C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD ORATORIO URGNANESE – Campionato 2°Categoria – Girone C – GARA del 06.10.2024 – ASD ORATORIO URGNANESE CALCIO – USD CALCENSE – C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 10.10.2024
Reclamo della società ASD ORATORIO URGNANESE – Campionato 2°Categoria – Girone C - GARA del 06.10.2024 – ASD ORATORIO URGNANESE CALCIO – USD CALCENSE - C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 10.10.2024
La Società A.S.D. ORATORIO URGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha disposto, ai sensi dell’art. 17 del CGS e dell’art. 30 Regolamento L.N.D., la prosecuzione della gara (sospesa al 49’ del secondo tempo a seguito di rissa) per lo svolgimento del tempo rimanente in un campo di gara neutro a distanza di almeno 30 km dai paesi di appartenenza delle due società e non delle squadre partecipanti dello stesso girone e avverso la sanzione dell’ammenda di € 250,00. Nel proprio reclamo la A.S.D. ORATORIO URGNANESE, sostiene che il provvedimento di disputare solo tre minuti mancanti alla fine della gara in un campo neutro distante oltre 30 km dai paesi di appartenenza sia spropositato in relazione ai fatti accaduti e sia eccessivamente penalizzante da un punto di vista economico per la società che deve reperire ed affittare il campo di giuoco e pertanto chiede che la prosecuzione della gara si svolga sul proprio campo di casa. La reclamante chiede anche una congrua riduzione dell’ammenda di € 250,00. Anche la società U.S.D. CALCENSE ha provveduto a depositare una brevissima memoria, nella quale ha solo voluto fare una precisazione in relazione allo svolgimento di uno scontro verificatosi tra un proprio calciatore ed un calciatore avversario, null’altro segnalando e rimanendo in attesa della decisione della Corte d’Appello Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte OSSERVA Che il reclamo proposto dalla Società ORATORIO URGNANESE, per le motivazioni apportate, non può essere accolto. Infatti, la reclamante non contesta la sussistenza dei fatti così come riportati dal Direttore di Gara nel proprio referto, limitandosi esclusivamente a dolersi del fatto che la decisione del Giudice Sportivo faccia carico ad essa, in quanto Società ospitante, di reperire un campo ad almeno trenta chilometri dalle località di riferimento di entrambe le disputanti. Sotto questo profilo, la decisione del Giudice Sportivo non appare sindacabile da parte di questa Corte, considerato tra l’altro che il motivo di gravame sviluppato non pertiene tanto alla afflittività della sanzione in sé considerata, quanto bensì assume una valenza comparativa rispetto agli effetti, asseritamente meno gravosi, che produrrebbe sulla Società avversaria. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo della A.S.D. ORATORIO URGNANESE e dispone l’addebito della relativa tassa.
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