FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.290/AA del 20/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCARPELLINI A.S.D. UMBERTIDE AGAPE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. David SCARPELLINI, e della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVID SCARPELLINI, Vice presidente della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Umbertide Agape – Terni F.C. disputata l’8.12.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata giornalistica web “Eccellenza Calcio Umbria” e condivisa sulla piattaforma web “Youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro sopra indicato;
A.S.D. UMBERTIDE AGAPE, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo d’incolpazione era tesserato il Sig. David Scarpellini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. David SCARPELLINI, e dal Sig. Roberto Mariucci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. David SCARPELLINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UMBERTIDE AGAPE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.