C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD UNION VILLA CASSANO – Campionato 1aCATEGORIA – Girone A GARA del 29.09.2024 – ASD UNION VILLA CASSANO – FC TRADATE C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024
Reclamo della società ASD UNION VILLA CASSANO – Campionato 1aCATEGORIA – Girone A GARA del 29.09.2024 – ASD UNION VILLA CASSANO – FC TRADATE C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024
La società ASD UNION VILLA CASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione in epigrafe, con cui il G.S. di 1°Grado, in accoglimento del ricorso presentato dalla FC TRADATE, riscontrato il verificarsi di un errore tecnico da parte dell’Arbitro, il quale si sarebbe avveduto soltanto dopo il termine dell’incontro di non aver espulso un giocatore della UNION VILLA CASSANO nonostante lo avesse ammonito due volte (al minuto 15’ e al 33’ del primo tempo regolamentare), come da lui stesso ammesso con comunicazione scritta del 2 ottobre 2024, ha riconosciuto l’irregolarità della gara conclusasi sul campo con il risultato di 3-1 per la reclamante e ha deliberato la ripetizione dell’incontro in parola ai sensi dell’art. 10 CGS. Con il proprio reclamo, la ASD UNION VILLA CASSANO ritiene meritevole di censura la delibera assunta dal G.S., in ragione del fatto che la stessa sarebbe basata sulla errata circostanza per cui il ricorso ex art. 67 CGS sarebbe stato tempestivamente trasmesso dalla FC TRADATE anche alla controparte, circostanza ritenuta errata poiché mai avvenuta. La reclamante ricostruisce nel dettaglio i passaggi formali che hanno portato all’avvio della procedura ex art. 67 CGS, osservando come dopo la notifica del preannuncio di reclamo, in data 29.9.2024, non avrebbe ricevuto più nulla sino a quando sarebbe stata notiziata della fissazione della data della decisione sul ricorso da parte del giudice sportivo, il 3.10.2024. Solo allora la FC TRADATE si sarebbe avveduta di un errore nell’invio della PEC alla controparte, trasmettendo poi concretamente il ricorso in parola alla reclamante il successivo 4.10.2024, dopo che la UNION VILLA CASSANO aveva depositato all’attenzione del GS delle brevi controdeduzioni in cui denunciava, appunto, la mancata notifica del ricorso. Su tali basi, la ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49, comma 4, e 67, comma 2, CGS, ove prevedono che il ricorso debba essere tempestivamente trasmesso anche a controparte, la cui violazione comporterebbe la decadenza della FC TRADATE nella presentazione del ricorso, che per ciò solo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o improcedibile dal Giudice Sportivo. Eccepisce altresì l’inutilizzabilità delle riprese video prodotte dalla FC TRADATE avanti al G.S., in quanto non acquisibili ai sensi dell’art. 61 CGS, e allega a suffragio delle proprie argomentazioni diversi documenti, di cui chiede l’acquisizione. Nelle more dell’udienza, in data 19.10.2024 è pervenuta all’attenzione di Questa Corte Sportiva memoria scritta ex art. 77 CGS della FC TRADATE, notificata a controparte, con la quale la contro-interessata osserva che sulla base delle risultanze degli atti acquisiti, risulta pacifico come la gara in questione sia stata viziata da palese irregolarità, dovuta all’errore tecnico dell’Ufficiale di gara, dallo stesso riconosciuto con comunicazione scritta acquisita in atti. Ritiene quindi la FC TRADATE che Questa Corte dovrebbe confermare la decisione del G.S., rigettando il reclamo della UNION VILLA CASSANO, sia per non falsare la regolarità del campionato, sia perché il Giudice Sportivo gode di ampi poteri d’indagine, che gli impongono di attivarsi in presenza di irregolarità regolamentari che potrebbero aver falsato il risultato di una gara. Conclude chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della delibera impugnata. Tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini di Regolamento OSSERVA La decisione in esame impone a Questa Corte di richiamare e fare propri i principi generali dell’ordinamento sportivo, in base ai quali deve ritenersi che il reclamo della UNION VILLA CASSANO non possa trovare accoglimento. Se, infatti, deve ritenersi comprovata per tabulas la circostanza, non rilevata dal Giudice sportivo e per vero non contestata dalla controparte, per cui la FC TRADATE non ha tempestivamente trasmesso alla UNION VILLA CASSANO il proprio ricorso ex art. 67 CGS, a causa di una erronea digitazione dell’indirizzo PEC in fase di invio, è altrettanto dimostrato a livello documentale che in data 2 ottobre 2024, ergo prima della fissazione della data della decisione, notificata alle parti il 3 ottobre per il successivo 9 ottobre (cfr. doc. 4 reclamo UNION), il Direttore di gara ha trasmesso apposita dichiarazione scritta con cui informava il G.S. dell’errore tecnico dallo stesso compiuto, riconoscendo di non aver espulso il calciatore n. 8 della UNION VILLA CASSANO nonostante lo stesso fosse stato raggiunto da due ammonizioni, una al minuto 15’ e una al 33’ del primo tempo regolamentare e di essersene avveduto solo una volta terminata la gara. In sostanza, quando ancora non aveva omologato la gara in questione, il G.S. veniva messo a conoscenza dall’Arbitro, mediante comunicazione scritta, di una circostanza che determina con certezza assoluta l’irregolarità dell’incontro e la necessità di dare applicazione, nel caso in esame, alla fattispecie di cui all’art. 10, co. 5, CGS. Circostanza che, peraltro, non è stata mai in alcun modo contestata dalla UNION VILLA CASSANO, la quale ha limitato le proprie doglianze ad aspetti di carattere procedurale. Il fatto che ciò sia avvenuto in costanza e in correlazione con una procedura ex art. 67 CGS in sé viziata dall’omessa notifica a controparte non consente, tuttavia, di ritenere che tale dichiarazione scritta, acquisita in una fase in cui il G.S. non aveva ancora esaurito i propri poteri decisori e istruttori previsti dal CGS, dovesse e potesse essere ignorata ai fini dell’omologazione dell’incontro, tenuto conto che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza endo-federale, “il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione” (Collegio di garanzia CONI, 7 aprile 2017, n. 24; v. anche CSA, 2 marzo 2021, n. 102). Il Giudice Sportivo, infatti, possiede una natura mista: “da un lato egli svolge una funzione vera e propria di giustizia, quando irroga le sanzioni, e dall’altro svolge una funzione che può ritenersi di controllo sulla regolarità dell’attività sportiva. La sua attività di controllo si esaurisce tuttavia una volta che egli ha provveduto alla omologazione del risultato della gara, in linea con il principio secondo il quale la funzione di controllo si esaurisce una volta che la stessa è stata esercitata” (Alta Corte di Giustizia Sportiva, dec. n. 5/2014). Su tali basi, laddove il G.S. abbia esercitato d’ufficio le proprie prerogative, persino in assenza o prima del ricorso (previa presentazione del preannuncio) e prima dell’avvenuta omologazione, ciò non può costituire in sé causa di inammissibilità o, a maggior ragione, di annullamento della decisione assunta (cfr. Alta Corte di Giustizia Sportiva, dec. n. 19/2011). Quanto sopra, del resto, appare coerente con i principi generali di tutela dell’ordinamento sportivo, di natura evidentemente pubblicistica (v. sempre Collegio di garanzia CONI, 7 aprile 2017, n. 24), che riguardano in primo luogo la tutela della regolarità delle competizioni sportive conferendo un ruolo di garanzia e controllo al Giudice Sportivo, e che ammettono anche l’utilizzo di prove illegittimamente acquisite in altro procedimento, in violazione di legge, non potendo trovare spazio in questa materia la c.d. teoria dei “frutti dell’albero avvelenato”, in antitesi al noto brocardo male captum bene retentum (cfr. Collegio di Garanzia CONI, sez. III, dec. n. 18 del 3 marzo 2017). In conclusione, non può essere condivisa, ad avviso di Questa Corte Sportiva, l’argomentazione della reclamante UNION VILLA CASSANO, secondo cui la tardiva notifica del ricorso da parte della FC TRADATE avrebbe dovuto determinare il G.S. a ignorare ed espungere dal fascicolo la dichiarazione scritta resa dall’Ufficiale di gara, che ha riconosciuto il proprio errore tecnico prima dell’intervenuta omologazione dell’incontro e lo ha documentato mediante trasmissione ufficiale pervenuta all’attenzione del Giudice sportivo in modo tempestivo e ampiamente antecedente la data in cui lo stesso si è pronunciato sulla regolarità della gara, quando ancora non aveva esaurito i poteri allo stesso riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Del resto, anche di fronte a Questa Corte Sportiva la UNION VILLA CASSANO avrebbe avuto tutte le possibilità riconosciute dal CGS per interloquire sul contenuto della dichiarazione resa dall’Arbitro, a disposizione delle parti, e contestare il merito della decisione del G.S., nella pienezza del diritto di difesa e del contraddittorio e tenendo conto degli ampi poteri decisori riconosciuti alla Corte Sportiva d’Appello dall’art. 78, co. 2, CGS, cosa che tuttavia non ha fatto limitandosi a sollevare una eccezione formale che non tiene conto della dichiarazione ufficiale resa dall’Arbitro e acquisita agli atti in modo tempestivo per la decisione. Premesso quanto sopra, anche senza considerare il contenuto delle video riprese prodotte dalla FC TRADATE, che devono ritenersi non acquisibili ai sensi dell’art. 61 CGS, ritiene Questa Corte che, in virtù del supplemento di rapporto del 2 ottobre 2024, sussistano in modo certo i presupposti per l’applicazione al caso in esame dell’art. 10, co. 5, lett. c), CGS, tenuto conto che l’errore tecnico riconosciuto dall’Arbitro (mancata espulsione di un giocatore raggiunto da doppia ammonizione) si è verificato a metà del primo tempo regolamentare, rendendo quindi indubbie tanto l’irregolarità della gara, quanto la necessità della sua ripetizione. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e conferma la ripetizione dell’incontro UNION VILLA CASSANO – FC TRADATE valido per il campionato 1° CATEGORIA – Girone A per irregolarità della gara ex art. 10, comma 5, lett. c), CGS. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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