C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/10/2024 – Delibera – gara del 12/10/2024 ASOLA A.S.D. – POGGESE X RAY ONE
gara del 12/10/2024 ASOLA A.S.D. - POGGESE X RAY ONE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 17.10.2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Poggese x RayOne. Infatti la società Poggese X Ray One con nota a mezzo pec in data 13-10-2024 ore 14,47 ha inviato "preannuncio di reclamo " ( meglio ricorso) e motivazioni (peraltro inviate mediante il modulo del reclamo alla Corte Sportiva d'appello !!!! ) in ordine alla gara in oggetto con le quali la citata società sostiene che nel corso della gara si è verificato un errore del direttore di gara per " non aver espulso dopo due cartellini gialli il nostro tesserato col nº 10 Boundarga Mohamed" ed a sostegno invia copia del foglio notizie dal quale risulta effettivamente quanto affermato. " in attesa di risposta.." Dagli atti di gara, cioè sul rapporto di gara, risulta che effettivamente la società Poggese X Ray One ha utilizzato il calciatore nº 10 Boundarga Mohamed il quale risulta ammonito ma solamente una volta al 19º del 2º tempo; tuttavia sul foglio notizie rilasciato dall'arbitro alle società a fine gara ed allegato al rapporto di gara tale calciatore risulta effettivamente scritto due volte nella sezione ammoniti e tuttavia la seconda ammonizione risulta cancellata con un tratto di penna. Sentito telefonicamente in proposito e con nota mail in data 16 ottobre 2024 ore 23,20 il direttore di gara comunica che " mi accorgo di aver scritto erroneamente nel rapportino di fine gara consegnato alle società, (rectius foglio notizie) una seconda volta l'ammonizione del nº 10 della Società Poggese sig. Boundarga Mohamed. Quindi rettifico e confermo nel referto di gara di aver ammonito una sola volta il sig. Boundarga Mohamed". La società Asola non ha fatto pervenire controdeduzioni. Quindi sarà il caso di evidenziare ancora una volta che i fatti che avvengono sul terreno di gioco sono evidentemente osservati e ben conosciuti dai dirigenti di entrambe le società. Da quanto su descritto risulta chiaramente che si è verificato un evidente errore arbitrale nel riferire e trascrivere le ammonizioni effettivamente avvenute nel corso della gara mediante segnalazione alle società col foglio notizie. Va quindi rilevato che oltre all'attenzione che deve porre in essere il direttore di gara nella compilazione degli atti di gara, agli stessi dirigenti tocca il compito, a fine gara, di verificare e segnalare all'arbitro (per dovere di lealtà e correttezza) l'eventuale difformità od errore di trascrizione sul foglio notizie di fine gara (seppure tale foglio non è parte integrante e sostanziale del rapporto di gara) delle notizie riguardo i provvedimenti assunti (quali ammonizioni, espulsioni e segnalazioni disciplinari varie) e riguardo le sostituzioni avvenute sia per la propria sia per l'altra società. L'attenta e puntuale attuazione di tale incombenza di fine gara da parte di arbitro e dirigenti potrà evitare così di dar luogo ad inutili, se non addirittura a ricorsi temerari sanzionabili disciplinarmente per violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art 4 del CGS. Tuttavia quand'anche si fosse effettivamente verificato l'errore tecnico arbitrale vale a dire la mancata espulsione di un calciatore della società Poggese tale errore non avrebbe avuto influenza sul risultato della gara infatti nel caso in oggetto tale situazione avrebbe indubbiamente favorito la ricorrente e sfavorito la controparte incolpevole; l'accoglimento del ricorso sortirebbe l'effetto di offrire alla società Poggese un ulteriore ed indebita occasione favorevole e sfavorire ulteriormente la società Asola incolpevole e già penalizzata una prima volta durante lo svolgimento della gara privandola del risultato ottenuto sul campo. La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali: infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari. Dato perciò atto che la gara è stata regolarmente disputata.
P.Q.M. DELIBERA
Di omologare come segue il risultato di gara: Asola ADS - Poggese X Ray One: 3-2. Di addebitare alla ricorrente la tassa, se non versata.