avendo alla data del 02 maggio 2024 terminato le partite ufficiali della stagione 2023/2024 relative alla categoria Allievi Regionali U. 16 (ultima gara disputata appunto il 27/04/2024), ….. Avendo alla data del 12 maggio 2024 terminato le partite ufficiali della stagione 2023/2024 relative alla categoria Allievi Regionali U.17 Elite (ultima gara disputata appunto il 12/05/2024), come previsto dall’art.21 co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva….“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” quindi il calciatore KULA MATIA avrebbe dovuto scontare la squalifica alla seconda gara della nuova stagione 2024/2025 degli Allievi Regionali U.17 Elite. Tuttavia il calciatore KULA MATIA, dopo NON aver partecipato alla prima gara della nuova stagione 2024/2025 (Virtusciseranobergamo – Voluntas Montichiari) del 15/09/2024 ha preso parte alla seconda gara della stagione (Voluntas Montichiari – Palazzolo ) del 22/09/2024 (in cui è stato anche ammonito) e ha preso parte alla terza gara della stagione (Voluntas Montichiari – Real Calepina fc) indicata in oggetto, non scontando la squalifica comminatagli. Quindi la scrivente Real Calepina FC chiede la vittoria a tavolino per 3-0 come previsto dall’art.10 co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.” La società Voluntas Montichiari ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali mentre osserva che” si chiede pertanto di rendere nullo il ricorso presentato dalla società U.S. Soresinese Calcio A.S.D. in quanto non sussiste nessun tipo di posizione irregolare di un nostro tesserato.”. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Voluntas Montichiari ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Kula Matia nato il 22/01/2008 col n° 3; tale calciatore effettivamente risulta squalificato per una giornata per recidività in ammonizione come riportato nel Comunicato Ufficiale del C.R.L. n.76 del 2/05/2024, a seguito delle gare del 27/04/2024 del Campionato Regionale Under 16 (ultime della Stagione Sportiva 2023-24). Inoltre come da C.U. n° 83 del 16/5/2024 risulta squalificato per una giornata per 2^ ammonizione riportata nella gara del 12/5/2024 di play out della categoria Under 17 Ghedi – Voluntas Montichiari. Pertanto il citato calciatore risulta gravato da due squalifiche ciascuna per una giornata, vale a dire è soggetto a due giornate di squalifica che devono essere scontate nella corrente stagione ai sensi dell’articolo 21 del CGS che infatti dispone quanto segue:” “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici omissis 2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto al comma 6 e 7. Omissis 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica, abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Beretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6.” Il calciatore Kula Matia effettivamente non ha partecipato alla prima gara della nuova stagione 2024/2025 Virtusciseranobergamo – Voluntas Montichiari del 15/09/2024 mentre ha preso parte alla seconda gara Voluntas Montichiari – Palazzolo del 22/09/2024 e ha preso parte alla terza gara della stagione Voluntas Montichiari – Real Calepina. Pertanto ha scontato solamente una delle due gare di squalifica cui è gravato ne consegue che nella gara in oggetto il calciatore Kula Matia non aveva titolo a partecipare. Il ricorso è fondato e quindi va accolto. Visti gli articoli 10, e 21 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Voluntas Montichiari la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di comminare alla società Voluntas Montichiari l’ammenda di € 100,00. c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Kula Matia della società Voluntas Montichiari. d) di inibire fino al 6-11-2024 il dirigente accompagnatore della società Voluntas Montichiari sig. Kula Gentian. e) di accreditare la tassa ricorso, se versata.

 

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