C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo della società FC GARLASCO 1976 – Campionato Juniores Regionali B – Girone H GARA del 14.09.2024 tra FC GARLASCO 1976 – ACD FROG MILANO C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024

Reclamo della società FC GARLASCO 1976 - Campionato Juniores Regionali B – Girone H GARA del 14.09.2024 tra FC GARLASCO 1976 – ACD FROG MILANO C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024

La società FC GARLASCO 1976 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Clerici Dilan Yuseth la squalifica fino al 11.12.2024 per condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara e per avere altresì sputato in direzione dell’arbitro prima di abbandonare il campo di gioco. La Società, nel proprio reclamo, conferma la correttezza dell’espulsione comminata al proprio tesserato per le proteste ma contesta la circostanza secondo la quale lo sputo sarebbe stato rivolto verso l’arbitro quando, nei fatti, il calciatore sputava per terra e non verso il direttore di gara. In conclusione, la reclamante chiede una forte riduzione della squalifica inflitta al calciatore Clerici Dilan Yuseth. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che il calciatore Clerici Dilan Yuseth, al termine della gara, si dirigeva con fare minaccioso verso il direttore di gara proferendo nei confronti di quest’ultimo espressioni irriguardose ed ingiuriose e successivamente, da una distanza di circa 3 metri, sputava in direzione dell’arbitro, senza colpirlo. La reclamante, senza contestare le espressioni irriguardose ed ingiuriose rivolte all’arbitro, si limita solo a negare che lo sputo fosse rivolto al direttore di gara, senza tuttavia fornire prove od elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato negli atti ufficiali. Pertanto, accertate le condotte poste in essere dal calciatore, la sanzione comminata dal Giudice di prime cure non merita alcun tipo di riduzione in quanto, alla luce delle circostanze specifiche della fattispecie in esame, la squalifica inflitta risulta già quantificata in termini minimi. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it