FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.300/AA del 30/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASALA NIKOLLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo MASALA e Aleksander NIKOLLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO MASALA, all’epoca dei fatti calciatore svincolato, in violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, dall’art. 17, commi 1 e 2 e dall’art. 21 comma 12 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza, attraverso il proprio genitore il Sig. Adriano Masala, del Sig. Andi Zorba con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Zorba concretizzatisi con un provino sostenuto presso la società Vis Pesaro in data 27 luglio 2024, senza verificare che lo stesso Zorba fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la propria qualifica di calciatore minorenne e dilettante;

ALEKSANDER NIKOLLI, all’epoca dei fatti tesserato per la F.I.G.C. in qualità di allenatore UEFA B, in violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, dall’art. 17, commi 1 e 2 e dall’art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC e dall’art. 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico per aver messo in contatto il calciatore il Sig. Lorenzo Masala, attraverso i familiari del suddetto calciatore – nello specifico la sorella la Sig.ra Barbara Atzeni e il padre il Sig. Adriano Masala-, e il Sig. Andi Zorba al fine di fornire al suddetto calciatore l’attività di assistenza del Sig. Zorba finalizzata al procacciamento di società per le quali tesserarsi senza verificare che lo stesso Zorba fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI e nonostante la qualifica di calciatore minorenne e dilettante dello stesso Lorenzo Masala;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo MASALA e Aleksander NIKOLLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Lorenzo MASALA, e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Aleksander NIKOLLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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