FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.304/AA del 30/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTANARI ASD SAN MARINO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Emiliano MONTANARI e della società ASD SAN MARINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO MONTANARI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto sancito e disposto dal Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2024 – 2025 di cui al Comunicato Ufficiale N. 2 del 29 luglio 2024 del Dipartimento Interregionale LND, per avere lo stesso negato l’autorizzazione all’accesso per la gara San Marino Calcio – Zenith Prato del 15.9.2024, regolarmente richiesto dall’emittente televisiva San Marino RTV preventivamente autorizzata ad esercitare il diritto di cronaca sportiva per le partite relative al campionato di serie D per la stagione agonistica 2024 – 2025 con provvedimento del 21.8.2024 del Dipartimento Interregionale della LND, impedendole di svolgere la registrazione dell’incontro; nonché, per avere lo stesso rifiutato le istanze di accrediti stampa avanzati dall’emittente San Marino RTV in vista dell’incontro San Marino Calcio – Fiorenzuola del 29.9.2024; tanto adducendo motivazioni del tutto arbitrarie e non giustificate da alcuna delle esigenze di cui alla normativa sopra richiamata;

ASD SAN MARINO CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Emiliano Montanari; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano MONTANARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN MARINO CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione e € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Emiliano MONTANARI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SAN MARINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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