C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ROZZANO CALCIO SSD SRL- Campionato Promozione – Girone F GARA del 15.09.2024 tra ASD PONTEVECCHIO – ROZZANO CALCIO SSD SRL C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024

Reclamo della società ROZZANO CALCIO SSD SRL- Campionato Promozione – Girone F GARA del 15.09.2024 tra ASD PONTEVECCHIO – ROZZANO CALCIO SSD SRL C.U. n. 19 del C.R.L. datato 19.09.2024

La società ROZZANO CALCIO SSD SRL ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Ferri Matteo la squalifica per cinque gare effettive per condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara e per avere altresì proferito un’espressione blasfema. La Società, nel proprio reclamo, si limita a sostenere che il calciatore non proferiva nessuna bestemmia, come da testimonianza di tutti gli occupanti la panchina. Oltre quanto sopra, la reclamante evidenzia di conoscere il calciatore sin da bambino, deducendo che il sig. Ferri non avrebbe bestemmiato. In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Ferri Matteo. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che il calciatore Ferri Matteo, in seguito ad una decisione arbitrale di non assegnare un fallo di gioco, si rivolgeva in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara e, nel medesimo contesto, proferiva anche un’espressione blasfema. La reclamante nulla ha dedotto relativamente all’espressione irriguardosa rivolta all’arbitro, limitandosi solo a contestare l’utilizzo di una bestemmia, senza tuttavia fornire prove od elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara. Pertanto, accertata la condotta del calciatore e visti gli artt. 36, 1° comma, lett. a) e 37 del CGS, la sanzione comminata dal Giudice di prime cure risulta correttamente qualificata e quantificata, tra l’altro nella misura del minimo edittale, senza possibilità di alcuna riduzione. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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