F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2025 (motivazioni) – USD Viscontea Pavese-Sig. Daniele Siliquini/Procura Federale

Decisione/0086/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0085/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Diego Sabatino - Componente

Manfredo Atzeni – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0085/CFA/2024-2025 proposto dalla Società USD Viscontea Pavese e dal Sig. Daniele Siliquini in data 07.01.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale FIGC LND Lombardia (rectius: della Corte sportiva d’appello territoriale del C.R. Lombardia), pubblicata nel Comunicato FIGC LND Lombardia n. 18 CS del 03-01-2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 29.01.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e udito l’Avv. Valentina Porzia per i reclamanti;

RITENUTO IN FATTO

Nell’oggetto del reclamo proposto innanzi a questa Corte federale d’appello si legge:” APPELLO avverso la decisione del Tribunale Federale FIGC LND Lombardia, pubblicata nel comunicato FIGC LND LOMBARDIA n. 18 CS del 03-01-2025 – riguardo i fatti occorsi durante la gara del campionato di Promozione -girone F - tra U.S. Vighignolo e U.S.D. Viscontea Pavese del 01-12-2024 – sanzione comminata al sig. Daniele Siliquini nel Comunicato FIGC LND LOMBARDIA n. 11CS del 05.12.2024.”.

Analogamente, nelle conclusioni del reclamo, si chiede: ”di riformare la decisione del Tribunale Federale FIGC LND Lombardia di cui al comunicato della LND Lombardia n. 18CS del 03.01.2025”.

In realtà, dal relativo fascicolo processuale, risulta che il reclamo riguarda non una decisione del Tribunale federale ma la decisione della Corte sportiva d’appello territoriale del C.R. Lombardia, assunta nella riunione del 19 dicembre 2024 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 18 CS del 3 gennaio 2025, con la quale tale organo giustiziale ha respinto il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo di I° grado che ha inflitto al calciatore Sig. Daniele Siliquini la sanzione della squalifica per nove giornate per avere pronunziato una frase offensiva a contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente inammissibile.

Ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Orbene, nel caso di specie, il gravame non riguarda una decisione di un tribunale federale ma una decisione di un giudice sportivo.

Com’è noto il sistema di giustizia sportiva endofederale è organizzato sul cd. sistema del doppio binario che prevede, da una parte, il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva d’appello - con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive - dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte federale d’appello, che giudicano sui deferimenti della Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021).

Al di là di tali preclusioni ratione materiae, è appena il caso di rilevare che la decisione impugnata è stata pronunciata in grado d’appello, appunto dalla Corte sportiva d’appello avverso la decisione del giudice sportivo di primo grado; laddove il giudizio innanzi a questa Corte federale d’appello, allorché l’interessato abbia esaurito i rimedi posti a sua disposizione dall’ordinamento sportivo, non può evidentemente mai configurarsi – al di là delle eccezionali ipotesi di revocazione e revisione - quale ulteriore grado di giudizio endofederale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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