C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD POLISPORTIVA ROVINATA-Campionato Giovanissimi Prov.U15- Girone A – GARA del 29.09.2024 tra POL. MANDELLO – ASD POLISPORTIVA ROVINATA C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 03.10.2024
Reclamo della società ASD POLISPORTIVA ROVINATA-Campionato Giovanissimi Prov.U15- Girone A - GARA del 29.09.2024 tra POL. MANDELLO – ASD POLISPORTIVA ROVINATA C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 03.10.2024
La società ASD POLISPORTIVA ROVINATA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato a carico della reclamante: (i) la sanzione sportiva della perdita della gara; (ii) l’ammenda di € 125,00 e (iii) un punto di penalizzazione in classifica, per avere rinunciato alla disputa della gara. La Società, nel proprio reclamo, sostiene invece che in data 29.09.2024, con l’avvicinarsi dell’orario della partita (ore 10.00), non vedendo arrivare l’arbitro, i dirigenti della società ospitante contattavano il servizio “Pronto AIA” per chiarimenti. Accertato che nessun arbitro era stato designato, il servizio “Pronto AIA” comunicava che si sarebbe attivato per trovare un direttore di gara disponibile. Successivamente, un componente dell’AIA – sezione di Lecco- comunicava che un arbitro si sarebbe recato presso il campo di gioco in circa 45 minuti. Successivamente, l’allenatore del Mandello comunicava che il referente AIA aveva confermato di non avere trovato né l’arbitro né un sostituto e pertanto le squadre si accordavano per un successivo recupero della gara a seconda delle rispettive disponibilità. Nonostante quest’ultima comunicazione, la società reclamante non si allontanava dal campo e veniva anzi disputato un allenamento congiunto con gli avversari sino alle ore 12.15. In conclusione, la reclamante, evidenziando di non avere nessuna colpa e di ritenersi parte lesa, anche per il fatto di essere la società ospitata, chiede l’annullamento delle sanzioni comminate dal G.S. e la disputa della gara. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Dall’esame del referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge dettagliatamente che 5 minuti prima delle ore 10.00 il direttore di gara veniva contattato dall’organo tecnico con richiesta di disponibilità ad arbitrare la gara in oggetto poiché l’arbitro designato non si era presentato al campo di gioco. Il direttore di gara “neo designato” acconsentiva ad arbitrare ma, poco prima di partire per raggiungere il campo, veniva nuovamente contattato dall’AIA, la quale comunicava che le due squadre avevano rinunciato ad attendere il suo arrivo, non disputando quindi la gara. La reclamante non ha fornito prove od elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara. In conclusione, nonostante la peculiarità della fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato ed applicato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 10 del C.G.S. poiché la mancata regolare effettuazione della gara deve essere ricondotta alla volontà delle due squadre di rinunciare alla disputa dell’incontro, con conseguente responsabilità ascrivibile ad entrambe le Società. Pertanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado merita di essere integralmente confermata. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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