C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – gara del 5/10/2024 CASTIGLIONE A.S.D. – CIVIDATESE

gara del 5/10/2024 CASTIGLIONE A.S.D. - CIVIDATESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 25 del 10.10.2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società USD Cividatese. Dato atto che con pec in data 16-10-2024 ore 15,28 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Tani Lorenzo nato il 18-11-2006 e Sinani Adrian nato il 31.10.2006, in posizione irregolare in quanto squalificati come da CU della Delegazione di Brescia nº 12 del 4-10-2024. Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara. La società FC Castiglione ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali sostiene che "poiché il comunicato di Brescia è uscito il venerdì 4.10.2024 anziché il giovedì 3.10.2024 che il comportamento della società non è stato doloso ma non ci si è accorti della pubblicazione tardiva " . Dagli atti di gara risulta i che effettivamente la società FC Castiglione ha utilizzato i calciatori citati nella gara in oggetto che vi hanno preso parte col nº 6 Tani Lorenzo nato il 18-11-2006 ed Sinani Adrian nato il 31.10.2006 col nº 19 subentrato al 10 del 2º tempo al calciatore nº 7 partecipando attivamente alla gara. Infatti tali calciatori essendo stato squalificati a tempo della Delegazione di Brescia nº 12 del 4-10- 2024 rispettivamente fino al 19.11.2024 Tani Lorenzo e fino al 4.11.2024 Sinani Adrian non avevano titolo a partecipare fino ad esecuzione della squalifica a nessuna gara. Si ricorda che l'articolo 4 comma 3 del CGS dispone" Obbligatorietà delle disposizioni generali 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.". Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società FC Castiglione la sanzione sportiva dellaperdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società FC Castiglione l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori Tani Lorenzo e Sinani Adrian della società FC Castiglione per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 20/11/2024 il dirigente accompagnatore sig. Prati Alessandro della società FC Castiglione; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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