C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD CDG ERBA – Campionato 2°Categoria – Girone G GARA del 29.09.2024 tra ASD CDG Erba – POL. AURORA C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Como datato 03.10.2024

Reclamo della società ASD CDG ERBA – Campionato 2°Categoria – Girone G GARA del 29.09.2024 tra ASD CDG Erba – POL. AURORA C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Como datato 03.10.2024

La società ASD CDG ERBA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. ci 1°Grado con la quale venivano comminate le seguenti sanzioni: 1) squalifica fino al 24.03.2025 nei confronti del sig. Lorenzonetto Simone il quale “espulso per aver rivolto epiteti ingiuriosi all’arbitro, alla notifica rivolgeva frasi minacciose al direttore di gara; al termine dell’incontro reiterava il comportamento offensivo e minaccioso, cercando il contatto fisico con l’arbitro, impedito dall’osservatore arbitrale che si frapponeva fra l’aggressore e il direttore di gara e veniva a sua volta insultato. Infine ha seguito l’arbitro fino alla sua autovettura riproponendo insulti al direttore di gara e all’osservatore arbitrale”; 2) squalifica fino al 28.04.2025 nei confronti del sig. Frigerio Stefan il quale “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica colpiva con forza il braccio dell’arbitro, mentre esibiva il cartellino, facendoglielo cadere e provocandogli dolore”; 3) ammenda di € 150,00 nei confronti della ASD CDG Erba per “comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, dell’osservatore arbitrale e per aver un proprio calciatore, non meglio identificato, colpito con un violento pugno la porta dello spogliatoio dell’arbitro; quest’ultimo gesto al termine della gara”; Nel proprio reclamo la Società confermava parzialmente la ricostruzione dei fatti di cui al referto ma contestava la proporzionalità dell’ammenda rispetto alle ingiurie proferite dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dell’osservatore, negava che il calciatore Frigerio avesse colpito l’arbitro con forza e che fosse intervenuto un semplice contatto non violento fra la mano dello stesso e il braccio dell’arbitro e la ricerca del contatto fisico da parte del calciatore Lorenzonetto con il Direttore di gara, pur ammettendo pacificamente le ingiurie proferite dallo stesso. La Corte Sportiva d’Appello OSSERVA Preliminarmente rispetto all’esame del merito della doglianza dedotta, occorre vagliare l’ammissibilità del reclamo che, come risulta documentalmente è stato inoltrato in data 09.10.2024. A norma dell’art. 76 co. 3 “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello […] entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Orbene la decisione impugnata è stata emessa in data 03.10.2023 e pertanto oltre i termini previsti dal CGS per il deposito del reclamo. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DICHIARA

- Il Reclamo inammissibile; - dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it