C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società SSD.SANGIULIANOC.V.S.–Campionato Giov.Reg.U15-Girone G – GARA del 15.9.2024 – G.S. ASSAGO A.S.D. – S.S.D. SANGIULIANO C.V.S. C.U. n. 21 del 26.9.2024 del C.R. Lombardia
Reclamo della società SSD.SANGIULIANOC.V.S.–Campionato Giov.Reg.U15-Girone G - GARA del 15.9.2024 – G.S. ASSAGO A.S.D. - S.S.D. SANGIULIANO C.V.S. C.U. n. 21 del 26.9.2024 del C.R. Lombardia
La società S.S.D. SANGIULIANO C.V.S. a r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo di 1°Grado, disattendendo il reclamo che la Società aveva presentato già in primo grado avverso l’omologazione della gara, aveva ritenuto regolare lo svolgimento della stessa omologandone il risultato favorevole alla Società G.S. ASSAGO A.S.D. Il motivo di ricorso, che la reclamante ripropone in questa sede riposa sulla circostanza che l’Arbitro della partita richiamata in epigrafe risultava -la circostanza è pacifica- tesserato per la stessa Società ASSAGO, in virtù del c.d. “doppio tesseramento” previsto dall’art. 40 delle NOIF. Il Giudice Sportivo aveva disatteso la doglianza dell’odierna reclamante sul presupposto che il Direttore di Gara, chiamato a dirigere la partita in intestazione, risultava sì tesserato per la Società G.S. ASSAGO, ma nella categoria Under 17 (tanto che prese parte come calciatore alla gara immediatamente successiva della categoria Under 17 Assago-Buccinasco). Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, OSSERVA Il reclamo è fondato e merita accoglimento. La disposizione di cui all’art. 40 comma 1 ter delle NOIF preclude inequivocamente che l’Arbitro con il doppio tesseramento (calciatore e arbitro) possa essere designato per la direzione di gare a cui prenda parte una compagine della propria Società; anzi, il divieto posto dalla norma è ben più esteso, escludendo la possibilità che in tal caso l’Arbitro possa essere designato non solo per la direzione di gare ove sia impegnata una squadra della propria Società, ma addirittura in tutte le gare -anche fra altre squadre- “dei gironi delle competizioni” in cui sia iscritta una squadra facente capo alla propria Società. Da una parte, l’uso del plurale per i sostantivi “gironi” e “competizioni” esprime chiaramente il concetto che il divieto è esteso anche alla direzione di gare di altre squadre che competano in un girone ove ne sia iscritta una facente capo alla Società di appartenenza dell’Arbitro; dall’altra parte, chiarisce senza possibilità di difforme interpretazione che la preclusione opera per tutte le squadre che a quella determinata Società facciano riferimento. Correttamente la reclamante sottolinea la distinzione terminologica tra il sostantivo “squadra” -valorizzato dalla decisione impugnata- ed il sostantivo “società”, utilizzato dalla norma. Ma è proprio l’utilizzo già evidenziato del plurale nella preclusione dei “gironi” e delle “competizioni” a chiarire che essa vale per tutte le squadre di quella determinata Società. Se la preclusione operasse con riferimento alla sola “squadra” di appartenenza dell’atleta con doppio tesseramento, la norma avrebbe posto il divieto con riferimento al “girone” ove è iscritta la squadra. Secondo i generali canoni ermeneutici, il criterio primario per l’interpretazione di una qualsivoglia disposizione normativa è quello del significato letterale delle parole, finalizzato a ricostruire l’intenzione del Legislatore. E se da una parte non può obliterarsi che la norma in esame utilizza il termine Società, e non Squadra, è proprio la considerazione sull’utilizzo dei sostantivi al plurale a consentire di inferire come indubbia l’intenzione del Legislatore di impedire che l’Arbitro con doppio tesseramento (calciatore/arbitro) possa dirigere gare, anche tra altre squadre, in qualsivoglia girone in cui sia impegnata una compagine della propria Società. Nel caso in esame, addirittura, l’Arbitro, tesserato per la Società ASSAGO, ebbe a dirigere una gara della medesima, per poi prendere parte in qualità di calciatore alla partita immediatamente successiva, di altra categoriaNon può quindi trovare conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto che la gara in intestazione si sia svolta in modo regolare. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla S.S.D. SANGIULIANO CVS a r.l. e per l’effetto, previo annullamento della decisione del Giudice Sportivo che ne aveva omologato il risultato DISPONE la ripetizione della gara G.S. ASSAGO A.S.D. - S.S.D. SANGIULIANO C.V.S. a R.L. cat. Under 15 Girone G DISPONE infine la restituzione della tassa per il reclamo.
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