F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0109/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2025 – calciatore Marco Delle Monache
Decisione/0109/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0165/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)
Michele Messina – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo 0165/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Marco Delle Monache in data 20.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 137 del 10.01.2025;
visto il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.01.2025, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l'Avv. Domenico Zinnari per il reclamante; è presente, altresì, il Sig. Marco Delle Monache;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Marco Delle Monache proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 137 del 10.1.2025), in relazione alla gara di Coppa Italia Primavera Roma/Lecce dell'8 gennaio 2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: "Per avere al 40' del secondo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".
Il Reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva di "ridurre la sanzione comminata a quella di una giornata di squalifica ed, in subordine, a quella di due giornate di squalifica"
A sostegno della propria domanda, il Reclamante eccepiva, in estrema sintesi, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata e il disallineamento della suddetta sanzione rispetto a quella applicata in altri analoghi casi decisi da questa Corte. In particolare, il Reclamante sosteneva di non essersi reso colpevole di un atto violento nei confronti dell' avversario, dovendo la condotta in addebito essere riqualificata in "..condotta meramente antisportiva o gravemente antisportiva di cui all'art.39 C.G.S."
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 gennaio 2025, compariva per la parte reclamante l'Avv. Domenico Zinnari, il quale, dopo aver illustrato i motivi di gravame, concludeva in conformità. Compariva, altresì, personalmente il Reclamante.
Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione.
La Corte osserva, infatti, che dal referto arbitrale non sono evincibili indici descrittivi univoci, idonei a qualificare la condotta in addebito come atto violento.
Per quanto refertato dal Giudice di Gara, sebbene il contrasto tra i due calciatori si sia svolto " senza contesa del pallone", non è chiaro, infatti, se la posizione degli stessi fosse avulsa dall'azione di giuoco, di guisa che deve ritenersi plausibile, come ricostruzione alternativa, la tesi accreditata dal reclamante secondo cui la manata in contestazione è stata inferta al fine di acquisire una posizione migliore rispetto all'azione in corso.
La mancata chiarezza del referto nei termini precedentemente esposti fa sì che possa trovare applicazione il noto principio del diritto penale, replicabile in ogni ordito punitivo, "in dubio, pro reo", in virtù del quale, nei casi dubbi (sia con riguardo a dubbi relativi all’accertamento di un fatto, che con riguardo a dubbi interpretativi), si deve prescegliere la soluzione più favorevole all'accusato. D'altro canto, al medesimo approdo deve giungersi anche a voler privilegiare ulteriori criteri ermeneutici propri di altri rami dell'ordinamento giuridico, come quello del "più probabile che non", difettando nella ricostruzione posta a base del referto elementi per circostanziare adeguatamente la condotta sì da consentirne ai fini della qualificazione giuridica, anche solo in via di probabilità, la sussumibilità in una delle due alternative categorie giuridiche qui in raffronto (e cioè condotta violenta rispetto alla condotta antisportiva).
E', poi, appena il caso di aggiungere che, come refertato dal Giudice di gara, il giocatore colpito dalla manata " poteva proseguire regolarmente la gara senza aver bisogno di cure sanitarie", circostanza che fa ritenere che il colpo inferto dal Reclamante sia stato comunque di lieve entità.
Ferma la condotta comunque scorretta tenuta dal Reclamante come previsto dalla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il comportamento censurato per quanto fin qui esposto va in definitiva punito come condotta gravemente antisportiva.
La Corte ritiene, pertanto, di derubricare la condotta del Reclamante da atto violento a condotta gravemente antisportiva come prevista dall'art.39 C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate di gara.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Marco Delle Monache deve essere parzialmente accolto con rimodulazione della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce