F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0136/TFN – SD del 3 Febbraio 2025 (motivazioni) – Loris Di Giacomantonio, Fabrizio Cavaterra e la società ASD Atletico Lariano – Reg. Prot. 80/TFN-SD
Decisione/0136/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Salvatore Priola - Componente (Relatore)
Valentina Ramella - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9208/1200pf2324/GC/GR/ff dell'11 ottobre 2024 nei confronti dei sigg.ri Loris Di Giacomantonio, Fabrizio Cavaterra, nonché nei confronti della società ASD Atletico Lariano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto datato 9 ottobre 2024 e depositato il successivo 11 ottobre la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Loris Di Giacomantonio, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Lariano, per rispondere:
“della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni contenute nella “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” adottata dalla FIGC e <rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici>, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Lariano, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” consentendo e/o comunque non impedendo che nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 si verificassero episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva commessi da parte del sig. Fabrizio Cavaterra, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, consistiti nell’avere il predetto tecnico proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. J.O, militante nella squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano, le seguenti testuali espressioni: “ adesso ti faccio entrare pippa ma ti do 5 minuti ed inizia a contarli. Se non mi dimostri qualcosa di buono ti prendo a calci in culo”; “dai tanto vedi che non ce la fai a correre con sto culone”, nonché per avere il sig. Loris Di Giacomantonio omesso di adottare misure appropriate a garantire che nel corso delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare ufficiali della squadra Under 15 della società da lui presieduta si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva posti in essere dall’allenatore sig. Fabrizio Cavaterra, consistiti nell’avere il predetto tecnico proferito all’indirizzo del gruppo squadra Under 15 le seguenti testuali espressioni: “ una massa di pippe e che non eravamo buoni”; “il calcio non era per noi e che dovevamo lasciar perdere”; “qui comando io e chi se ne vuole andare se ne può andare a me non me ne frega un cazzo”; “ o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia”; “chi vi si incula andate andate io tanto rimango qua”; nonché, ancora, per avere il sig. Loris Di Giacomantonio, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Lariano, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” consentendo e/o comunque non impedendo che in occasione di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano si verificassero episodi di discriminazione commessi da parte del sig. Fabrizio Cavaterra, consistiti nell’avere lo stesso proferito la seguente testuale espressione: “in questo campo non devono entrare comunisti e froci”; - il sig. Fabrizio Cavaterra, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano, per rispondere: “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, posto in essere condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva consistite nell’aver proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. J.O, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano, militante nella squadra Under 15, le seguenti testuali espressioni: “ adesso ti faccio entrare pippa ma ti do 5 minuti ed inizia a contarli. Se non mi dimostri qualcosa di buonoti prendo a calci in culo”; tanto è accaduto all’interno dello spogliatoio, durante l’intervallo di una gara del campionato Under 15; nonché per avere lo stesso in occasione di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano, rivolto al calciatore minorenne sig. J.O. la seguente testuale espressione: “dai tanto vedi che non ce la fai a correre con sto culone”; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, posto in essere ripetute condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva nei confronti del gruppo squadra Under 15 dallo stesso allenato, proferendo le seguenti testuali espressioni: “ una massa di pippe e che non eravamo buoni”; “il calcio non era per noi e che dovevamo lasciar perdere”; “qui comando io e chi se ne vuole andare se ne può andare a me non me ne frega un cazzo”; “ o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia”; “chi vi si incula andate andate io tanto rimango qua”; tanto è accaduto sia in occasione delle sedute preparatorie di allenamento sia nel corso delle gare ufficiali della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso postato nella chat del gruppo squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano un messaggio del seguente tenore letterale: “ digli alla federazione se non hanno un cazzo da fare il giorno dopo”, “ io ritorno a casa alle 21 e mi alzo alle 3.45 digli alla federazione del cazzo”; tanto al fine di esprimere il proprio dissenso in ordine alla calendarizzazione di una gara valevole per il campionato Under 15 della squadra della società A.S.D. Atletico Lariano;
violazione dell’art. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, in occasione di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano, proferito la seguente testuale espressione: “in questo campo non devono entrare comunisti e froci”; - la società A.S.D. ATLETICO LARIANO “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere il proprio allenatore tesserato, sig. Fabrizio Cavaterra, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, in occasione di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano, proferito la seguente testuale espressione: “in questo campo non devono entrare comunisti e froci” e a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti sig.ri Loris Di Giacomantonio e Fabrizio Cavaterra”.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine da diverse segnalazioni pervenute sul “Portale – Tutela Minori” da parte di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su alcuni calciatori minorenni, all’epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Atletico Lariano, tra loro coerenti nel riferire ripetuti comportamenti di abuso psicologico ed emotivo posti in essere nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 da parte del sig. Fabrizio Cavaterra, in qualità di allenatore della squadra Under 15 della predetta società.
La Procura Federale, sulla base dell’attività istruttoria compiuta e previa acquisizione di vari atti e documenti (le segnalazioni pervenute sul “Portale – Tutela Minori” trasmesse dal Settore Giovanile e Scolastico in data 17 maggio 2024; i fogli di censimento e l’organigramma della società inerenti la s.s. 2023-2024 e la s.s. 2022-2023; la corrispondenza WhatsApp intercorsa tra il sig. Fabrizio Cavaterra ed il calciatore minorenne sig. J.O.; il verbale di audizione della sig.ra Elisabetta Marineli, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale del calciatore minorenne sig. J.O. del 5 luglio 2024 e la relativa corrispondenza allegata; il verbale di audizione del sig. Andrea Colasanti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano, del 01 agosto 2024; il verbale di audizione del sig. Fabrizio Cavaterra, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano del 01 agosto 2024; il verbale di audizione del calciatore minorenne sig. J.O. all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano, del 7 agosto 2024) concludeva la propria attività, notificando la comunicazione di conclusione delle indagini e sostenendo un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Loris Di Giacomantonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Lariano, del sig. Fabrizio Cavaterra, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Lariano e della società A.S.D. Atletico Lariano.
In data 30 agosto 2024, l’Avv. Matteo Sperduti inviava mandato difensivo conferito dal sig. Loris Di Giacomantonio in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società A.S.D. Atletico Lariano e richiedeva copia degli atti di indagine.
In data 4 settembre 2024, l’Avv. Sperduti inviava il mandato difensivo conferito dal sig. Cavaterra ed in data 07 settembre 2024 inviava, altresì, memoria difensiva, contestando integralmente quanto oggetto dell’avviso di conclusione delle indagini e, rilevando che “trattasi di procedimento “di parte” indirizzato esclusivamente verso la mera acquisizione di elementi di prova che legittimano l’apertura del procedimento e la successiva sanzione rivolta alle parti”, avendo la Procura udito esclusivamente il minore, il di lui genitore e l’allenatore, chiedeva di procedere alla prosecuzione delle indagini per provvedere ad integrazione probatoria, consistente nel sentire sui fatti contestati i sig.ri Francesco De Maria, tesserato in qualità di Team manager della squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano; Lorenzo Cedroni e Alessandro Cavola, dirigenti accompagnatori e addetti al campo ed agli spogliatoi; Daniela Vendetta, genitore del minore A.V. (anch’egli minore con DSA); Alfieri Alessandro, genitore del minore A. D. capitano della squadra; altri due genitori di calciatori della squadra, nonché terze persone presenti al campo unitamente alla squadra durante gli eventi in oggetto.
La Procura Federale, ritenendo che la suddetta memoria non modificasse l’impianto accusatorio né potesse costituire esimente dei fatti contestati, proponeva, in data 9 ottobre 2024 il deferimento dei suddetti soggetti.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato per la discussione l’udienza del 05.11.2024, con avviso ritualmente notificato.
Le parti hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il sig. Loris Di Giacomantonio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Atletico Lariano, in data 31.10.2024 ed il sig. Fabrizio Cavaterra, con atti separati, hanno chiesto: in via preliminare di sospendere il giudizio ed ordinare alla Procura di proseguire nelle indagini integrando l’istruttoria con l’audizione anche dei soggetti che sono stati indicati dalla società quali testimoni o, comunque, di altri soggetti ritenuti utili ai fini del presente procedimento; in via prioritaria e nel merito di respingere il deferimento e prosciogliere gli incolpati dalle accuse mosse con l’atto di deferimento in quanto assolutamente infondate e non provate; in ulteriore subordine, di voler applicare la sanzione minima; in estremo subordine qualora si proceda a ritenere responsabile la società ed il Presidente per le condotte contestate, ritenere le stesse oggetto di un medesimo “disegno” illecito e, nel rispetto del requisito della continuità tra di loro come un unicum applicare il principio della continuazione e disporre una sanzione che sia equa ed anche al di sotto del minimo edittale riconoscendo le circostanze attenuanti per tutto quanto in contestazione.
Con ulteriore richiesta dell’invio degli atti alla Procura Federale per le condotte poste in essere dai denuncianti delle segnalazioni n. 156 – 157 e 166 – 167 i quali hanno omesso volontariamente di presentarsi ed essere ascoltati in sede di audizione, seppur regolarmente convocati con grave danno in capo alla procedura di indagine e dopo aver anche presentato delle affermazioni gravi verso terzi soggetti facenti parte dell’ordinamento federale sportivo.
Il TFN, Sezione Disciplinare, all’udienza del 5 novembre 2024, con Ordinanza/0024/TFNSD-2024-2025, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle istanze formulate in udienza e nelle memorie depositate dal difensore dei deferiti, ha disposto, ai sensi dell'art. 50 CGS FIGC, supplemento di indagine a carico della Procura Federale, avente ad oggetto l'individuazione degli atleti tesserati per la società ASD Atletico Lariano e componenti la squadra Under 15 nella stagione sportiva 2023/2024, al fine di escuterli, nel contraddittorio con la difesa dei deferiti, come persone informate dei fatti oggetto del presente procedimento, onerando la Procura Federale a provvedere successivamente al deposito degli atti relativi, entro la data del 16 gennaio 2025, e rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 23 gennaio 2025, ore 10:00, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d) CGS CONI.
A seguito della suddetta ordinanza, la Procura Federale ha proceduto all’audizione dei calciatori: Gabriele Chiominto (verbale di audizione del 5.12.2024), Elia Esposito (verbale di audizione del 9.12.2024), Alessio Pucci (verbale di audizione del 12.12.24), Edoardo Fabi (verbale di audizione del 20.12.2024), Leonardo Mattacchioni (verbale di audizione del 7.1.2025), Riccardo Bastianelli (verbale di audizione del 7.1.2025), Matteo Pucci (verbale di audizione del 10.1.2025), Leonardo Carini (verbale di audizione del 10.1.2025), Davide Abbati (verbale di audizione del 13.1.2025), Daniele Alfieri (verbale di audizione del 13.1.2025). In data 20.01.2025, le parti, sig. Loris Di Giacomantonio, sig. Fabrizio Cavaterra, la società A.S.D. Atletico Lariano, per il tramite del difensore hanno fatto pervenire memorie integrative chiedendo, alla luce della suppletiva fase istruttoria, di respingere il deferimento in quanto infondato in fatto e diritto e non provato con elementi chiari ed obiettivi e di prosciogliere i soggetti deferiti dalle relative accuse ed incolpazioni perché i fatti oggetto di incolpazione non sussistono e non sono stati provati.
Il dibattimento
All’udienza del 23 gennaio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l'Avv. Luca Zennaro il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Loris Di Giacomantonio, 9 mesi di inibizione;
- nei confronti del sig. Fabrizio Cavaterra, 9 mesi di squalifica
- nei confronti della società ASD Atletico Lariano, euro 2.000 di ammenda.
Per le parti deferite è comparso l’Avv. Matteo Sperduti, che ha concluso come da verbale.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità delle parti deferite per le condotte contestate.
Si deve, in primo luogo, osservare come le eccezioni formulate con la prima e la seconda memoria del difensore degli incolpati Di Giacomantonio e Cavaterra vadano rigettate.
Invero, nessun vizio si può riscontrare nel contenuto delle segnalazioni e delle dichiarazioni del minore E.F. per essersi rifiutato, in un primo momento, di essere ascoltato dalla Procura Federale.
Il rifiuto iniziale è stato seguito da un ripensamento, con la sottoposizione ad esame, di guisa che tale atto ben può essere utilizzato ai fini della decisione.
Nessuna norma sanziona a pena di inutilizzabilità una dichiarazione sol perché si era inizialmente deciso di non aderire alla convocazione della Procura Federale.
Nel merito, si premette che, com’è noto, nel processo sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei signori Loris Di Giacomantonio, Fabrizio Cavaterra, e della società A.S.D. Atletico Lariano il fatto che ha costituto oggetto del procedimento disciplinare, l’avere cioè il Cavaterra, nella qualità di allenatore di una squadra di settore giovanile di terzo livello, posto in essere condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva consistite nell’aver proferito all’indirizzo di alcuni giocatori, in occasione degli allenamenti o delle gare ufficiali, frasi particolarmente aggressive quali “adesso ti faccio entrare pippa ma ti do 5 minuti ed inizia a contarli. Se non mi dimostri qualcosa di buono ti prendo a calci in culo”; “dai tanto vedi che non ce la fai a correre con sto culone”; “una massa di pippe e che non eravamo buoni”; “il calcio non era per noi e che dovevamo lasciar perdere”; “qui comando io e chi se ne vuole andare se ne può andare a me non me ne frega un cazzo”; “ o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia”; “chi vi si incula andate andate io tanto rimango qua”; “in questo campo non devono entrare comunisti e froci” nonché frasi particolarmente irrispettose nei confronti della Federazione Giuoco Calcio nella chat del gruppo squadra Under 15 della società A.S.D. Atletico Lariano ove pubblicava, al fine di esprimere il proprio dissenso sulla calendarizzazione delle gare, un messaggio del seguente tenore letterale: “digli alla federazione se non hanno un cazzo da fare il giorno dopo”, “io ritorno a casa alle 21 e mi alzo alle 3.45
digli alla federazione del cazzo”, risulta inconfutabilmente provato dall’attività istruttoria in relazione a tutte le circostanze di tempo, di luogo e modali indicate nell’avviso di conclusione delle indagini e nell’atto di deferimento.
Al riguardo, pur avendo alcuni dei ragazzi della squadra, sentiti dalla Procura Federale, in sede di istruttoria suppletiva, negato di aver sentito il mister proferire le suddette specifiche frasi, risulta comunque confermato che il sig. Cavaterra fosse solito utilizzare un linguaggio particolarmente aggressivo e colorito (come peraltro riscontrato anche nel messaggio inviato nella chat) al fine di spronare i ragazzi a giocare al meglio delle loro possibilità e per richiamarli in tutte le occasioni in cui commettevano errori e non giocavano bene.
Per di più, risultano circostanziate e convergenti le dichiarazioni rese dai segnalanti, il calciatore minorenne sig. J.O. in data 7 agosto 2024, la sig.ra Elisabetta Marineli, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale del calciatore minorenne sig. J.O. in data 5 luglio 2024, il calciatore minorenne E. F. in data 20.12.2024.
La assoluta attendibilità di tali dichiarazioni ha trovato riscontro in quelle rese altresì dal calciatore minorenne E. E. in data 9.12.2024, il quale ha confermato, pur giustificandola come strumentale all’intento del mister di motivare i propri calciatori, di avere sentito alcune delle frasi contestate al Cavaterra.
Tutti i fatti in contestazione assumono particolare pregnanza alla luce del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 ( Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), le cui disposizioni ex art. 16 si pongono l’obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.
In particolare si prevede che – tra gli altri - le Federazioni sportive nazionali debbano redigere (come di fatto hanno fatto) le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida. A seguito della delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la FIGC, con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha deliberato l’adozione delle linee guida e, con C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, ha adottato il regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati. Con C.U. n. 69/A del 27 agosto 2024, inoltre, è stato introdotto l’art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.
Orbene le linee guida prevedono – tra l’altro – la promozione del diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione (art. 1).In tale prospettiva, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati.
All’art. 3 si prevede (richiamando i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione individuati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding), tra l’altro, l’abuso psicologico (art. 3 co. 2 lett. a), la negligenza (art. 3 co. 2 lett. e) e i comportamenti discriminatori (art.3 co. 2 lett. i).Per abuso psicologico deve intendersi, come stabilito “qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali”; per negligenza deve intendersi “il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato” e per comportamenti discriminatori “qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”.
Tutto ciò premesso, i fatti sopra descritti integrano, senza alcun dubbio, gli estremi dell’abuso psicologico, della negligenza e dei comportamenti discriminatori, ponendosi in aperto, vistoso e stridente contrasto con gli obiettivi della cd. policy per la tutela dei minori adottata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, secondo cui occorre garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età (Policy FIGC per la tutela dei minori, art. 1.2.1).E tali regole erano evidentemente già esistenti e, comunque, immanenti al sistema, al di là del formale recepimento di cui al C.U. n. 69/A del 27 agosto 2024 con cui – come detto - è stato introdotto l’art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.
Le considerazioni svolte conducono pertanto a ritenere le responsabilità degli incolpati, ivi compresa quella del sig. Loris Di Giacomantonio, quale Presidente della società A.S.D. ATLETICO LARIANO , per aver omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nel documento appena citato ed in particolare, trattandosi di società di SGS di terzo livello, erano già previsti una serie di comportamenti virtuosi che la società avrebbe dovuto porre in essere e dei quali però non vi è alcun riscontro agli atti del procedimento.
Tra questi la reale diffusione nei locali della società o attraverso i canali social del documento della Policy; l’adozione dei codici di condotta da far firmare ad atleti, genitori, staff tecnico, dirigenti (dei quali non vi è alcuna traccia), la nomina del delegato in materia di tutela dei minori che sebbene divenuta obbligatoria, a seguito della Riforma dello Sport, solo il 31.12.2024, era assolutamente già richiesta per le società di terzo livello di puro settore; la reale formazione dello staff tecnico in materia di tutela dei minori attraverso i corsi preposti dal SGS.
Tutti questi elementi, in ottica difensiva, qualora effettivamente dimostrati, avrebbero potuto far propendere per la esclusione di responsabilità in capo al Presidente della società e alla società stessa, in quanto sarebbe stato messo in atto tutto quanto richiesto in tema di tutela dei minori.
In assenza di ciò, deve da ritenersi accertata anche la responsabilità, diretta ed oggettiva della società società A.S.D. ATLETICO LARIANO, per i fatti e le omissioni compiute rispettivamente dall’allenatore, sig. Cavaterra e dal Presidente sig. Giacomantonio. Quanto alle sanzioni da irrogare ai responsabili, quelle richieste dalla Procura nell’atto di deferimento e cioè 9 mesi di inibizione al sig. Giacomantonio Loris, quale Presidente; 9 mesi di squalifica al sig. Cavaterra Fabrizio quale allenatore e €. 2.000 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LARIANO, devono essere rimodulate.
In un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 67-2022/2023).
Nel caso di specie la obiettiva gravità dei fatti commessi dall’allenatore, con prevaricazione e violenza, quanto meno psichica, nei confronti dei giovani atleti, non può essere attenuata dall’intento di volerli motivare e di ottenere il massimo risultato ed assume particolare rilevanza nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire e pertanto deve essere punita con una sanzione maggiore rispetto a quella prevista nei confronti del Presidente della società, Loris Di Giacomantonio.
Di contro, si ritiene stante le numerose omissioni poste in essere, di dovere punire in senso maggiormente afflittivo la società A.S.D. ATLETICO LARIANO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Loris Di Giacomantonio, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Fabrizio Cavaterra, mesi 9 (nove) di squalifica, da scontarsi a decorrere dalla data del prossimo tesseramento.
- alla società ASD Atletico Lariano, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Priola Carlo Sica
Depositato in data 23 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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