F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0135/TFN – SD del 3 Febbraio 2025 (motivazioni) – Giorgio Contu – Reg. Prot. 101/TFN-SD

Decisione/0135/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0101/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Giammaria Camici – Componente

Claudio Croce – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12611/135pf2425/GC/gb del 14 novembre 2024 nei confronti del sig. Giorgio Contu, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 12611/135pf24-25/GC/gb del 14 novembre 2024, depositato in pari data, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Contu Giorgio, all’epoca dei fatti, allenatore tesserato per la s.s. 2023-24 per la società Arezzo S.r.l., militante per la s.s. 2023-24 nel campionato professionistico di Lega PRO: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato direttamente, presso il punto vendita “AREZZO C. MARTE”, concessionario SISAL S.p.A., n. 3 scommesse aventi ad oggetto risultati relativi all’incontro ufficiale organizzato nell’ambito delle gare di Serie A della FIGC, in particolare del tipo “scommesse singole a quota fissa live”, ovvero ad avvenimento in corso, riferite alla medesima gara ROMA – TORINO, disputata allo stadio Olimpico in data 26/02/2024 alle ore 18:30, s.s. 2023 – 2024.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale a mezzo pec in data 23/07/2024 da parte del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Arezzo ed avente ad oggetto “Infrazioni al Codice di Giustizia Sportiva. Segnalazione nei confronti del Signor Contu Giorgio”. Il Nucleo investigativo riferiva di aver attenzionato n. 3 vincite nell’ambito di un intervento di controllo mirato al contrasto dell’offerta illecita di scommesse presso la sede dell’impresa L’Airone srl, in Arezzo. Tali vincite, per un importo totale pari a . 4.200,00, erano riferite alla medesima partita del campionato di Serie A, Roma – Torino, svoltasi presso lo Stadio Olimpico di Roma in data 26.02.2024 e risultavano realizzate dal Sig. Contu Giorgio, di cui si era appurato il tesseramento presso la Società Sportiva Arezzo srl quale Responsabile del Settore Giovanile. Alla segnalazione venivano allegati i ticket delle scommesse e la scheda di identificazione del cliente dalla quale si evinceva la riscossione della somma in contanti in data 27.02.2024 ore 11,31 presso L’Airone srl da parte del medesimo Contu, scheda firmata e corredata della copia del documento di identità. Con nota integrativa del 05.08.2024 il medesimo Nucleo Operativo trasmetteva alla Procura Federale ulteriore documentazione della società di scommesse Sisal Italia spa, la quale confermava che i tre ticket oggetto di segnalazione risultavano riscossi in contanti dal Contu e, nel prospetto riepilogativo allegato, relativamente alle giornate del 27 e 28 febbraio 2024, venivano riportate altre 21 vincite (per oltre 50.000,00 euro)  concernenti scommesse eseguite dal medesimo Contu su competizioni virtuali.

In fase di indagini veniva audito Contu Giorgio in data 19.08.2024 il quale alla domanda “ha mai effettuato scommesse su eventi sportivi o di altro genere presso soggetti autorizzati e non ovvero in rete su siti di qualunque tipo?” rispondeva “non mi sembra o comunque non ricordo, probabilmente mi è capitato di scommettere su eventi non calcistici insieme ad alcuni miei amici non tesserati ma come scommessa di gruppo, ognuno di noi metteva una quota”. Alle domande “ha mai scommesso su eventi calcistici?” rispondeva “no”, “si è mai recato presso il punto Sisal Airone di Arezzo per effettuare delle scommesse?” rispondeva “non ricordo”. In relazione alla documentazione allegata alla segnalazione della Guardia di Finanza posta in visione dichiarava “non ricordo nello specifico questo episodio ma sono certo che il documento di identità che è allegato ai documenti che mi sono stati posti in visione non era più in mio possesso da oltre un anno, a quel tempo avevo richiesto ed ottenuto una nuova carta di identità con n. CA170830y rilasciata dal Comune di Arezzo in data 09/05/2023 come da documento che le ho esibito in visione tramite il mio smartphone mentre quella che mi viene mostrata in fotocopia e facente parte degli atti riporta come numero CA80764ME rilasciata il 14 giugno 2022 dal Comune di Arezzo che è appunto quella che ho smarrito… Vorrei aggiungere che nemmeno la firma riportata nell'accettazione del pagamento di cui alla scheda Sisal di identificazione del cliente non è sicuramente la mia”.

In data 06.09.2024 il sig. Giorgio Annibali, titolare della società L’Airone srl, riscontrava la richiesta di informazioni della Procura Federale e trasmetteva una dichiarazione sottoscritta dal sig. Arena Luigi, Operatore di Front Office presso l’agenzia, il quale con riferimento ai tre ticket attenzionati, confermava che “il soggetto che si è presentato allo sportello per la riscossione dei ticket è stato identificato mediante regolare documento d’identità N. CA80764ME e corrisponde al sig. Giorgio Contu. Il sig. Giorgio Contu non risulta presso la nostra agenzia di via Campo di Marte 2/3/4 titolare di nessun conto gioco per il gioco online”.  Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 03.10.2024 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ed in data 14.11.2024 la notifica del deferimento in oggetto al difensore costituito.

La fase predibattimentale

In vista della fissata udienza del 5 dicembre 2024, il difensore dell’incolpato, con memoria difensiva del 29 novembre 2024, insisteva sulla estraneità del Contu agli addebiti contestati; disconosceva formalmente il contenuto della scheda identificativa del cliente e la sottoscrizione ivi riportata, allegando perizia di parte del dott. Marcello Conti; deduceva, altresì, la indisponibilità nella sfera del deferito del documento di identità presentato in agenzia per l’incasso delle tre vincite in quanto smarrito dal Contu in precedenza, nonché l’incompletezza delle dichiarazioni rese dall’Arena il quale non aveva esplicitamente confermato che la persona a cui aveva pagato le vincite corrispondeva alla fotografia del documento né che il Contu era persona a lui nota. Concludeva, quindi, per il proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 05.12.2024 svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2024, risultava presente in collegamento da remoto l’Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. David Cerrini, in difesa del sig. Giorgio Contu, quest'ultimo presente anche personalmente.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola all'Avv. Ricciardi, il quale si riportava ai contenuti dell'atto di deferimento, precisando che l'identificazione del sig. Contu era avvenuta direttamente nel centro scommesse ad opera del sig. Arena Luigi, il quale, come incaricato di pubblico servizio, era tenuto per legge a verificare la corrispondenza del documento di riconoscimento al soggetto presentatosi per la riscossione delle vincite. Inoltre, sottolineava come dalla documentazione in atti risultassero numerosi pagamenti operati dal Contu in favore dell'agenzia di scommesse L’Airone Srl effettuati dal conto corrente sul quale l'allenatore percepiva lo stipendio della società Arezzo srl. Chiedeva irrogarsi la sanzione di anni 3 di squalifica ed euro 25.000,00 di ammenda.

L'Avv. Cerrini, richiamava le difense svolte in memoria e, in particolare, le risultanze della perizia effettuata su copia della scheda cliente compilata e sottoscritta per la riscossione delle vincite e da cui risultava “altamente probabile la non identità” della scrittura in verifica con la comparativa; inoltre, il documento di riconoscimento riportato nella scheda in questione era stato oggetto di denuncia di smarrimento presentata dal Contu ai carabinieri mesi prima. Concludeva, quindi, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito.

Interveniva il Contu, il quale dichiarava di non lavorare più in ambito federale e di aver avviato altra attività, di non aver mai negato che le scommesse su eventi non calcistici erano a lui attribuibili in quanto era solito effettuarne con un gruppo di amici. I bonifici emessi dal suo conto corrente in favore della Airone Srl avevano contribuito ad effettuare questa tipologia di scommesse. Ribadiva di non aver compilato la scheda per il ritiro delle vincite contestate.

Con ordinanza del 05.12.2024, il Tribunale, ritenendo necessaria una integrazione probatoria documentale, onerava il deferito di depositare copia della denuncia di smarrimento relativa alla Carta di Identità CA80764ME rilasciata in data 14 giugno 2022 dal Comune di Arezzo, nonché copia degli estratti dei conti correnti bancari dove aveva ricevuto gli accrediti degli stipendi calcistici da parte della società US Arezzo Srl negli anni 2023 e 2024; onerava la Procura Federale di richiedere alla società L'Airone Srl di Arezzo le modalità di riscossione delle vincite sulle scommesse virtuali risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza. Rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 16 gennaio 2025, successivamente rinviata di ufficio al 23 gennaio 2025.

L’ordinanza veniva ottemperata da ambo le parti del procedimento.

All’udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi in videoconferenza, risultava presente in collegamento da remoto l’Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. David Cerrini, in difesa del sig. Giorgio Contu, quest'ultimo presente anche personalmente.

L’Avv. Ricciardi evidenziava come la documentazione in atti fosse idonea a comprovare che il Contu era solito effettuare versamenti e quindi scommettere presso l’agenzia l’Airone srl.  Evidenziava, inoltre, come dalle matrici depositate dalla Procura Federale, in corrispondenza delle numerose schede identificative compilate per la riscossione delle vincite su giochi virtuali, risultasse trascritto il numero di cellulare pacificamente in uso del sig. Contu.

Concludeva chiedendo irrogarsi al deferito le sanzioni di anni 4 (quattro) di squalifica ed euro 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda.

L'Avv. Cerrini, contestava le conclusioni della Procura Federale, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito.

Interveniva, quindi, il sig. Contu, il quale negava di aver sottoscritto alcuna scheda identificativa e disconosceva il numero di cellulare riportato sulle matrici di gioco depositate dalla Procura, e dichiarava di aver effettuato esclusivamente scommesse riguardanti eventi extra calcio pagando sempre tramite bonifico bancario.

La decisione

L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione, da parte del deferito, dell’art. 4, comma 1, nonché dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , per aver effettuato direttamente, presso il punto vendita “AREZZO C. MARTE”, concessionario SISAL S.p.A., n. 3 scommesse aventi ad oggetto risultati relativi all’incontro ufficiale organizzato nell’ambito delle gare di Serie A della FIGC, in particolare del tipo “scommesse singole a quota fissa live”, ovvero ad avvenimento in corso, riferite alla medesima gara ROMA – TORINO, disputata allo stadio Olimpico in data 26/02/2024 alle ore 18:30, s.s. 2023 – 2024.

L’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce, infatti, il Divieto di scommesse e obbligo di denuncia prevedendo al comma 1 che “1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”; al comma 3 “3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”.

Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche della giustizia federale, il Collegio ritiene che gli indizi di colpevolezza come emersi dai documenti di causa, presentano un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di responsabilità personale del deferito.

Al fine di orientare la disamina, si ricorda che per costante giurisprudenza federale “Le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza” (cfr. da ultimo CFA, Sez. Unite, n. 34/2024-2025 proprio in tema di violazione dell’art. 24 CGS).

In altri termini, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito.

Fermo quanto sopra, la giurisprudenza ha però altresì evidenziato che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).

Con riguardo al radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all’art. 24, comma 1, CGS, lo stesso è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l’ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico. Per tale ragione la violazione del divieto di scommesse non è censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricavi utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati), ma è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato.

Nel caso in esame risulta dalla esperita istruttoria versata in atti che: il 26 febbraio 2024 presso la sede della società L’Airone SISAL MATCH POINT “AREZZO C. MARTE”, il Contu effettuava le tre scommesse calcistiche oggetto di deferimento, giocate ad avvenimento sportivo in corso, al portatore, senza passare per un conto gioco.

Il 27 febbraio 2024 dalle ore 11:24 alle ore 15:01, presso il medesimo punto vendita, il Contu veniva identificato con documento di identità n. CA8764ME rilasciato dal Comune di Arezzo e riscuoteva “in contanti” le vincite di n. 10 (dieci) scommesse effettuate su competizioni virtuali per un importo complessivo pari a 25.835,00. Lo stesso giorno alle ore 15,29 presso lo stesso esercizio il Contu, identificato con il medesimo documento di identità, compilava la Scheda Identificativa Cliente e riscuoteva le tre vincite contestate per complessivi . 4.200,00.

Il 28 febbraio 2024 dalle ore 11:24 alle ore 12:48, il Contu, identificato sempre con il medesimo documento di identità, riscuoteva “in contanti”, ancora una volta presso lo stesso punto Sisal, le vincite di ulteriori n. 11 (undici) scommesse effettuate su competizioni virtuali per un importo complessivo pari a 27.867,80.

Per ciascuna delle n. 24 vincite incassate nelle ventiquattro ore, la Procura ha depositato la scheda Dati Identificazione Cliente e Pagamento con l’indicazione delle generalità del Contu (data di nascita e residenza), della Carta d’Identità CA 8764 ME (recante la fotografia del Contu come verificato dall’organo procedente), il codice fiscale e il numero di cellulare (3926536377) indicato dal medesimo Contu nella denuncia di smarrimento della carta di identità presentata ai Carabinieri in data 20.04.2023 (anch’essa in atti) e, nonostante ciò, disconosciuto dal deferito nel corso delle dichiarazioni rese in udienza il 23.01.2025. Utenza ancora in uso al Contu, come riferito alla Procura Federale con mail del 20 dicembre 2024 dalla segreteria della SS AREZZO, dietro esplicita richiesta. Profili di fatto che non possono non inficiare gravemente la credibilità e l’affidabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto nel corso dell’intero giudizio.

Le n. 24 schede risultano sottoscritte dal cliente e dall’incaricato del punto vendita. Per ciò che concerne nello specifico le tre vincite calcistiche è stata acquisita la dichiarazione resa in data 06.09.24 dall’incaricato che ha gestito i pagamenti, sig. Arena Luigi, il quale ha confermato che “il soggetto che si è presentato allo sportello per la riscossione dei ticket è stato identificato mediante regolare documento d’identità n. CA80764ME e corrisponde al sig. Giorgio Contu”.

Pur essendo trascorsi oltre sei mesi dai fatti, la dichiarazione dell’Arena conferma che il soggetto che si è presentato a ritirare le vincite “corrispondeva” a quello indicato e rappresentato nel documento di identità.

La logica ed il buon senso integrano il quadro probatorio documentale e fanno ritenere con preponderante certezza che gli addetti dell’agenzia Sisal “AREZZO C. MARTE” abbiano correttamente adempiuto all’obbligo di identificare e verificare attentamente il cliente a cui venivano pagate nelle 24 ore, n. 24 vincite per un importo complessivo superiore ai 50.000,00 , sebbene in forza di un documento di identità di cui si era denunciato lo smarrimento ma recante pacificamente la foto del deferito.

Ad adiuvandum, gli estratti conto bancari depositati dalla difesa in data 09.01.2025 in ossequio all’ordinanza di questo Tribunale, evidenziano numerosi bonifici in favore della società L’Airone srl, a riprova della abitualità della frequentazione e delle giocate del Contu presso tale ricevitoria e della conseguente inverosimiglianza delle argomentazioni difensive addotte per sostenere un furto di identità con riferimento alle scommesse calcistiche oggetto di contestazione.

Il materiale probatorio risulta, pertanto, idoneo a collegare al sig. Giorgio Contu le n. 3 scommesse aventi ad oggetto risultati relativi all’incontro ufficiale organizzato nell’ambito delle gare di Serie A della FIGC, in particolare del tipo “scommesse singole a quota fissa live”, ovvero ad avvenimento in corso, riferite alla medesima gara ROMA – TORINO, disputata allo stadio Olimpico in data 26/02/2024 alle ore 18:30, s.s. 2023 – 2024 di cui al deferimento, effettuate il 26.02.2024 presso l’agenzia Sisal “AREZZO C. MARTE”, ed a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche.  A giudizio di questo Tribunale, le scommesse in questione sono state effettuate personalmente dal deferito, soggetto risultato dedito abitualmente alle giocate, il quale dunque è responsabile della violazione del tassativo divieto disposto dall’art. 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ma anche di quei doveri di probità sanciti dall’art. 4 CGS che fondano l’ordinamento sportivo federale ed il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giorgio Contu la sanzione di anni 3 (tre) di squalifica, a decorrere dal prossimo tesseramento, e l'ammenda di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 3 febbraio 2025.

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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