F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0105/CSA pubblicata del 30 Gennaio 2025 – A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

 

Decisione/0105/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0158/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n.  0158/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce in data 09.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 74 del 07.01.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.01.2025, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Odianose Emmanuel, relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone G, Sassari Calcio Latte Dolce/C.O.S. Sarrabus Ogliastra del 05.01.2025 (cfr. Com. Uff. n. 74 del 7.1.2025).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Odianose Emmanuel la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.".

La società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce fonda il suo reclamo su una ricostruzione della dinamica del fatto contestato che condurrebbe a ritenere che il calciatore non abbia agito con violenza, ma che abbia inteso solo divincolarsi in occasione dell'esecuzione di un calcio di punizione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 15 gennaio 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, che riporta la dichiarazione dell'AA1 che così descrive la condotta del calciatore:" al 22 del 2T, a gioco fermo, il calciatore n11 Odianose E. del Sassari LatteDolce nel modo di divincolarsi dall'avversario n4 del COS rifilava una gomitata allo stesso facendolo cadere a terra. In seguito segnalavo la condotta violenta al collega AE e la conseguente espulsione."

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non ritiene di accogliere le argomentazioni della società reclamante in ordine ai precedenti falli subiti ed alla visuale dell'AA1, ma, pur tuttavia, ritiene di qualificare diversamente la condotta del calciatore riconducendola alla fattispecie prevista dall'art. 39 del CGS, piuttosto che a quella prevista dall'art. 38 CGS. In tal senso, erroneamente il Giudice Sportivo nel suo provvedimento descrive una gomitata al volto, laddove nel referto arbitrale si rileva una mera gomitata, data nel tentativo di divincolarsi.

P.Q.M

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec. 

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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