C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società SPORT CASAZZA S.S.D. – Campionato Eccellenza – Girone C GARA del 22.09.2024 tra U.S. SORESINESE CALCIO ASD – SPORT CASAZZA SSD C.U. n. 23 del C.R.L. datato 03.10.2024

Reclamo della società SPORT CASAZZA S.S.D. – Campionato Eccellenza - Girone C GARA del 22.09.2024 tra U.S. SORESINESE CALCIO ASD – SPORT CASAZZA SSD C.U. n. 23 del C.R.L. datato 03.10.2024

La società SPORT CASAZZA S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che ha comminato a carico della reclamante: (i) la sanzione sportiva della perdita della gara e (ii) l’ammenda di € 150,00, oltre (iii) alla squalifica di una giornata a carico del calciatore Bodje Bodje Michele e (iv) l’inibizione sino al 31.10.2024 a carico del dirigente Oliverio Andrea. La Società Sport Casazza, nel proprio reclamo, sostiene che il calciatore Bodje Bodje Michele (il cui schieramento nell’incontro in epigrafe ha comportato la sanzione sportiva della perdita della gara) scontava in data 20.09.2024, ossia in occasione della prima gara di campionato della Juniores provinciale, una squalifica maturata presso altra società nel corso della precedente stagione sportiva. Infatti, per la sua età anagrafica, il giocatore Bodje Bodje Michele è un calciatore della Juniores Provinciale e pertanto, appartenendo a tale ultima categoria, ha correttamente scontato la propria squalifica nella data del 20.09.2024, non essendo stato convocato per tale incontro. La reclamante, in sintesi, evidenzia che il calciatore Bodje Bodje Michele ben poteva partecipare alla gara in epigrafe in quanto la squalifica risultava già scontata nella nuova categoria di appartenenza, ossia la Juniores provinciale: diversamente, significherebbe che la squalifica precedentemente maturata andrebbe scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni comminate dal G.S. e l’omologazione del risultato acquisito sul campo. La società resistente U.S. Soresinese, ritualmente notiziata del reclamo, si riporta alle motivazioni argomentate dal Giudice di prime cure ed insiste sul rigetto del reclamo, con conseguente conferma della decisione adottata dal G.S. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Dall’esame degli atti emerge preliminarmente che la reclamante, seppure abbia specificatamente spiegato le ragioni a suffragio della propria tesi difensiva, non ha assolto, neppure parzialmente, l’onere della prova relativamente alla dimostrazione del fatto che il calciatore Bodje Bodje Michele abbia effettivamente scontato la propria squalifica nella (asserita) categoria di appartenenza. In particolare, relativamente alla posizione del calciatore Bodje Bodje Michele, risulta pacifico – sin dal primo grado di giudizio- sia che lo stesso era tenuto a scontare una squalifica maturata nel corso della precedente stagione sportiva (presso altra società) sia che abbia partecipato alle prime tre gare del campionato di Eccellenza della stagione in corso ma, al contrario, nulla viene dimostrato né in merito all’asserita mancata partecipazione alla prima gara del campionato Juniores provinciale del 20.09.2024 né, tantomeno, in relazione all’effettiva appartenenza a quest’ultima categoria. La reclamante, infatti, a conforto della propria tesi difensiva, avrebbe ben potuto (e dovuto) produrre relativa documentazione giustificativa che, tra l’altro, si presume nell’immediata e diretta disponibilità della reclamante stessa. In considerazione di quanto sopra, le mere deduzioni difensive della reclamante non risultano in grado di contraddire le argomentazioni poste a fondamento della decisione del Giudice di prime cure. Pertanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado merita di essere integralmente confermata. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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