C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/10/2024 – Delibera – gara del 12/10/2024 CONCOREZZESE SSD A RL – ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD

 

gara del 12/10/2024 CONCOREZZESE SSD A RL - ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD

Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 49º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per diversi minuti quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati ripetutamente spintoni nonostante l'intervento dei dirigenti he hanno tentato di sedare la situazione. Il tutto ha avuto origine a seguito della segnalazione dell'assistente di parte della società Albosaggia Ponchiera relativamente ad un fallo laterale platealmente contestato dall'allenatore della società Concorezzese signor Scremin Davide il quale correva tanto minacciosamente verso l'assistente da suscitare la reazione dei tesserati avversari e successivamente dei propri tesserati dando così origine alla rissa su indicata. . L'Arbitro non ha identificato tutti i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine e ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma si susseguivano come su detto scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal al 49º minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S. DELIBERA

a) di comminare alle Società Concorezzese e Albosaggia Ponchiera la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 150,00 in quanto o responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti in campo oltre a propri sostenitori; b) di comminare alle Società Concorezzese e Albosaggia Ponchiera la sanzione della perdita della gara per 0-3;

c) di squalificare fino al 27.11.2024 l'allenatore della società Concorezzese signor Scremin Davide.

 

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