C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1/CS del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo della società ACADEMY BARONA ARL ASD – Campionato Giov.Reg.U15 – Girone A GARA del 05.10.2024 – SOLBIATESE CALCIO 1911 – ASD ACADEMY BARONA C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024

Reclamo della società ACADEMY BARONA ARL ASD – Campionato Giov.Reg.U15 – Girone A GARA del 05.10.2024 – SOLBIATESE CALCIO 1911 – ASD ACADEMY BARONA C.U. n. 25 del C.R.L. datato 10.10.2024

La società ACADEMY BARONA ARL ASD ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1°Grado ha comminato nei confronti del calciatore GILARDELLI GABRIELE la squalifica per n. 4 (quattro) giornate di gara, per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro ex art. 36, co. 1, lett. a), CGS. Nel proprio reclamo, la società contesta la ricostruzione operata dal G.S., osservando come a suo avviso il calciatore GILARDELLI GABRIELE si sarebbe rivolto al Direttore di gara in modo meramente animato ma non irriguardoso. Per questo motivo, chiede una riduzione della squalifica. Tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini di Regolamento OSSERVA Ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione ai fatti accaduti (ex multis, sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019). Nel caso in esame, la reclamante non ha offerto alcun elemento concreto per superare quanto dettagliatamente riportato all’interno del referto di gara, ove l’Arbitro riporta analiticamente le espressioni a contenuto marcatamente irriguardoso proferite dal calciatore GIRARDELLI nei confronti del medesimo. Tenuto, poi, conto, che a seguito della riforma dell’art. 36 CGS disposta con CU n. 165/A del 20.04.2023, il minimo edittale per i casi di condotta irriguardosa è pari a quattro giornate di squalifica, Questa Corte ritiene che la sanzione comminata sia congrua e che non sussista alcuna motivata ragione per discostarsi dal minimo edittale. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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