C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 7/11/2024 – Delibera – gara del 15/ 9/2024 ATLETICO LOMAZZO 1907 – FC CABIATE

gara del 15/ 9/2024 ATLETICO LOMAZZO 1907 - FC CABIATE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 19-9-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Atletico Lomazzo. Dato atto che con pec in data 20-9-2024 ore 11,56 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene la irregolarità della gara in quanto la società avversaria ha effettuato " una sostituzione . senza averla comunicata al Direttore di gara"; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Chiede inoltre l'invio del rapporto di gara. Il direttore di gara col proprio rapporto sostiene di non aver registrato la sostituzione tra il calciatore nº 1 ed il nº 12 e che solamente alla fine della gara si è reso conto che tale sostituzione era avvenuta perciò senza il suo consenso. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 21 del 26.9.2024 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara, del ricorso a codesta On. Procura Federale al fine di accertare nel limite del possibile ed in sede di giudizio, ai sensi dell'articolo 10 comma 9 del CGS, l'identità e la posizione del calciatore che nella gara di che trattasi ha effettivamente ed attivamente partecipato alla gara con il n 12. La Procura federale con nota prot. 10966/4pfi-of 24-25/PM/ag del 28-10-24 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza. Dagli atti citati risulta che effettivamente il direttore di gara non accortosi della sostituzione dei portieri della società Cabiate che non gli è stata comunicata, tuttavia in sede di audizione ha comunicato di aver riconosciuto il calciatore nº 12 Galimberti Gabriele nato il 7-8-2011, come colui che effettivamente ha partecipato alla gara col nº 12 entrando in campo e sostituendo, senza autorizzazione dell'arbitro, il portiere titolate nº 1 Sironi Lorenzo Maria. Il calciatore nº 12 Galimberti Gabriele nato il 7-8-2011 risulta effettivamente tesserato regolarmente presente in distinta e riconosciuto prima della gara dall'arbitro. Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale. Dato atto che in tal modo la gara si è svolta regolarmente

PQM. DELIBERA

- di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Atletico Lomazzo - Cabiate : 1-11. - di ammonire a norma della regola 12 del regolamento di giuoco del calcio i calciatori Galimberti Gabriele e Sironi Lorenzo Maria della società Cabiate che in tal senso dispone per il calciatore che " entra o rientra o deliberatamente esce dal terreno di giuoco senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro. - di inibire fino al 3-12-2024 il dirigente accompagnatore della società Cabiate Signor Veralli Pasquale per non aver comunicato al direttore di gara la sostituzione dei calciatori e per violazione dell'art. 4 del CGS. - di addebitare la tassa ricorso alla società Atletico Lomazzo, se non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it