F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/CFA pubblicata il 27 Gennaio 2025 (motivazioni) – Sig. Salvatore Indriolo/Procura Federale

 

Decisione/0085/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0079/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0079/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Salvatore Indriolo in data 19.12.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 116/TFNSD-2024-2025 del 16.12.2024; visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa; relatore all’udienza del 17.1.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi l’Avv. Chiara Lupattelli per il reclamante e l’Avv. Giovanni Greco per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Salvatore Indriolo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierno reclamo è volto a ottenere la riforma, con irrogazione di una sanzione più mite, della decisione con cui il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (TFN) ha condannato un tesserato (l’odierno reclamante) per avere svolto l’attività di allenatore in favore di una squadra mentre era ancora in corso il tesseramento con altra squadra.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

Con un esposto presentato dall’A.I.A.C. (Associazione italiana degli allenatori di calcio) del Veneto veniva rappresentato che l’odierno reclamante, sig. Salvatore Indriolo, in costanza di tesseramento per la U.S. Arcella Padova A.S.D., avrebbe svolto alcune sedute di allenamento per la F.C. Spinea 1966 e sarebbe stato indicato, sui social network di quest’ultima società, quale responsabile del settore giovanile. Sempre sulla pagina Facebook della F.C. Spinea 1966 sarebbe stata pubblicata, prima del termine della stagione 2023 -2024, la notizia del trasferimento in ingresso, a seguito di svincolo, dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati presso altre società.

La Procura federale avviava quindi le attività di indagine, nel corso delle quali venivano sentiti i diversi soggetti coinvolti. La medesima Procura deferiva poi più soggetti operanti presso la società Spinea. In particolare sarebbe emerso che:

- il sig. Salvatore Indriolo aveva effettivamente svolto attività di allenatore per la società F.C. Spinea 1966 già dal mese di giugno 2024, nonostante fosse ancora tesserato per la U.S. Arcella Padova A.S.D., visionando la squadra juniores e dirigendo alcune sedute di allenamento;

- il dirigente sig. Nicola Sandri aveva attivamente partecipato e coadiuvato la condotta dell’allenatore sig. Salvatore Indriolo, organizzando e partecipando alle sedute di allenamento, nonché predisponendo un gruppo Whatsapp in cui aveva personalmente veicolato ai giovani calciatori le comunicazioni riguardanti gli allenamenti del sig. Salvatore Indriolo; ciò, nonostante che il sig. Sandri fosse consapevole del fatto che il sig. Indriolo era tesserato per altra società;

- al momento in cui veniva data la notizia del trasferimento in ingresso dei sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, detti calciatori non erano ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.;

- il dirigente sig. Emanuele Leda era direttamente responsabile per la pubblicazione del comunicato di cui sopra;

- il sig. Sandro Zanatta, indicato come dirigente responsabile del settore giovanile del F.C. Spinea 1966, aveva effettivamente svolto detta attività lungo l’intera stagione sportiva 2023-2024 pur in assenza di tesseramento;

- il Presidente e legale rappresentante della società, sig. Leonardo Cossu, era responsabile in quanto avrebbe dovuto impedire la commissione delle predette condotte o comunque non consentire che tali condotte venissero poste in essere.

La Procura federale deferiva quindi i signori Indriolo, Zanatta, Sandri, Leda e Cossu nonché la società Spinea 1966 per rispondere dei seguenti illeciti:

a) il sig. Salvatore Indriolo, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore presso la U.S. Arcella Padova A.S.D., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento settore tecnico e dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la U.S. Arcella Padova A.S.D., svolto attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. Spinea 1966 durante il mese di giugno 2024;

b) il sig. Sandro Zanatta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Spinea 1966, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, privo di tesseramento per la F.C. Spinea 1966, prestato attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023- 2024;

c) il sig. Nicola Sandri, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. Spinea 1966, violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso attivamente e consapevolmente coadiuvato il sig. Salvatore Indriolo – privo di tesseramento per la F.C. Spinea 1966 e tesserato per la U.S. Arcella Padova A.S.D. - nella sua attività di allenatore per la F.C. Spinea 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;

d) il sig. Emanuele Leda, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. Spinea 1966, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso coadiuvato, nonché consentito e comunque non impedito, la redazione e pubblicazione in data 17 giugno 2024 del comunicato sulla pagina Facebook ufficiale della F.C.;

e) il sig. Leonardo Cossu, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della F.C. Spinea 1966:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento settore tecnico e dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Salvatore Indriolo, in costanza di tesseramento per la U.S. Arcella Padova A.S.D., svolgesse attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. Spinea 1966 durante il mese di giugno 2024;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Sandro Zanatta, in assenza di tesseramento per la F.C. Spinea 1966, prestasse attività in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023-2024;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Nicola Sandri, attivamente e consapevolmente coadiuvasse il sig. Salvatore Indriolo – privo di tesseramento per la F.C. Spinea 1966 e tesserato per la U.S. Arcella Padova A.S.D. - nella sua attività di allenatore per la F.C. Spinea 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito e comunque non impedito sia la stesura e pubblicazione del comunicato del 17 giugno 2024 sulla pagina Facebook ufficiale della F.C. Spinea 1966, sia la partecipazione del sig. Emanuele Leda alla redazione di quest’ultimo, comunicato recante la notizia del trasferimento in ingresso - a seguito di svincolo - dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.

f) la società F.C. Spinea 1966 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai predetti signori.

I deferiti non facevano pervenire memorie difensive per la discussione del deferimento.

Con propria ordinanza del 3 dicembre 2024, il TFN decideva di stralciare la posizione del sig. Emanuele Leda, in considerazione della comunicata impossibilità del medesimo a comparire all'udienza fissata; conseguentemente disponeva lo stralcio parziale della posizione del sig. Leonardo Cossu, limitatamente al quarto capo di incolpazione specificato nel deferimento. Il procedimento proseguiva pertanto nei confronti dei sig.ri Salvatore Indriolo; Sandro Zanatta; Nicola Sandri; Leonardo Cossu e della società Spinea 1966 SSD A RL

La Procura federale, nel corso dell’udienza dibattimentale del 3 dicembre 2024, chiedeva che venissero irrogate le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Indriolo, mesi 4 di squalifica;

- al sig. Sandro Zanatta, mesi 10 di inibizione;

- al sig. Nicola Sandri, mesi 2 di inibizione;

- al sig. Leonardo Cossu, mesi 12 di inibizione;

- alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 1.200 di ammenda.

Con la decisione reclamata, il TFN riconosceva la responsabilità dei deferiti, atteso che le condotte oggetto di contestazione trovano conferma nelle dichiarazioni, con valore confessorio, assunte dalla Procura federale e rese dagli stessi incolpati. La decisione reclamata riteneva quindi dimostrate le condotte illecite di ciascuno dei deferiti, ravvisandone la responsabilità con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando la misura dell’ammenda alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura non professionistica dell’affiliata.

Il TFN irrogava quindi le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Indriolo, mesi 6 di squalifica;

- al sig. Sandro Zanatta, mesi 6 di inibizione;

- al sig. Nicola Sandri, mesi 2 di inibizione;

- al sig. Leonardo Cossu, mesi 8 di inibizione;

- alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 800 di ammenda.

3. Il sig. Salvatore Indriolo ha quindi proposto reclamo, affidato ai seguenti motivi:

a) vizio di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 44, comma 5, CGS e violazione di legge per la mancata applicazione delle sussistenti circostanze attenuanti;

b) eccessività della sanzione inflitta, pure in relazione alla richiesta di condanna avanzata dalla Procura federale: in assenza di motivazione sul punto;

c) sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), CGS e/o delle circostanze attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, CGS.

In particolare, in primo luogo viene contestata la irragionevolezza e non proporzionalità della sanzione irrogata al reclamante per una condotta posta in essere in due sole occasioni, a fronte della medesima sanzione irrogata al signor Zanatta, per condotte reiterate per tutto il corso della stagione sportiva.

In secondo luogo, il reclamo lamenta la disparità di trattamento sanzionatorio, tanto più evidente – secondo il reclamo - se si considerano le stesse richieste della Procura federale (quattro mesi al signor Indriolo e dieci mesi al signor Zanatta). Il TFN, senza motivazione, avrebbe irrogato al signor Indriolo una sanzione più grave di quanto richiesto, mentre avrebbe attenuato l’entità della sanzione per il signor Zanatta. Anche altri co-incolpati per fatti più o meno gravi sarebbero stati tutti destinatari di sanzioni quantificate in misura inferiore a quella richiesta dalla Procura federale all’esito del primo grado di giudizio.

In terzo luogo, viene dedotta la non proporzionalità e l’irragionevolezza della sanzione inflitta al Sig. Salvatore Indriolo, facilmente verificabili all’esito di un confronto con le numerose pronunce rese dalla Corte federale di appello (CFA), là dove, a fronte della medesima contestazione elevata all’odierno ricorrente, la stessa CFA avrebbe irrogato sanzioni assai meno severe di quella comminata nel caso di specie.

In quarto luogo, il reclamo rileva che il TFN avrebbe dovuto considerare l’atteggiamento collaborativo assunto dal sig. Indriolo, che aveva ammesso e spiegato il contesto in cui la condotta oggetto di deferimento è stata posta in essere. La misura dovrebbe essere irrogata quindi in misura ulteriormente ridotta.

Pertanto, il reclamo chiede che venga irrogata al signor Indriolo la sanzione di due mesi di squalifica ovvero in diversa misura, inferiore a quella inflitta in primo grado.

4. Il 13 gennaio 2025, la Procura federale ha depositato una memoria, comunicata anche al reclamante, con cui eccepisce l’inammissibilità del reclamo, per non essere il medesimo stato notificato alla controparte (la medesima Procura federale), in diretta violazione degli artt. 44, comma 1, 49, comma 4, e 101, comma 2, CGS.

5. Il 13 gennaio 2025, il reclamante ha depositato propria memoria con cui contesta quanto sostenuto dalla Procura federale con riguardo all’inammissibilità del reclamo. Il reclamante ha rilevato che: a) la Procura federale, per sua stessa ammissione, avrebbe ricevuto il reclamo in data 23 dicembre 2024 e, dunque, entro il prescritto termine di sette giorni dal deposito della decisione impugnata, potendo così esercitare il proprio diritto di difesa;

b) la Procura federale, con il deposito della propria memoria del 10 gennaio 2025, avrebbe accettato il contraddittorio nell’odierno giudizio; c) non sarebbe prevista dal CGS l’espressa censura della inammissibilità del reclamo; d) i principi di diritto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa sarebbero rispettati, per la giurisprudenza di legittimità e per quella della CFA, nei casi in cui l’atto introduttivo del giudizio raggiunga il proprio scopo.

6. All’udienza da remoto del 17 gennaio 2025, fissata per la discussione del reclamo, sono comparsi l’Avv. Chiara Lupattelli per il reclamante (pure presente) e l’Avv. Giovanni Greco per la Procura federale. La prima ha insistito per la reiezione dell’eccezione di inammissibilità e, in uno con il proprio assistito, per l’accoglimento del reclamo. Il secondo ha confermato l’eccezione di inammissibilità e ha chiesto, in subordine, che il reclamo venga respinto e che venga confermata la decisione oggetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene in primo luogo che le connotazioni del caso di specie comportino la reiezione dell’eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla Procura federale.

Va rilevato preliminarmente che lo stesso reclamante ha riconosciuto che il reclamo non è stato effettivamente notificato alla Procura federale ma solo depositato presso la segreteria della CFA.

Occorre quindi verificare se ne sia derivata una lesione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, in presenza della quale il reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Il reclamante sostiene che: la Procura federale ha ricevuto comunque il reclamo entro il prescritto termine di sette giorni dal deposito della decisione impugnata, potendo così esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; la stessa Procura federale, con il deposito della propria memoria del 10 gennaio 2025, avrebbe accettato il contraddittorio nell’odierno giudizio; non sarebbe prevista dal CGS l’espressa censura della inammissibilità del reclamo; i principi di diritto a tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa sarebbero rispettati, per la giurisprudenza di legittimità e per quella di questa CFA, nei casi in cui l’atto introduttivo del giudizio raggiunga il proprio scopo.

Ebbene, non può dubitarsi del fatto che il CGS assicuri una tutela espressa ai principi del giusto processo, che a loro volta costituiscono un principio generale del sistema processuale, esplicitato anche nell’art. 111 Cost. e, nell’ordinamento federale, presente in plurime disposizioni del CGS. Basti a tal fine richiamare, in primo luogo, l’art. 44, comma 1, che stabilisce inequivocabilmente che il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; in secondo luogo, l’art. 49, comma 4, in base al quale copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità.

Quanto al giudizio di appello, l’art. 101 (Reclamo degli interessati) precisa che il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.

Inoltre, merita ricordare che, in base all’art. 103 (Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio), comma 1: entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso; il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza; tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla CFA deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Tale inequivocabile impostazione è diretta a garantire reciprocamente le parti del giudizio e, anche in assenza di previsione espressa nel CGS, è assistita, ove risulti violato il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, dalla sanzione dell’inammissibilità del reclamo (v. ex multis CFA, Sez. I, n. 74/2024-2025 e CFA, SS.UU. n. 118/20232024).

Ebbene, a fronte di tale impostazione, va considerato se possa essere individuato nel processo sportivo un principio di diverso segno. E’ principio consolidato, anche sotto il profilo sostanziale, che il processo sportivo sia improntato al principio di informalità (v. da ultimo, richiamato anche nella recente decisione CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025), sì da non interdire la possibilità di una pronuncia nel merito e da affermare, per quanto di ragione, i valori propri dell’ordinamento sportivo.

Il bilanciamento tra i due principi non può che avvenire in concreto, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che qualificano il caso di specie, in modo da potere affermare che nessuno dei due risulti compresso oltre ogni ragionevole limite.

In base agli atti di causa, la decisione del TFN qui reclamata è stata depositata il 16 dicembre 2024 e comunicata alle parti in pari data. Il reclamo è stato depositato il 19 dicembre 2024. Il 23 dicembre 2024 è stata convocata l’udienza con contestuale avviso alle parti (reclamante e Procura federale).

La Procura federale ha dunque avuto cognizione del reclamo prima che scadesse il termine di sette giorni di cui all’art. 101 CGS per la trasmissione a controparte del reclamo.

Non vi è stata quindi una lesione sostanziale del diritto al contraddittorio e di difesa di controparte (la Procura federale). Né pare ragionevole a questo Collegio che possa costituire una lesione sostanziale in tal senso la non contestualità tra deposito del reclamo e trasmissione a controparte (i quattro giorni intercorsi tra il 19 e il 23 dicembre, data in cui la Procura ha ricevuto l’avviso di udienza).

Pertanto, nel caso in esame, vengono in rilievo due elementi: la successione dei termini temporali, appena richiamata; la effettiva costituzione in giudizio della Procura federale che, nel corso dell’udienza, ha eccepito sia l’inammissibilità del reclamo sia la sua infondatezza.

La convergenza dei due elementi e la peculiarità del rito dinanzi al giudice sportivo inducono a riconoscere l’effetto sanante della costituzione della Procura federale (cfr. CFA, SS. UU. n. 19/2022-2023).

A giudizio del Collegio va difatti ribadito – tenendo conto delle specifiche circostanze del caso di specie – quanto già rilevato da questa Corte (Cfr. CFA, Sez. I, n. 84/CFA/2022-2023), con riguardo a fattispecie affine, circa il fatto che si sia perfezionata la “sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e ciò avuto riguardo alla circostanza che la stessa si è costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.”

In termini analoghi, “la sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali” (CFA, SS.UU., n. 97/CFA/2020-2021).

Alla luce di tali premesse e nei termini esposti, ritiene il Collegio che la finalità della notificazione del reclamo possa dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio della Procura federale.

Ne deriva la reiezione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale.

8. Venendo ai motivi del reclamo, il Collegio ritiene che essi siano fondati nei termini che seguono.

La decisione impugnata ha ritenuto dimostrate le condotte illecite di ciascuno dei deferiti per le violazioni contestate “con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando la misura dell’ammenda alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura non professionistica dell’affiliata”.

Nel dispositivo sono poi indicate le sanzioni irrogate:

- al sig. Salvatore Indriolo, mesi 6 di squalifica;

- al sig. Sandro Zanatta, mesi 6 di inibizione;

- al sig. Nicola Sandri, mesi 2 di inibizione;

- al sig. Leonardo Cossu, mesi 8 di inibizione;

- alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 800 di ammenda.

La Procura federale, nel corso dell’udienza dibattimentale del 3 dicembre 2024, aveva invece chiesto che venissero irrogate le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Indriolo, mesi 4 di squalifica;

- al sig. Sandro Zanatta, mesi 10 di inibizione;

- al sig. Nicola Sandri, mesi 2 di inibizione;

- al sig. Leonardo Cossu, mesi 12 di inibizione;

- alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 1.200 di ammenda.

In definitiva, all’odierno reclamante è stata irrogata una sanzione di due mesi superiore a quanto richiesto dalla Procura federale all’esito delle attività di indagine (culminate nelle numerose audizioni di soggetti comunque coinvolti nella vicenda), mentre, rispetto alle medesime richieste, è stata ridotta di quattro mesi la sanzione in capo a due soggetti, confermata la sanzione al quarto e ridotta di quattrocento euro l’ammenda in capo alla società.

Non è possibile ricostruire il percorso argomentativo seguito dal TFN con la decisione impugnata, in ragione della carenza di motivazione, anche solo ob relationem, che ne consenta di ricostruire la ratio. Il mero rinvio al dispositivo è comunque inidoneo a tal fine.

La decisione ha così rinunciato a svolgere - anche solo succintamente - argomenti che suffragassero le conclusioni e, in particolare, quelle di segno diverso rispetto alle richieste della Procura federale.

Si deve infatti riconoscere che: a) l’obbligo di motivazione nelle decisioni di carattere giurisdizionale (cui le decisioni della giustizia federale sono in questa sede da equiparare) costituisce un principio di carattere generale (cfr. art. 111 Cost.) e previsto espressamente dal CGS (art. 44, comma 3); b) non è richiesta una motivazione analitica da parte del giudicante; c) deve essere tuttavia possibile ricostruire l’iter logico seguito.

E’ indubitabile che l’obbligo di motivazione costituisca fattore di garanzia e trasparenza della decisione. “L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e ̀ espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto” (CFA, Sez. I, n. 75/CFA/2024-2025).

La decisione qui reclamata deroga a tali principi, compendiandosi in un laconico periodo di motivazione, con rinvio al dispositivo, che è inidoneo a svolgere le funzioni sopra dette.

Va riconosciuta l’irragionevolezza e l’assenza di proporzionalità (rispetto agli altri soggetti deferiti) di una decisione che, rispetto alle richieste della Procura federale formulate in udienza, ha aumentato, senza esporne i motivi, la sanzione a un soggetto (l’odierno reclamante) e l’ha ridotta (o non modificata) per gli altri, alcuni dei quali, ictu oculi, avevano posto in essere illeciti di gravità non inferiore. La maggiore gravità della condotta del reclamante non emerge in alcun modo dagli atti di causa né, come sottolineato, è dato riscontrarla nella decisione del TFN.

Al contrario, non si vede ragione per cui la misura della sanzione sia stata elevata nonostante dagli atti di causa sia emersa la condotta collaborativa (o comunque non oppositiva) dell’odierno reclamante, che ha ammesso (pur cercando di minimizzarne i termini) l’illecito ascritto.

Né può riconoscersi alcun rilievo alle diverse conclusioni cui è pervenuto, nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte federale, il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione del TFN. Così facendo, la Procura federale non ha tuttavia addotto alcun elemento ulteriore ma, senza esplicitare alcuna motivazione, ha aderito alla misura più elevata delle sanzioni irrogate, rispetto a quanto già richiesto dalla medesima Procura in primo grado.

Gli argomenti appena svolti in ordine all’obbligo di motivazione trovano conferme nella giurisprudenza del giudice ordinario (segnatamente di quello penale), dalla quale non vi è ragione per discostarsi.

E infatti, la garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma (oggetto più volte di sindacato da parte della Corte costituzionale, cfr. ex multis, sentenza n. 112 del 2019 in ambito penale) deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione.

E’ stato ad esempio riconosciuto che “l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere” (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/06/2013, n. 27959.

Similmente, nella “determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione” (Cass. pen., Sez. feriale, Sentenza, 07/08/2012, n. 32158; sull’obbligo di motivazione v. anche Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 7/10/2020, n. 800; Sez. III, Sentenza, 08/04/2019, n. 42121; Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; Sez. II, 03/02/2022, n. 15887; Sez. IV, Sentenza, 30/11/2007, n. 1348).

Ancora, la Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. II, 7/05/1997, n. 3169, con riguardo al patteggiamento) ha riconosciuto che, una volta introdotto il principio della valutabilità, da parte del giudice, della congruità della pena richiesta, si impone, comunque, sul punto un obbligo di motivazione che non può essere soddisfatto con indicazioni succinte o addirittura con formula di stile nei casi in cui si manifesti un'assoluta sproporzione.

In definitiva, il motivo che deduce la carenza di ragionevolezza della decisione reclamata, non essendo stato soddisfatti dal giudice di primo grado i requisiti a presidio dell’obbligo di motivazione, è fondato.

Questa Corte federale, sulla base degli atti di causa, accogliendo tale motivo del reclamo, non può che irrogare la sanzione di riferimento che risulta esente dal vizio dedotto ovverosia la squalifica del signor Indriolo per un periodo di quattro mesi, così come richiesto dalla medesima Procura federale all’esito delle indagini, nel corso dell’udienza di primo grado.

Non sussistono invece elementi per riconoscere alcuna ulteriore riduzione della sanzione, come richiesto dal reclamante. Per un verso, il precedente dedotto da quest’ultimo a tal fine (CFA n. 110/2023-2024) presenta circostanze di fatto diverse e non assimilabili alla controversia in esame. Per altro verso, il reclamante non ha dedotto elementi concreti per potere ragionevolmente desumere la sussistenza di attenuanti ulteriori rispetto all’ammissione della propria responsabilità, che già trova riconoscimento con la sanzione in misura ridotta qui irrogata.

9. In conclusione, per le ragioni e nei termini esposti, il reclamo va parzialmente accolto e, per l’effetto, va irrogata al reclamante, in riforma della decisione del TFN, la sanzione della squalifica di mesi quattro.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig.Salvatore Indriolo la squalifica di mesi 4 (quattro).

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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