F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFNT del 10 Febbraio 2025 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lazio – Reg. Prot. 8/TFN-ST
Decisione/0009/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0008/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Componente
Roberto Maria Bucchi – Componente
Giovanni Chiappiniello - Componente
Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 febbraio 2025, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, co. 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio - LND al fine di definire la "richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore Rocco Gualtiero Chiappini (3282078) dalla società Atletico Salaria Vescovio", la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con atto del 9 gennaio 2025, il Comitato Regionale Lazio - L.N.D. ha trasmesso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti gli atti relativi alla richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società Atletico Salaria Vescovio (651349), presentata in data 13 dicembre 2024 dal calciatore Rocco Gualtiero Chiappini (3282078), avanzando richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS.
Notiziato della richiesta proposta dal Comitato Regionale Lazio a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, il calciatore si costituiva nel giudizio inviando tempestive memorie con cui ribadiva le deduzioni già poste a fondamento del ricorso proposto dinanzi al Comitato Regionale Lazio - L.N.D.
La richiesta di giudizio è stata discussa e decisa all’udienza del 04/02/2025.
L'udienza
All'udienza del 04 febbraio 2025 comparivano l’Avv. Francesco Paolo Parisi, in rappresentanza del calciatore Rocco Gualtiero Chiappini, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’Avv. Mattia Piccolino, in rappresentanza della società Atletico Salaria Vescovio, i quali si riportavano integralmente ai rispettivi ricorsi ed alle conclusioni ivi rassegnate. Nessuno per il Comitato Regionale Lazio - LND.
Motivi della decisione
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio – LND, sia inammissibile.
Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “ ….Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...”.
Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire in via ordinaria una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva.
Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata prevista la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta possibilità sia stata prevista dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...” la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore sportivo, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio ma anche di tale rilevanza da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva.
Ciò premesso, la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio – LND, non evidenzia né l'eccezionalità né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che peraltro dall'esame degli atti non si ritengono comunque sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.
Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito, con conseguente restituzione degli atti al Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Lazio - LND, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. C), CGS e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti allo stesso Comitato per i provvedimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 12 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai