C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. FUTSEI MILANO – Campionato 3°Categoria – Girone C GARA del 29.09.2024 tra ASD FUTSEI MILANO – ASD TRIAL ROZZANO C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024
Reclamo della società A.S.D. FUTSEI MILANO – Campionato 3°Categoria – Girone C GARA del 29.09.2024 tra ASD FUTSEI MILANO – ASD TRIAL ROZZANO C.U. n. 14 della Delegazione Provinciale di Milano datato 03.10.2024
La società ASD FUTSEI MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico della società avversaria ASD Trial Rozzano: (i) l’ammenda di € 500,00 per comportamento discriminatorio dei sostenitori; (ii) l’ammenda di € 90,00 per rissa tra calciatori; (iii) l’inibizione sino al 30.11.2024 a carico del dirigente del Trial Rozzano (Finelli Matteo), la squalifica per cinque gare effettive a carico dei calciatori Casaburi Alessandro e Moretti Jacopo per gravi atti di violenza. La ASD FUTSEI MILANO, inoltre, impugna la sanzione dell’ammenda di € 90,00 comminatale dal Giudice sportivo per rissa fra propri calciatori ed avversari. La Società, nel proprio reclamo, evidenzia preliminarmente che le condotte contestate non sono da qualificare come “rissa” ma bensì come un atto di violenza collettiva compiuto dai tesserati della società Trial Rozzano nei confronti dei giocatori del Futsei Milano. In particolare, la reclamante ritiene che le sanzioni comminate dal Giudice di primo grado alla società avversaria siano di lieve entità rispetto alla gravità dei fatti occorsi ed in considerazione del fatto che la società Trial Rozzano deve considerarsi recidiva e composta da staff e giocatori violenti. La reclamante, nel ricostruire le circostanze di fatto occorse, argomenta dettagliatamente le condotte violente, blasfeme e razziste poste in essere dagli avversari e, richiamando le norme del C.G.S., deduce la lieve entità di tutte le sanzioni inflitte agli avversari. A supporto della propria tesi, la Futsei Milano deposita alcuni video e la denuncia-querela sporta da un proprio tesserato a carico degli avversari per lesioni. Oltre quanto sopra, la reclamante, riportandosi a quanto dichiarato dall’arbitro nel rapporto di gara, evidenzia che i propri calciatori non prendevano parte ad alcuna rissa ma si limitavano a difendersi dalle aggressioni, con conseguente indebita irrogazione dell’ammenda di € 90,00 a proprio carico. In conclusione, la reclamante chiede: (i) l’aumento dell’ammenda a carico di Trial Rozzano; (ii) l’aumento delle squalifiche dei giocatori del Trial Rozzano; (iii) l’esclusione della tifoseria del Trial Rozzano da tutte la gare ufficiali FIGC, UEFA, FIFA; (iv) la squalifica dei dirigenti del Trial Rozzano; (v) l’annullamento della penale di € 90,00 comminata a Futsei Milano; (vi) di disputare la gara di ritorno in campo neutro lontano da Rozzano con presenza delle forze dell’ordine; (vii) la condanna al pagamento delle spese processuali; (viii) la visione dei filmati prodotti a porte chiuse; (ix) la perdita della gara a carico del Trial Rozzano; (x) la penalizzazione di ulteriori punti in classifica a carico del trial Rozzano; (xi) ulteriori pene ed ammende a carico del Trial Rozzano. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, OSSERVA PRELIMINARMENTE Ad eccezione dell’impugnazione relativa all’annullamento dell’ammenda di € 90,00 comminata a carico della reclamante, il resto del reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo per carenza di interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso, non potendosi ritenere applicabile al caso di specie l’art. 49, co. 2, CGS, e in ogni caso per mancata instaurazione del contradditorio. In relazione a tutte le domande spiegate avverso la società avversaria Trial Rozzano, infatti, il reclamo non risulta inviato alla Società controinteressata, come invece previsto dall’art. 49 comma 4 e dall’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. L’orientamento della Giustizia Sportiva risulta pacifico con riferimento alla lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte (in tal senso: decisione 15.12.2020 Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C.; decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010). OSSERVA NEL MERITO Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che mentre i calciatori del Trial Rozzano ed i loro sostenitori (che invadevano il terreno di gioco) aggredivano gli avversari, questi ultimi, al contrario, cercavano solo di difendersi. Pertanto, coerentemente con quanto dedotto dalla reclamante, risulta accertato che i calciatori della Futsei Milano non partecipavano ad alcuna rissa, tentando invece solo di proteggersi da una aggressione posta in essere a loro danno. Pertanto la sanzione comminata dal Giudice di prime cure merita di essere annullata in quanto i giocatori della Futsei Milano non hanno commesso il fatto. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE PARZIALMENTE il reclamo e per l’effetto annulla la sanzione dell’ammenda di € 90,00 (novanta) comminata a carico della società ASD Futsei Milano. Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DICHIARA
inammissibile il resto del reclamo.
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