C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 2/CS del 5/11/2024 – Delibera – gara del 24/10/2024 SUPERGA – SAN BIAGIO MONZA 1995

gara del 24/10/2024 SUPERGA - SAN BIAGIO MONZA 1995

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 33 del 29-10-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società San Biagio Monza 1995. Dato atto che con pec in data 30-10-2024 ore 12,33 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Col ricorso la società San Biagio Monza 1995 afferma che durante la gara si è verificato un errore tecnico del direttore di gara sostiene infatti che "… Durante il secondo tempo, in una fase di gioco di possesso della squadra locale, un difendente passava la sfera al proprio portiere che, non potendola toccare a causa di una sua giocata precedente ai compagni e senza che la sfera fosse toccata dalla squadra avversaria, lasciava volontariamente sfilare il pallone che finiva sul palo. Vedendo accorrere un giocatore del San Biagio, per anticipare l'intervento a colpo sicuro dell'attaccante, il portiere toccava la sfera mandando la stessa fuori dalle linee perimetrali. Il direttore di gara fischiava un calcio di punizione indiretto a favore del San Biagio. A seguito delle veementi proteste del Superga, cambiava la propria decisione assegnando il calcio d'angolo. Tale decisione non è conforme al regolamento di gioco e deve annoverarsi come errore tecnico, poiché il tocco sul palo del pallone non è da ritenersi equivalente al tocco di un giocatore avversario e quindi il portiere non poteva taccare la sfera senza ricadere nella sanzione della punizione indiretta... Per tale motivo la società San Biagio Monza Calcio a 5 1995 chiede la ripetizione della gara". La società Gruppo sportivo Superga ha inviato controdeduzioni a mezzo pec. in data 26-10-2024 ore 17,23 con le quali non contesta quanto asserito dalla ricorrente vale a dire che nel caso in discussione si verificata un'errata decisione arbitrale, ma afferma che: "..1 ) l' arbitro, nell' azione contestata essendo molto distante dalla stessa e non godendo di una visuale ottimale ha secondo noi ritenuto che nella concitazione della stessa ,la palla dopo aver toccato il palo, sia stata oggetto di un tentativo di tiro sottorete da parte di un giocatore di san Biagio e deviata fortunosamente in calcio d' angolo dal nostro portiere. 2 ) si informa altresì che il calcio d' angolo velocemente battuto da San Biagio ha fruttato per loro una pronta realizzazione ,l'eventuale svantaggio patito, ha portato comunque gli avversari ad accorciare immediatamente il divario di reti tra le due compagini. 3 ) si ritiene che qualunque decisione avesse intrapreso l' arbitro, non avrebbe in alcun modo inficiato l'esito del confronto. Innanzitutto va ricordato che riprese televisive o filmati di cui all'articolo 58 del CGS, possono essere presi in considerazione limitatamente ai casi previsti dall'articolo 61 comma 2 "Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione" e 6 " Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo" del CGS; Dagli atti di gara, cioè sul rapporto di gara nulla risulta. Sentito telefonicamente in proposito e con nota mail in data 5.11.202 il direttore di gara comunica che effettivamente ha commesso un errore tecnico in quanto a seguito di fatto di gioco ha concesso un calcio d'angolo anziché un calcio di punizione indiretto a favore della società San Biagio: Quindi come ammesso dal direttore di gara effettivamente si è verificato l'errore tecnico arbitrale in quanto nel caso in contestazione consistente nel fallo del portiere (come meglio su descritto) anziché un calcio di punizione indiretto a favore della società San Biagio Monza 1995 (come peraltro previsto nel caso in questione dal regolamento del giuoco del calcio a cinque, Regola 12 n 2 Calcio di punizione indiretto che dispone "Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni: *omissis* dopo aver giocato il pallone, in possesso controllato, in qualsiasi punto del rettangolo di gioco, lo tocca di nuovo nella sua metà del rettangolo di gioco, dopo che gli è stato passato volontariamente da un compagno di squadra senza che sia stato toccato o giocato da un avversario; non c'è alcun provvedimento disciplinare; omissis) l'arbitro ha concesso un calcio d'angolo. Tale errata ripresa di giuoco ha comunque avuto esito favorevole per la società San Biagio Monza 1995 che nella circostanza ha realizzato una rete convalidata dal direttore di gara. Pertanto, ai fini della assunzione di una corretta decisione a riguardo della richiesta della ripetizione della gara avanzata dalla società San Biagio Monza 1995 col ricorso, stante l'ammissione del proprio errore tecnico da parte dell'arbitro, occorre valutare in primo luogo se tale errore abbia dispiegato un'influenza decisamente ostativa alla regolarità della gara, indi occorre valutare quale effetto consequenziale può derivare dalla decisione della ripetizione della gara. Quanto al primo punto risulta evidente che l'errore tecnico, in quanto ammesso dal direttore di gara diviene sindacabile da parte di questo giudice che può quindi procedere alle valutazioni riguardo all'influenza che tale errore ha avuto sull'esito della gara: in proposito si riscontra che la errata effettuazione di una ripresa di giuoco come disposta dal medesimo arbitro, ha comunque avuto esito favorevole per la società San Biagio Monza 1995 che, come sopra detto, nella circostanza ha realizzato una rete convalidata dal direttore di gara. Quanto al secondo punto vale a dire l'individuazione dell'effetto derivante dalla decisione di ripetere la gara, non vi è dubbio che l'assunzione di tale decisione produrrebbe l'effetto di penalizzare la società Gruppo sportivo Superga, incolpevole, per contro sortirebbe l'effetto di offrire alla società San Biagio Monza 1995, non certamente sfavorita sul campo dall'involontario errore arbitrale, un ulteriore ed indebita occasione favorevole. La medesima (allora) Caf con decisione 34/1-6-86/6 stabilisce il principio per cui "... un errore tecnico dell'arbitro, quand'anche comporti gli estremi della ripetizione della partita, non può ripercuotersi a favore della società che dalla decisione ha già sopportato conseguenze negative in campo); inoltre con decisione 34c/23- 4-92/11 la (allora) Caf valuta la portata e l'influenza, sulla regolarità della gara, dell'errore tecnico riconosciuto ed ammesso dall'arbitro, concludendo che tale fatto non sempre porta alla ripetizione della gara. Per tale motivo ad avviso di questo giudice si può ragionevolmente concludere che l'errore tecnico può essere giudicato ininfluente ai fini della determinazione del risultato della gara. Il ricorso pertanto non è accolto.

P.Q.M. DELIBERA

Di omologare come segue il risultato di gara: Gruppo sportivo Superga - San Biagio Monza 1995: 3-1. Di addebitare alla ricorrente la tassa, se non versata.

 

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