F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFNT del 6 Febbraio 2025 (motivazioni) – Dedja Mattias / ASC Neugries – Reg. Prot. 9/TFN-ST
Decisione/0008/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0009/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente
Francesco Corsi – Componente
Francesco Di Leginio - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 febbraio 2025, sul ricorso proposto dai sigg.ri Dedja Nertila e Dedja Olsi, nell’interesse del figlio sig. Dedja Mattias (4027176), nei confronti della società ASC Neugries (940898) avverso il diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, la seguente
DECISIONE
PREMESSO IN FATTO:
Con ricorso ex art. 89, comma 1 lett. a) , Codice di Giustizia Sportiva datato 23.12. 2024, ritualmente notificato a mezzo Raccomandata A.r. alla Società Neugries , e depositato in data 10.01.2025, i signori Nertila DEDJA e Olsi DEDJA nella loro qualità di genitori del giovane calciatore Mattias DEDJA , nato il 02.03.2014 (Matricola 4027176), adivano l’intestato Tribunale per l’annullamento della decisione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND , pubblicata sul C.U. n. 38 del 19.12.2024 , con la quale era disposto il rigetto della richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF presentata in data 2.12.2024 nell’interesse del giovane calciatore Mattias Dedja.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti contestavano la decisione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND in quanto non avrebbe compiutamente valutato , ai fini del rilascio dello svincolo ex art. 109 NOIF , la circostanza oggettiva della mancata convocazione del giovane calciatore Mattias Dedja a quattro gare consecutive del Torneo Provinciale Pulcini – Girone C e precisamente quelle disputate rispettivamente in data 12.10.2024 (Suedtirol S.r.l.- Neugries B) , 19.10.2024 (Olimpia Merano B –Neugries B) , 26.10.2024 (Neugries B – Real Bolzano) e 2.11.2024 (Oltrisarco Juve B – Neugries B) , rilevando come lo stesso su 10 gare disputate dalla propria Società ne ha giocato soltanto due in data 5.10.2024 e 9.11.2024.
La Società NEUGRIES con sede in Bolzano, Via Novacella n. 5, e il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND, non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 4.02.2025 sono comparsi, per la parte ricorrente, i signori Nertila Dedja e Olsi Dedja, unitamente al giovane calciatore Mattias Dedja, i quali hanno insistito per l’accoglimento del proposto Ricorso, precisando che dopo la gara disputata in data 9.11.2024 la Società Neugries ha continuato a manifestare disinteresse nei confronti del predetto giovane calciatore non convocandolo più nell’ambito del Torneo Pulcini e nelle successive attività poste in essere dalla stessa Società. Il Tribunale adito, dopo aver sentito le parti costituite, si riservava per la decisione.
DECISIONE
Il Ricorso de quo è da ritenersi accoglibile in quanto nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall’art. 109 NOIF ai fini della decadenza del tesseramento per inattività del calciatore Mattias Dedja.
La decisione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND del 19.12.2024, pubblicata sul C.U. n. 38 del 19.12.2024, di respingere la richiesta di svincolo del calciatore Mattias Dedja all’esito della richiesta di svincolo presentata in data 2.12.2024 (acquisita al protocollo del citato Comitato Provinciale in data 10.12.2024) dai genitori signori Nertila Dedja e Olsi Dedja, è da ritenersi in primis carente di motivazione, nonché nel merito infondata sia in fatto che in diritto.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che il ricorrente, tesserato per la Società Neugries in data 28.08.2024, dopo la fase iniziale del Torneo Provinciale Pulcini – Girone C organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND, non è stato convocato dalla propria società per 4 gare consecutive che si sono disputate rispettivamente in data 12.10.2024, 19.10.2024, 26.10.2024 e 2.11.2024, venendo successivamente convocato solo in occasione della gara disputata in data 9.11.2024. Orbene, l’art. 109 NOIF, comma 1, nella versione entrata in vigore dal 1°.01.2024, nel disciplinare l’ipotesi di decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore dispone testualmente “Il calciatore/calciatrice ”non professionista” e ”giovane dilettante”…..che, tesserato , non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva , per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività , salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.
L'interpretazione letterale, nonché logico-sistematica, della suddetta norma non lascia spazi per una diversa valutazione circa il presupposto oggettivo che legittima l’esercizio del diritto da parte del calciatore a richiedere la decadenza per inattività, laddove il mancato inserimento nella distinta di gara ufficiale per almeno 4 gare ufficiali consecutive non siano allo stesso imputabili, senza che assuma rilievo il momento della stagione sportiva in cui si verifica tale reiterata mancata convocazione e senza che venga attribuita rilevanza che al verificarsi di tale presupposto poi faccia seguito una convocazione successiva.
Del resto, la previsione regolamentare di determinare in 4 le gare ufficiali consecutive in cui un calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” non venga inserito nella distinta di gara ufficiale ai fini della richiesta di decadenza dal tesseramento, appare perfettamente coerente con gli obblighi che gravano sulla Società affiliata alla FIGC che deve garantire e assicurare la continuità sportiva attraverso la regolare convocazione del calciatore quando lo stesso non abbia plausibili ragioni per esserne escluso, soprattutto nell’ambito del Settore Giovanile dove il concetto di partecipazione e di inclusione debbono essere maggiormente osservati e valorizzati dalla Società Sportiva.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato come il giovane calciatore Mattias Dedja non sia stato convocato dalla Società Neugries per 4 gare consecutive, mentre di contro la stessa Società, con la comunicazione Pec del 7.12.2024, si è limitata a formulare una mera opposizione di stile, senza fornire alcun elemento probatorio che andasse a contrastare il presupposto fattuale su cui si fonda la richiesta di svincolo formulata in data 2.12.2024 dai genitori del predetto giovane calciatore.
Né d’altronde, ai fini della invocata decadenza del tesseramento per inattività, può assumere alcun rilievo la circostanza che il calciatore Mattias Dedja abbia successivamente regolarmente disputato la gara del 9.11.2024 valevole per il Torneo Provinciale Pulcini – Girone C , in quanto tale circostanza non incide sul già avvenuto perfezionarsi del presupposto oggettivo per la decadenza per inattività dal tesseramento, né può ritenersi quale fornita acquiescenza al prosieguo dell’attività con la Società Neugries, atteso che una tale interpretazione consentirebbe, di contro, alle Società Sportive di poter agevolmente eludere la predetta norma regolamentare procedendo con delle convocazioni a singhiozzo finalizzate esclusivamente ad impedire la richiesta di decadenza per inattività dal tesseramento di un calciatore senza di fatto assicurare la continuità sportiva dello stesso. Peraltro, la disponibilità mostrata dal calciatore nel rispondere alla convocazione per la gara del 9 novembre e nel poi prendere parte alla stessa, ben può essere ricondotta al “dovere” dallo stesso avvertito in qualità di tesserato di non sottrarsi a tale convocazione formale senza che ve ne fosse, in quel momento, una giustificazione; piuttosto che risultare sintomatica di un ritrovato rapporto con la società di appartenenza, rapporto che, non a caso, dopo tale convocazione, si è nuovamente interrotto avendo la società successivamente continuato a mostrare di non avere interesse alle prestazioni sportive del giovane calciatore in questione. Disinteresse, da ultimo, palesatosi anche con la mancata costituzione in questa sede di giudizio sportivo.
In assenza di precise richieste in ordine alla statuizione delle spese del presente giudizio e alla mancata costituzione della società sportiva controinteressata e del C.R. di competenza, si ritiene di non dover disporre nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri Dedja Nertila e Dedja Olsi, nell’interesse del figlio sig. Dedja Mattias, dichiara lo svincolo per inattività ex art.109 NOIF dalla società ASC Neugries, a far data dal 2 dicembre 2024. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Di Leginio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 6 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai