F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0142/TFN – SD del 10 Febbraio 2025 (motivazioni) – Rinaldo Zerbo – Reg. Prot. 110/TFN-SD
Decisione/0142/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14141/995bis pf23-24/GC/PM/fm del 3 dicembre 2024, depositato il 5 dicembre 2024, nei confronti del sig. Rinaldo Zerbo, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 3 dicembre 2024, depositato il 5 dicembre 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Rinaldo ZERBO, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Alessandria Calcio 1912, per rispondere:
a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere richiesto al sig. Luca Turco, all'epoca dei fatti segretario della US Alessandria Calcio 1912, di apporre in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, le firme apocrife del sig. Daniele Belgiovine;
b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 27.5.24 e 25.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.
La fase istruttoria
In data 17.04.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota inoltratale in data 21.03.2024 dall’Avv. Gianluca D’Angelo nell’interesse del calciatore Daniele BELGIOVINE, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 995pf23-24 avente ad oggetto “Presunta apocrifia della firma riferibile al calciatore Daniele Belgiovine apposta sull'aggiornamento di posizione con la società US Alessandria Calcio 1912”.
Con la richiamata nota l’Avv. D’Angelo rimetteva alla Procura Federale la copia di una denuncia querela presentata dal suo assistito alla Procura della Repubblica di Torino nei confronti della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 mediante la quale veniva esposto, per quanto di interesse in questa sede, che in data 10/08/2023 il medesimo aveva sottoscritto con l’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 un contratto di apprendistato professionalizzante per un importo complessivo lordo di € 18.740,00 e che la predetta società aveva effettuato, in data 04/09/2023, un aggiornamento della sua posizione di tesseramento quale giovane di serie in prestazione volontaria, che, tuttavia, il denunciante non aveva mai sottoscritto.
L’Ufficio inquirente procedeva all’acquisizione, presso la Lega Pro, di tutti i passaggi del tesseramento del calciatore Daniele BELGIOVINE per l’US ALESSANDRIA CALCIO 1912 nella stagione sportiva 2023-2024 e dei fogli di censimento della predetta società nella medesima stagione sportiva. Procedeva poi, in due distinte occasioni, all’audizione del denunciante nonché dell’allora Presidente del sodalizio sportivo, sig. Enea BENEDETTO, del Direttore Sportivo sig. Umberto QUISTELLI, del Segretario sig. Luca TURCO e di altro soggetto. Convocava inoltre per ben due volte, per essere audito quale persona sottoposta a indagini, il sig. Rinaldo ZERBO, Direttore Generale della Società, che non si presentava senza giustificare l’assenza.
All’esito dell’attività istruttoria, essendo emerso che il calciatore Daniele BELGIOVINE aveva disconosciuto la propria sottoscrizione sui quattro documenti di cui al capo di incolpazione che precede, e alla luce dell’ammissione da parte del Segretario sig. Luca TURCO di essere stato lui l’autore materiale delle sottoscrizioni apocrife su esplicita richiesta del sig. Rinaldo ZERBO, in data 23.08.2024, notificava ai sigg.ri Enea BENEDETTO, Luca TURCO, Rinaldo ZERBO e alla società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 la comunicazione di conclusione delle indagini contestandogli quanto riportato nel suddetto atto.
Posto che la notifica al sig. Rinaldo ZERBO non si perfezionava né presso un indirizzo fornito alla Procura Federale dal Presidente BENEDETTO in sede di audizione, né presso la Società ai sensi dell’art. 53, comma 5 n. 2, del CGS, l’Organo inquirente, con provvedimento in data 2 ottobre 2024, provvedeva come segue: “… rilevato che ad oggi non vi è prova di consegna della predetta comunicazione e che emerge, dunque, la necessità di separare la posizione del sig. Rinaldo Zerbo al fine di procedere alla rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini dopo aver espletato le necessarie ricerche anagrafiche; per i motivi sopra esposti, dispongono la separazione della posizione del sig. Rinaldo Zerbo con la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale, che assumerà il numero 995 bis pf 23-24 composto mediante l'estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento principale n. 995 pf 23-24”.
Veniva, quindi, aperto il procedimento recante il n. 995bispf23-24 nell’ambito del quale la Procura Federale acquisiva certificazione circa l’effettiva residenza del sig. ZERBO al quale notificava dapprima una nuova comunicazione di conclusione delle indagini, in data 21 ottobre 2024, e poi, in data 3 dicembre 2024, l’atto di deferimento con il quale si ascrivevano allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 7.01.2025
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.01.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 7.01.2025
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2024, era presente, il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Maurizio Gentile, il quale dichiarava che le notifiche sia della CCI sia dell’atto di deferimento, ambedue eseguite all’estero, risultavano entrambe perfezionatesi per compiuta giacenza.
Tuttavia, il Tribunale “rilevato che, allo stato, non vi è prova della data di ricezione (da parte del deferito ndr) della raccomandata di convocazione dell’odierna udienza, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 6 febbraio 2025, ore 10:45, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e abbreviazione dei termini di comparizioni a giorni 7 (sette)”.
La fase predibattimentale
Prima dell’udienza del 6 febbraio 2025 la Procura Federale depositava documentazione relativa alla notifica del deferimento al sig. Rinaldo ZERBO mentre questi, per il tramite del proprio difensore, si costituiva depositando memoria con la quale dapprima negava di essere mai stato tesserato FIGC in quanto l’US ALESSANDRIA CALCIO 1912 aveva omesso di completare la pratica, poi aggiungeva di non aver mai esercitato alcun potere in Società e di non aver mai dato istruzioni a chicchessia circa il tesseramento del calciatore Daniele BELGIOVINE, negando, quindi, di essere stato lui a intimare al sig. TURCO di apporre le firme apocrife del tesserato e, infine, con riferimento alla contestazione della mancata comparizione alle audizioni innanzi alla Procura Federale, osservava che essendo residente all’estero aveva difficoltà a ricevere la posta trovandosi molto spesso fuori sede. Concludeva per il proprio proscioglimento e, in via istruttoria, chiedeva ammettersi alcuni capitoli di prova testimoniale e depositava due estratti da siti web circa la sua attività in seno all’ALESSANDRIA CALCIO.
L’udienza del 6.02.2025
All’udienza del 6 febbraio 2025, svoltasi anch’essa in modalità videoconferenza, erano presenti l’Avv. Francesco Tropepi e l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale. L’Avv. Conti, richiamato il contenuto del deferimento e replicato alle eccezioni contenute nella memoria depositata dalla difesa del deferito, concludeva per l’irrogazione, al sig. Rinaldo Zerbo, della sanzione di mesi 10 di inibizione. Per il deferito, presente personalmente, era presente l’Avv. Andrea Ricca Barberis, il quale si riportava ai propri scritti difensivi insistendo nelle istanze istruttorie e per il proscioglimento del proprio rappresentato. Prendeva poi la parola il deferito il quale ricostruiva sotto il profilo temporale il proprio breve passaggio in seno alla Società specificando di non aver mai esercitato alcun poter direttivo o decisionale.
La decisione
Il Tribunale ritiene che tanto l’atto di comunicazione di conclusione delle indagini, prima, quanto il deferimento, poi, siano nulli in quanto intervenuti oltre la scadenza dei termini perentori previsti rispettivamente dall’art 123 e 125 del CGS.
Per una corretta ricostruzione della vicenda processuale, occorre osservare che il procedimento di cui trattasi viene individuato, dall’Organo requirente, con il n. 995bispf23-24 e risulta essere stato incardinato in data 2.10.2024, a seguito di provvedimento in pari data della Procura Federale, in virtù dello stralcio dal procedimento principale, identificato con il n. 995pf23-24, della posizione del sig. Rinaldo Zerbo, cui non era stata correttamente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini. L’originario procedimento n. 995pf23-24, di cui si è detto a proposito della fase istruttoria, era stato iscritto nel relativo registro in data 14.04.2024 e, a mente del dettato di cui all’art. 119 CGS, concesse dalla Procura Generale dello Sport del CONI entrambe le proroghe per la conclusione delle indagini previste dalla citata norma, la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe dovuta intervenire entro e non oltre il perentorio termine del 4.09.2024. In ossequio a tale principio la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini in data 23.08.2024. Tuttavia, come già annotato in precedenza, la notifica al sig. Zerbo non si perfezionava e, in data 2.10.2024, la Procura adottava il provvedimento di stralcio con conseguente apertura del procedimento 995bispf23-24.
A tal proposito il Collegio non può non rilevare che la procedura adottata dall’Organo requirente concretizza, di fatto, una sorta di arbitraria autorimessione in termini perché adottata allorquando i termini perentori di cui all’art. 123 del CGS erano irrimediabilmente spirati (4.09.2024) e, ove tale “modus operandi” fosse anche solo tollerato, consentirebbe alla Procura Federale di procrastinare i tempi del giudizio a suo piacimento con conseguente violazione del principio del giusto processo, di quello della parità delle parti di cui all’art. 44, comma 1, del CGS (art. 2, comma 2, del Codice CONI), di quello della celerità del procedimento sportivo e dei termini processuali perentori.
È oramai pacifico che i termini di cui agli articoli 123 e 125 del CGS siano da considerarsi perentori e che la loro violazione sia rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In tal senso, per tutte: “Il termine di trenta giorni indicato dall’art. 125, comma 2, C.G.S. è, anche alla luce del principio generale stabilito dall’art. 44, comma 6, C.G.S., un termine perentorio (cfr. CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021). La sua violazione può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dal momento che il termine non soltanto è posto a tutela dell’interessato, ma realizza, allo stesso tempo, un’esigenza di ordine pubblico, consistente nella necessità che l’interessato non sia sottoposto sine die all’indagine e al procedimento per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, senza poter conoscere tempestivamente la sua sorte (cfr. CFA, SS.UU., n. 38/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; ed ancora la citata CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021)” (n. 55/CFA/2023-2024/A). E anche: “E’ perentorio il termine previsto dagli artt. 125, comma 2, e 123, comma, comma 1, CGS (CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; Id., Sez. I, n. 64/2020-2021; Id., Sez. I, n. 53 CFA/2020/2021; Id., SS.UU, n. 32/2020-2021)” (39/CFA/2023-2024/B).
Che poi la violazione dei citati termini perentori rappresenti lampante esempio di nullità assoluta, non sanabile neanche dalla costituzione in giudizio della controparte a mente dell’art. 156 c.p.c., nella fattispecie dalla costituzione del deferito mediante il deposito di memoria e documenti, costituisce granitico principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che “Il principio di non rilevabilità della nullità dell'atto, per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori. (Nella specie l'atto di notificazione dell'appello non era andato a buon fine a causa della irreperibilità del destinatario e l'appellante aveva chiesto di essere rimesso in termini. Ancorché il giudice adito avesse disposto la rinnovazione dell'atto questa non era stata posta in essere dall'appellante ma, essendosi, nelle more, costituito in giudizio l'appellato, il giudice aveva conosciuto nel merito la impugnazione. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva proseguire, non essendo stato il giudizio di appello instaurato nei termini prescritti)” (Cass. Civ. Sez. II - 14/03/2024, n. 6878) e ancora: “L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'articolo 156 del Cpc - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme” (Cass. Civ. Sez. VI - 09/03/2021, n. 6386).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, in disparte, con riferimento al merito, che al momento in cui sarebbe stata consumata (7.08.2023) la prima violazione contestata al capo a) il deferito non risulterebbe ancora essere tesserato per l’ALESSANDRIA CALCIO (30.08.2023 il censimento) né tantomeno operativo (10.08.2023 la conferenza stampa di insediamento), relativamente alle ulteriori tre violazioni (4.09.2023) del medesimo capo di incolpazione la contestazione si fonderebbe sulla sola indicazione di soggetto interessato ad attenuare il proprio grado di colpevolezza e, infine, per quanto riguarda il capo b), il sig. Zerbo non era più tesserato al momento delle convocazioni, a tacere della correttezza dell’indirizzo al quale le convocazioni stesse sarebbero state inviate, il Tribunale ritiene di dover provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara nullo il deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Valentina Ramella
Depositato in data 10 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai