C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. REAL MILANO – Campionato 2°Categoria – Girone O GARA del 29.09.2024 tra ASD REAL MILANO – ORATORIO MARIA REGINA ASD C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024

 

Reclamo della società A.S.D. REAL MILANO - Campionato 2°Categoria – Girone O GARA del 29.09.2024 tra ASD REAL MILANO – ORATORIO MARIA REGINA ASD C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024

La società ASD REAL MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore DONATI SARTI FEDERICO la squalifica per cinque gare effettive per “espressione blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al Direttore di gara frase ingiuriosa (CGS art. 36, c1, a)”. La Società, nel proprio reclamo, contestando la quantificazione della sanzione comminata dal GS chiedeva di annullare il provvedimento di primo grado e, quindi, ridurre da n. 5 a n. 3 gare effettive la squalifica del proprio calciatore. Chiesta audizione dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, all'udienza del 10.10.2024 compariva, per la reclamante, l'Avv. Huberto Germani che, preso atto degli elementi specifici della fattispecie in esame, dichiarava di rinunciare al ricorso. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DICHIARA

estinto il procedimento e dispone l’addebito della relativa tassa.

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